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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1975, n. 2

Disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità.

Normativa italiana075U0002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina in via transitoria la competenza a decidere gli appelli e i rinvii relativi a sentenze della corte d’assise pronunciate prima dell’entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974, n. 497. Stabilisce quale giudice sia competente nei vari casi di annullamento o di erronea pronuncia e prevede il passaggio degli atti all’autorità corretta. Si applica ai soli procedimenti interessati da quelle sentenze anteriori.

Competenza per gli appelli e i rinvii nei processi relativi a sentenze anteriori alla legge n. 497/1974

Competenza transitoria per gli appelli sulle sentenze anteriori alla legge n. 497/1974

Il decreto introduce una disciplina transitoria per individuare il giudice competente nei procedimenti di impugnazione e nei conseguenti rinvii relativi a sentenze della corte d’assise pronunciate prima dell’entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974, n. 497. La finalità è evitare incertezze di competenza nei processi ancora pendenti o riattivati a seguito di annullamento.

Appello contro le sentenze della corte d’assise

La competenza a decidere sull’appello contro le sentenze della corte d’assise pronunciate, in base al primo capoverso dell’art. 29 del codice di procedura penale, anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 497/1974, spetta alla corte d’assise d’appello.

Rinvio dopo annullamento della Corte di cassazione

Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio una sentenza pronunciata dalla corte d’assise d’appello, che abbia deciso sull’appello relativo alle sentenze sopra indicate, il giudizio deve essere rinviato ad altra corte d’assise d’appello fra le più vicine.

Ritorno al giudice di primo grado

Se, secondo il codice di procedura penale, dopo l’annullamento della sentenza impugnata il giudizio deve svolgersi nuovamente davanti al giudice di primo grado, la corte d’assise d’appello oppure la Corte di cassazione rinviano gli atti al tribunale territorialmente competente o, se del caso, all’ufficio del pubblico ministero presso quel tribunale.

Trasmissione degli atti in caso di incompetenza

Le sentenze e le ordinanze che hanno comportato la trasmissione degli atti a un giudice incompetente perdono efficacia di pieno diritto. Il giudice incompetente, con ordinanza resa in camera di consiglio, trasmette gli atti al giudice competente.

Ipotesi di intervento della Corte di cassazione dopo un rinvio alla corte d’appello

Se la Corte di cassazione ha disposto il rinvio alla corte d’appello, gli atti devono essere trasmessi nuovamente alla stessa Corte di cassazione affinché designi, con ordinanza in camera di consiglio, la corte d’assise d’appello competente.

Errore di competenza della corte d’appello

Qualora, sulle impugnazioni relative alle sentenze indicate nel primo comma dell’art. 1, abbia pronunciato la corte d’appello invece della corte d’assise d’appello, la Corte di cassazione annulla la pronuncia e rinvia il giudizio secondo le regole stabilite per il rinvio alla corte d’assise d’appello competente.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere nello stesso giorno per la conversione in legge.

Testo integrale

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