DECRETO-LEGGE 9 dicembre 2023, n. 181
Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto introduce misure urgenti per accelerare autoproduzione rinnovabile nelle imprese energivore, rafforzare l’approvvigionamento nazionale di gas, semplificare concessioni geotermiche e VIA, e sostenere le regioni che ospitano impianti rinnovabili. Prevede inoltre fondi e regole transitorie con termini specifici, tra cui alcune scadenze al 2024-2032 e al 2030.
Misure urgenti in materia energetica, gas, geotermia, rinnovabili e ristori territoriali
Misure urgenti in materia energetica e di decarbonizzazione
Il provvedimento interviene su più fronti della politica energetica nazionale: autoproduzione da fonti rinnovabili per le imprese a forte consumo di energia, sicurezza degli approvvigionamenti di gas, concessioni geotermiche, incentivi territoriali per le regioni ospitanti impianti rinnovabili e semplificazioni autorizzative. Sono inoltre previste disposizioni transitorie e di coordinamento con la normativa vigente.
Autoproduzione di energia rinnovabile per le imprese energivore
Fino al 31 dicembre 2030, in caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 28/2011, gli enti concedenti attribuiscono preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici destinati a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese iscritte nell’elenco dei soggetti a forte consumo di energia elettrica tenuto presso la CSEA.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica deve definire un meccanismo per sviluppare nuova capacità rinnovabile da parte di tali imprese. Il meccanismo:
- riguarda nuova capacità realizzata dalle imprese stesse, anche in aggregazione, oppure da terzi con contratti di approvvigionamento a termine;
- richiede una potenza complessiva almeno pari al doppio dell’energia poi oggetto di restituzione;
- ammette nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di almeno 200 kW ciascuno, oppure interventi di potenziamento/rifacimento con incremento di almeno 200 kW;
- prevede l’entrata in esercizio o in operatività entro 40 mesi dalla stipula del contratto, salvo forza maggiore o ritardi non imputabili all’impresa;
- consente alle imprese, in attesa della nuova capacità, di chiedere al GSE l’anticipazione per 36 mesi di quota parte di energia rinnovabile e garanzie di origine tramite contratti per differenza a due vie;
- limita la richiesta annua ai consumi medi annui rilevanti per l’iscrizione nell’elenco energivori;
- prevede una restituzione dell’energia anticipata in 20 anni dalla data di entrata in esercizio;
- consente un contributo per la garanzia fino a 100 milioni complessivi e 1 milione per impresa.
ARERA disciplina la copertura degli oneri connessi all’anticipazione e al contributo per le garanzie. Il GSE può accedere ai dati del Sistema informativo integrato. È inoltre prevista, entro 60 giorni dalla legge di conversione, la facoltà di recesso senza penali dai contratti “Electricity release” che non comportano scambio fisico di energia.
Sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale
Viene sostituito l’art. 16 del d.l. 17/2022, istituendo un meccanismo per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, il Gruppo GSE avvia procedure su direttiva ministeriale.
Possono partecipare:
- i titolari di concessioni esistenti con impianti in aree compatibili del Piano per le aree idonee;
- anche i titolari di concessioni improduttive o sospese;
- per il mare, sono ammesse coltivazioni in determinate aree, entro limiti di distanza dalla costa, purché i giacimenti abbiano riserve certe superiori a 500 milioni di metri cubi e vi sia adesione alle procedure GSE.
È previsto un procedimento unico per nuove concessioni, proroghe, modifiche e autorizzazioni, da concludersi entro 3 mesi dalla domanda; le VIA sono istruite dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Entro 45 giorni dalla conclusione positiva del procedimento, il titolare comunica il costo per MWh, asseverato da primaria società di revisione.
I diritti sul gas sono allocati prioritariamente ai clienti industriali a forte consumo di gas, con contratti finanziari per differenza a due vie e durata di 5 anni. ARERA stabilisce la destinazione della differenza tra proventi di aggiudicazione e costi riconosciuti alla riduzione delle tariffe di trasporto e distribuzione.
Il decreto qualifica come interventi strategici di pubblica utilità le opere già autorizzate per terminali on-shore di rigassificazione LNG. Istituisce inoltre un fondo da 30 milioni annui dal 2024 al 2043 per i ricavi del servizio di rigassificazione.
Concessioni geotermoelettriche
Il provvedimento modifica il d.lgs. 22/2010 per favorire la coltivazione geotermica e la programmazione pluriennale degli investimenti. Viene ammessa la coltivazione di risorse geotermiche anche in aree termali, purché la documentazione dimostri l’assenza di interferenze piezometriche, termiche o chimiche.
Sono introdotti nuovi elementi di valutazione nelle istruttorie: gli effetti positivi sul fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca e dalla concessione di coltivazione.
Per le concessioni interessate, il termine per indire la gara è fissato in due anni prima della scadenza e il termine del 31 dicembre 2025 viene spostato al 31 dicembre 2026.
È introdotto un piano pluriennale di investimenti che il concessionario uscente può essere chiamato a presentare entro un termine non successivo al 30 giugno 2024. Il piano può riguardare manutenzione, miglioramenti tecnologici, recupero del declino del campo, sostenibilità ambientale, nuovi impianti o potenziamenti e occupazione. In caso di esito positivo, l’autorità può rimodulare le condizioni della concessione, con durata fino a 20 anni. In caso di mancata presentazione, mancata approvazione o inadempimento, si procede alla riassegnazione.
Per gli impianti geotermoelettrici incentivati dal decreto ministeriale 23 giugno 2016, il termine di entrata in esercizio è prorogato al 31 dicembre 2027.
Incentivi alle regioni che ospitano impianti rinnovabili
Dal 2024 al 2032, una quota dei proventi delle aste delle quote di CO2, fino a 200 milioni di euro annui, alimenta un fondo da ripartire tra le regioni per misure di decarbonizzazione, sviluppo sostenibile e accelerazione/digitalizzazione degli iter autorizzativi per impianti e reti.
Il GSE è incaricato delle attività operative tramite convenzione con il Ministero; i costi di gestione sono coperti fino a 5 milioni nel 2024. Il riparto è definito con decreto ministeriale previa intesa in Conferenza unificata, privilegiando il raggiungimento degli obiettivi annui di potenza installata, l’impatto ambientale e la concentrazione territoriale degli impianti. Per il 2024, il riparto riguarda le regioni che abbiano individuato le aree idonee entro il termine di legge o comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
Semplificazioni in materia di VIA
La disciplina della VIA viene semplificata includendo espressamente, tra gli interventi esclusi o agevolati nel perimetro della lettera modificata, anche le modifiche sostanziali, i rifacimenti, i potenziamenti o la ricostruzione integrale di impianti eolici o solari.
Gestione dei RAEE da fotovoltaico e ulteriori misure sulle rinnovabili
Per migliorare la gestione dei rifiuti da apparecchiature fotovoltaiche, il GSE viene coinvolto in attività di monitoraggio su adesioni a consorzi e sistemi collettivi, quantità di pannelli gestiti o smaltiti e costi medi di adesione/gestione. Viene inoltre rafforzata la disciplina della trattenuta sulle somme e si interviene su alcune disposizioni del d.lgs. 199/2021.
Per gli incentivi, è agevolata in via prioritaria la partecipazione di chi realizza rifacimenti di impianti fotovoltaici esistenti in aree agricole con nuova potenza sulla stessa superficie occupata. Viene anche abrogata una lettera dell’art. 6 del d.lgs. 199/2021 e aggiunta una disposizione sulle biomasse solide e gassose.
Regime transitorio per lo scambio sul posto
In attuazione dell’art. 9, comma 3, del d.lgs. 199/2021, ARERA, su proposta del GSE, disciplina la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, secondo criteri di priorità che il testo successivo dell’articolo solo inizia a indicare nel contenuto fornito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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