Messaggio numero 2847 del 25-07-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce ulteriori chiarimenti INPS sull’esclusione opzionale dal massimale contributivo, precisando chi può o non può esercitare l’opzione, gli effetti di successive adesioni a forme di previdenza complementare, il rapporto con domande di riscatto o accredito figurativo di periodi anteriori al 1° gennaio 1996, gli obblighi del datore di lavoro e alcune indicazioni pratiche per la compilazione delle istanze.
chiarimenti sulla disapplicazione del massimale contributivo ex articolo 21 del d.l. n. 4/2019
Chiarimenti sull’esclusione opzionale dal massimale contributivo
Il documento integra la circolare n. 93 del 17 giugno 2019 e fornisce ulteriori indicazioni operative sull’articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, relativo all’esclusione opzionale dal massimale contributivo per i lavoratori di settori privi di previdenza complementare compartecipata dal datore di lavoro.
Personale delle amministrazioni pubbliche e forme di previdenza interne
Viene chiarito che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche non possono esercitare l’opzione per l’esclusione dal massimale contributivo annuo quando, pur in assenza di forme pensionistiche di settore, l’amministrazione di appartenenza, comprese le Autorità indipendenti, abbia istituito forme di previdenza per il proprio personale con contribuzione a carico dell’ente. Tali forme integrano il trattamento di previdenza obbligatorio ai fini IVS.
Effetti di forme di previdenza complementare attivate successivamente all’opzione
Con acquisito parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (nota prot. 7975 del 24 luglio 2019), si precisa che i lavoratori che abbiano già esercitato l’opzione e che, in seguito, aderiscano a forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro per effetto di nuove disposizioni legislative o contrattuali, tornano ad essere assoggettati al massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. L’applicazione del massimale decorre dal mese in cui producono effetti le nuove forme di adesione, salvo il caso in cui il lavoratore abbia nel frattempo acquisito lo status di “vecchio iscritto”.
Rapporto tra opzione e domanda di riscatto del corso di laurea o accredito figurativo
Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 che presentino domanda di riscatto del corso legale di laurea e acquisiscano anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile non si applica dal mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto. Tuttavia, lo status di “vecchio iscritto” si perfeziona solo con il pagamento di almeno una rata dell’onere economico; in mancanza, il lavoratore torna ad essere considerato “nuovo iscritto”, con applicazione retroattiva del massimale. Nel caso di esercizio dell’opzione ex articolo 21 del d.l. n. 4/2019, il massimale è disapplicato dal periodo retributivo successivo alla data dell’opzione, salvo il successivo accertamento da parte dell’Istituto della mancanza dei requisiti richiesti. Se la domanda di riscatto è ancora pendente oppure non è stata pagata ancora alcuna rata, il lavoratore può comunque esercitare l’opzione; tale opzione non vale come rinuncia alla domanda di riscatto, poiché le due istanze hanno causa autonoma e non sono incompatibili. Se la domanda di riscatto viene revocata o non viene pagata la prima rata, il lavoratore torna “nuovo iscritto”, ma conserva il diritto alla disapplicazione del massimale dal periodo retributivo successivo all’esercizio legittimo dell’opzione.
Obblighi del datore di lavoro e recupero della contribuzione
Quando il ripristino dello status di “nuovo iscritto” comporta l’applicazione retroattiva del massimale, il datore di lavoro deve sostituire le denunce contributive riferite al periodo compreso tra il mese successivo alla domanda di riscatto e il mese di esercizio dell’opzione. L’invio delle denunce sostitutive consente anche il recupero dell’eventuale contribuzione versata in misura maggiore, nel rispetto del termine ordinario di prescrizione di dieci anni previsto dall’articolo 2946 c.c. per le ipotesi di indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. Resta a carico del lavoratore l’obbligo di informare il datore di lavoro dell’esercizio del riscatto, della revoca della domanda, del mancato pagamento della prima rata e dell’eventuale rigetto della domanda, così da consentire il corretto adempimento degli obblighi contributivi.
Irrilevanza dell’opzione dopo l’acquisizione dello status di vecchio iscritto
Viene precisato che, se il lavoratore ha già acquisito lo status di “vecchio iscritto”, l’eventuale successivo esercizio dell’opzione è irrilevante, poiché gli effetti della disapplicazione del massimale si sono già consolidati con il pagamento della prima rata del riscatto. Analoghe considerazioni valgono per le istanze di accredito figurativo, per le quali la disapplicazione del massimale decorre dal mese successivo alla domanda, salvo il servizio militare per gli iscritti alla cassa CTPS, per il quale l’istanza ha valore dichiarativo.
Presentazione di ulteriori istanze dopo l’opzione
L’esercizio dell’opzione non impedisce la presentazione successiva di istanze per la valorizzazione di periodi anteriori al 1° gennaio 1996. Tuttavia, tali istanze successive non producono ulteriori effetti sulla disapplicazione del massimale, poiché questi si sono già determinati dal periodo retributivo successivo alla data dell’opzione.
Indicazioni operative per la compilazione del modulo
Per i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del d.l. n. 4/2019, cioè il 29 gennaio 2019, che abbiano superato il massimale contributivo in anni precedenti al 2019, il modulo di richiesta consente di indicare nel campo relativo al periodo retributivo di superamento del massimale il solo anno in cui ciò è avvenuto per la prima volta.
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