L.R. Toscana 10/2004
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 10 del 2004 interviene sulla legge regionale n. 43 del 1995, sostituendo nel comma 3 dell’art. 3 il riferimento all’adozione di un regolamento da parte della Giunta entro 90 giorni con la formula generale “Il regolamento definisce”. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica alla disciplina dell’anagrafe canina e del randagismo
Modifica della disciplina regionale sull’anagrafe del cane e sul randagismo
La legge regionale Toscana 9 febbraio 2004, n. 10 apporta una modifica puntuale alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43, che disciplina l’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo. L’intervento non introduce una nuova disciplina autonoma, ma aggiorna il testo vigente della norma regionale di settore.
Contenuto della modifica
La modifica riguarda il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 43 del 1995, come già modificato dalla legge regionale n. 41 del 2002. Viene sostituita la locuzione che prevedeva l’adozione, da parte della Giunta regionale, di un regolamento entro novanta giorni dalla vigenza della legge, con la formulazione più generale:
- “Il regolamento definisce”.
L’effetto della novella è quello di eliminare il riferimento espresso al termine di 90 giorni e al soggetto istituzionale indicato nella precedente formulazione, lasciando ferma la funzione regolamentare prevista dalla disciplina di settore.
Decorrenza ed efficacia
La legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Non risultano disposizioni transitorie o termini ulteriori nella legge modificativa.
Ambito applicativo
La disciplina incide esclusivamente sull’ordinamento della Regione Toscana e si inserisce nel quadro normativo regionale relativo alla gestione dell’anagrafe canina, alla tutela degli animali d’affezione e alla prevenzione del randagismo.
Testo integrale
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