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Provvedimento

Provvedimento del 14/02/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento individua alcune situazioni oggettive che consentono alle società di disapplicare la disciplina delle società di comodo senza presentare interpello, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Sono elencati i casi di liquidazione, procedure concorsuali, sequestro/confisca, immobili a locazione vincolata, partecipazioni in società non di comodo o estere collegate, e il mantenimento di condizioni già accolte in precedenti interpelli; sono richiamate anche ulteriori cause di esclusione introdotte dalla legge finanziaria 2008.

Disapplicazione automatica della disciplina sulle società di comodo in specifiche situazioni oggettive

Disapplicazione automatica della disciplina sulle società di comodo

Il provvedimento individua specifiche situazioni oggettive in presenza delle quali le società possono disapplicare la disciplina delle società di comodo prevista dall’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza dover presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 600. La disciplina si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Ambito normativo e finalità

L’intervento si fonda sul comma 4-ter dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, introdotto dalla legge finanziaria 2008. La finalità è quella di consentire la disapplicazione automatica delle disposizioni antielusive in presenza di situazioni oggettive già tipizzate dal provvedimento o dalla stessa legge, evitando l’onere procedurale dell’interpello.

Situazioni oggettive individuate dal provvedimento

Il provvedimento elenca sei categorie di società che possono disapplicare la disciplina senza interpello:

  • Società in liquidazione: sono comprese le società in stato di liquidazione per le quali non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui al comma 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, purché assumano in dichiarazione dei redditi l’impegno a richiedere la cancellazione dal registro delle imprese ai sensi degli articoli 2312 e 2495 c.c. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.
  • Società soggette a procedure concorsuali: società in fallimento, assoggettate a liquidazione giudiziaria o liquidazione coatta amministrativa, nonché società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria.
  • Società sottoposte a sequestro o confisca: società colpite da sequestro penale o confisca nelle ipotesi di cui agli articoli 2-sexies e 2-nonies della legge 31 maggio 1965, n. 575, o in fattispecie analoghe nelle quali il tribunale civile abbia nominato un amministratore giudiziario.
  • Società con immobili a locazione vincolata: società che possiedono immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione a enti pubblici oppure locati a canone vincolato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altre leggi regionali o statali.
  • Società con determinate partecipazioni: società che detengono partecipazioni in società non di comodo, in società escluse dall’applicazione dell’articolo 30 anche per effetto di accoglimento di un’istanza di disapplicazione, oppure in società collegate residenti all’estero soggette al regime dell’articolo 168 del TUIR.
  • Società già oggetto di interpello accolto: società che hanno ottenuto in un periodo d’imposta precedente l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate e rimaste immutate nei periodi successivi.

Effetti e limiti della disapplicazione

La disapplicazione opera con limiti specifici a seconda della fattispecie:

  • per le società in liquidazione, vale per il periodo d’imposta in cui è assunto l’impegno, per quello precedente e per il successivo, oppure per l’unico periodo d’imposta previsto dall’articolo 182, commi 2 e 3, del TUIR;
  • per le società in procedure concorsuali, vale per i periodi d’imposta precedenti all’inizio delle procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono dopo l’avvio delle stesse;
  • per le società sottoposte a sequestro o confisca, vale dal periodo d’imposta in cui è emesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario e per i periodi successivi in cui permane l’amministrazione giudiziaria;
  • per gli immobili a locazione vincolata, la disapplicazione è limitata ai soli immobili interessati;
  • per le partecipazioni, la disapplicazione è limitata alle partecipazioni indicate;
  • per i casi con interpello già accolto, la disapplicazione è limitata alle circostanze oggettive già riconosciute.

Ulteriori cause di esclusione per il 2007

Il provvedimento precisa che, oltre alle fattispecie elencate, costituiscono situazioni oggettive idonee a consentire la disapplicazione della disciplina per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, senza interpello, anche le nuove cause di esclusione introdotte dall’articolo 1, comma 128, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Motivazione del provvedimento

La motivazione richiama la riforma introdotta dalla legge finanziaria 2008, che ha modificato la disciplina delle società di comodo e ha attribuito al Direttore dell’Agenzia delle entrate il potere di individuare ulteriori situazioni oggettive per la disapplicazione automatica. Viene inoltre chiarito che le nuove cause di esclusione previste dalla legge e le ipotesi individuate dal provvedimento sono accomunate sotto il profilo procedurale, in quanto consentono la disapplicazione senza interpello.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), e 73, comma 4;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate, articolo 5, comma 1, e articolo 6, comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, articolo 2, comma 1;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  • articolo 1, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Pubblicazione

È stabilito che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007.

Testo integrale

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