Prescrizioni del Garante n. 69 del 08/02/2024
Provvedimento dell'8 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accolto il reclamo proposto nei confronti di Google LLC per ottenere la rimozione dai risultati di ricerca, associati al nominativo dell’interessato, di sei URL che rinviavano a articoli di stampa su una vicenda giudiziaria e disciplinare poi conclusasi favorevolmente per il reclamante. Valutati il tempo trascorso, l’esito dei procedimenti e il pregiudizio derivante dalla persistente associazione delle notizie al nome dell’interessato, l’Autorità ha ordinato la deindicizzazione entro 20 giorni e ha disposto l’annotazione nel registro interno, precisando che tale annotazione non varrà come precedente per futuri procedimenti.
Google LLC: accoglimento del reclamo per deindicizzazione di risultati di ricerca collegati al nome dell’interessato
Google LLC – deindicizzazione di risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato
Il Garante ha esaminato un reclamo ex art. 77 GDPR proposto contro Google LLC per ottenere la rimozione, dai risultati di ricerca associati al nome dell’interessato, di sei URL contenenti articoli di stampa relativi a una vicenda giudiziaria e canonica risalente al periodo 2017-2019. Il provvedimento si fonda sulla valutazione del diritto all’oblio e sull’attualità del pregiudizio derivante dalla persistente reperibilità delle notizie.
Fatti e contenuto della richiesta
Il reclamante ha chiesto la deindicizzazione di link che rimandavano a notizie riguardanti:
- la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di due giovani accusati di tentata estorsione ai suoi danni;
- la successiva condanna dei medesimi;
- la sospensione del reclamante dall’ufficio di parroco della parrocchia di XX.
L’interessato ha rappresentato di essere ormai libero da ogni accusa in sede civile, penale ed ecclesiastica e ha sostenuto che le notizie erano divenute non più pertinenti e potenzialmente lesive anche per il tempo trascorso e per il contenuto dei pezzi, ritenuto ai limiti della diffamazione. Ha inoltre osservato che il presunto video hard, al centro della vicenda, non era mai stato prodotto in giudizio né pubblicato, con conseguenti dubbi sulla sua effettiva esistenza.
Posizione di Google LLC
A seguito della richiesta dell’Autorità, Google LLC ha negato la deindicizzazione, argomentando che:
- la pubblicazione relativamente recente degli articoli escludeva il decorso di un tempo sufficiente a far venire meno l’interesse alla reperibilità;
- la vicenda manteneva un interesse generale in ragione del ruolo religioso ricoperto dall’interessato;
- la natura giornalistica dei contenuti giustificava la permanenza dei risultati.
La società ha richiamato l’esigenza che chi entri in contatto con il reclamante possa conoscere il provvedimento adottato dalla diocesi, anche per prevenire possibili comportamenti pubblici o professionali impropri.
Elementi sopravvenuti e valutazioni rilevanti
Nel corso del procedimento il reclamante ha prodotto un’attestazione della Curia di XX, dalla quale risultava che:
- era stato reintegrato nel ministero sacerdotale;
- il procedimento penale canonico si era concluso con decreto extragiudiziale;
- la sospensione dagli obblighi ministeriali era stata revocata con decreto vescovile prot. n. 14DV/2022 del 28 luglio 2022;
- non pendeva più nei suoi confronti alcun procedimento penale canonico o disciplinare.
Il Garante ha tenuto conto di tali elementi, oltre al fatto che la vicenda si era conclusa senza alcuna condanna a carico del reclamante e che le notizie risultavano collegate a fatti risalenti a oltre sei anni prima.
Quadro normativo e criteri applicati
L’Autorità ha richiamato:
- l’art. 3, par. 1, GDPR, in relazione al principio di stabilimento;
- l’art. 55, par. 1, GDPR, per la competenza del Garante;
- gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR, sul diritto alla cancellazione e sull’opposizione;
- le Linee guida del WP29 del 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019, adottate il 7 luglio 2020, in tema di diritto all’oblio nei motori di ricerca;
- il criterio del pregiudizio derivante dal dato, che depone a favore della deindicizzazione quando la reperibilità del risultato arrechi un danno all’interessato.
Motivazione del provvedimento
Il Garante ha ritenuto che:
- gli URL rinviavano a notizie su una vicenda giudiziaria che si era conclusa senza condanna nei confronti del reclamante;
- il reclamante era stato reintegrato nel ministero sacerdotale con decreto del luglio 2022;
- era trascorso un lasso di tempo significativo dalla pubblicazione degli articoli;
- la persistente associazione di tali notizie al nome del reclamante comportava un pregiudizio sulla sua vita e sulla sua attività.
Secondo l’Autorità, tale pregiudizio non era più giustificato da ragioni di interesse pubblico, con conseguente fondamento della domanda di deindicizzazione.
Dispositivo, termini e adempimenti successivi
Il Garante ha quindi:
- dichiarato fondato il reclamo;
- ingiunto a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuovere gli URL dai risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento;
- disposto, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle misure adottate;
- precisato che tale annotazione non costituisce precedente utilizzabile, in futuri procedimenti contro lo stesso titolare, ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.
Ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, Google LLC è stata invitata a comunicare entro trenta giorni le iniziative assunte per dare esecuzione al provvedimento. È stato inoltre richiamato che il mancato riscontro è punito ai sensi dell’art. 166 del Codice. Contro il provvedimento è ammessa opposizione ex art. 78 GDPR e artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni o 60 giorni per i residenti all’estero.
Punti principali
Origine del reclamo e richiesta dell’interessato
Il reclamo, presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR, chiedeva la rimozione dai risultati di ricerca di sei URL associati al nome e cognome dell’interessato. I link conducevano ad articoli pubblicati tra il 2017 e il 2019 relativi agli arresti domiciliari e alla successiva condanna di due giovani per tentata estorsione ai danni del reclamante, nonché alla sospensione del reclamante dall’ufficio di parroco.
Posizione del motore di ricerca
Google LLC ha opposto il diniego alla deindicizzazione sostenendo: l’attualità delle informazioni per la recente data di pubblicazione; il persistente interesse generale legato al ruolo del reclamante; la natura giornalistica dei contenuti. Ha richiamato la necessità che chi entri in contatto con il reclamante possa conoscere il provvedimento adottato dalla diocesi per prevenire possibili comportamenti impropri.
Elementi favorevoli al reclamante
Il reclamante ha documentato che era stato reintegrato nel ministero sacerdotale e che il procedimento penale canonico si era concluso con decreto extragiudiziale e revoca della sospensione dagli obblighi ministeriali. Il Garante ha considerato inoltre che la vicenda giudiziaria si era conclusa senza condanna a suo carico e che i fatti erano stati attivati dal reclamante in quanto vittima di reato.
Valutazione del Garante sul diritto all’oblio
L’Autorità ha richiamato gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR, nonché le Linee guida del 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019. Ha ritenuto decisivo il trascorrere di oltre sei anni dalla pubblicazione degli articoli, l’assenza di una condanna a carico del reclamante e il pregiudizio derivante dalla persistente associazione delle notizie al suo nome, non più giustificata da ragioni di interesse pubblico.
Esito del procedimento e misure disposte
Il reclamo è stato dichiarato fondato. Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, il Garante ha ingiunto a Google LLC di rimuovere gli URL dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento. È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ex art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e art. 17 del regolamento Garante n. 1/2019, senza attribuirle valore di precedente per futuri casi ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.
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