L.R. Toscana 4/2004
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana 27 gennaio 2004, n. 4 modifica l’art. 15 della l.r. 78/1998 sui contributi connessi all’escavazione. Introduce una disciplina speciale quando il Comune applica tributi locali sulle cave: in tal caso i contributi regionali non si applicano; se il Comune vuole comunque applicarli e i proventi sarebbero inferiori a quelli dei tributi, la Giunta può fissare importi unitari specifici, entro il limite massimo di 4 euro a tonnellata.
Modifiche al regime dei contributi per l’escavazione di materiali di cava
Modifiche al regime dei contributi per l’escavazione di materiali di cava
La legge regionale Toscana 27 gennaio 2004, n. 4 interviene sull’articolo 15 della l.r. 78/1998, disciplinando il rapporto tra contributi connessi all’attività estrattiva e tributi locali applicati dai Comuni. La modifica riguarda esclusivamente il territorio della Regione Toscana.
Disciplina dei contributi in presenza di tributi locali comunali
La norma stabilisce che i contributi previsti per l’escavazione non si applicano quando il Comune abbia introdotto tributi locali collegati all’escavazione di materiali di cava. In questa ipotesi, il sistema dei contributi regionali cede il passo al prelievo locale già in essere.
Possibilità di determinare importi unitari specifici
Se il Comune intende comunque applicare i contributi regionali e, sulla base dell’anno precedente, i proventi derivanti da tali contributi risultano inferiori rispetto a quelli ottenuti dai tributi locali per il medesimo periodo, la Giunta regionale può intervenire con propria deliberazione e stabilire importi unitari specifici del contributo dovuto.
Gli importi possono essere modulati:
- per gli ambiti territoriali interessati;
- in relazione ai materiali già assoggettati ai tributi locali;
- anche oltre il limite del 10% del valore di mercato;
- comunque entro il tetto massimo di 4,00 euro per tonnellata.
Presupposti della proposta comunale
La determinazione degli importi unitari da parte della Giunta avviene sulla base di una proposta formulata dal Comune interessato, che deve contenere:
- la quantificazione delle spese annuali che il Comune intende sostenere e che sono comunque connesse alle attività estrattive;
- l’individuazione delle categorie dei materiali da estrarre;
- l’indicazione dell’importo unitario del contributo per ciascuna categoria di materiali;
- la previsione delle quantità complessive annuali di commercializzazione ripartite per ciascuna categoria.
Profili applicativi
La legge non introduce una disciplina temporanea o transitoria: modifica stabilmente il testo unico del 1998 nella parte relativa ai contributi per l’escavazione. La regola pratica è quella di coordinare il prelievo regionale con eventuali tributi locali comunali, evitando duplicazioni o minori entrate per l’ente locale rispetto al regime tributario già applicato.
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