Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13426/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Un commercialista aveva chiesto l'ammissione tardiva al passivo del fallimento di una società farmaceutica per compensi professionali riferiti a prestazioni rese in un contenzioso tributario. La domanda era stata respinta dal giudice delegato sia perché proposta oltre il termine per l'insinuazione tardiva senza allegare o provare la non imputabilità del ritardo, sia perché il credito era ritenuto non dimostrato e riferibile apparentemente a una diversa procedura. L'opposizione al decreto di esclusione era stata rigettata dal tribunale, che aveva rilevato come il provvedimento del giudice delegato fosse sorretto anche dalla autonoma ragione della tardività ultratardiva della domanda e che tale ratio non fosse stata censurata nel ricorso ex artt. 98 e 99 l. fall. In cassazione il professionista ha dedotto violazione dell'art. 101 l. fall., sostenendo di aver contestato la tardività e di aver indicato nella domanda le ragioni del ritardo, valorizzando anche il contesto di procedure concorsuali collegate e la conoscenza, da parte della curatela, della posizione sostanziale e documentale del credito. Gli ulteriori due motivi, relativi all'esistenza del credito, sono stati formulati in via subordinata per ragioni di economia processuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la vera ratio decidendi del decreto impugnato, poiché il tribunale aveva fondato il rigetto dell'opposizione sul mancato attacco alla autonoma statuizione di inammissibilità della domanda di insinuazione tardiva per ultratardività; tale profilo non era stato efficacemente contestato in cassazione. Gli ulteriori motivi, concernenti il merito del credito, sono stati assorbiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 l. fall.

    L'insinuazione tardiva richiede, oltre alla presentazione oltre il termine, la deduzione e prova della non imputabilità del ritardo; se il provvedimento di rigetto è fondato sull'ultratardività e tale ratio non è specificamente censurata, il ricorso è inammissibile.

  • artt. 98 e 99 l. fall.

    Il ricorso/opposizione avverso il provvedimento di esclusione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base del diniego di ammissione al passivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, l'impugnazione è inammissibile se non investe specificamente almeno quella di per sé sufficiente a sorreggere il decisum.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la censura in cassazione deve essere calibrata sulla effettiva ratio del provvedimento impugnato; la mera riproposizione del merito del credito non basta se resta intatta la declaratoria di tardività o inammissibilità della domanda.
  • L'ammissione tardiva al passivo richiede che il creditore alleghi e dimostri la non imputabilità del ritardo; in mancanza, la domanda può essere respinta per ultratardività indipendentemente dalla fondatezza sostanziale del credito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.