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Messaggio

Messaggio numero 6403 del 24-2-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS recepisce un orientamento giurisprudenziale favorevole e riconosce l’applicabilità degli sgravi contributivi del Mezzogiorno anche alle cooperative ex DPR 602/1970, purché abbiano assolto gli obblighi contributivi secondo il regime speciale di determinazione di retribuzione e contributi. Restano fermi gli altri requisiti di legge e i termini prescrizionali; i ricorsi pendenti devono essere riesaminati dalle sedi competenti.

Sgravi contributivi per cooperative ex DPR 602/1970

Cooperative ex DPR 602/1970 e sgravi contributivi ex art. 18 legge n. 1089/1968

Il documento chiarisce l’orientamento dell’INPS in materia di sgravi contributivi previsti per le imprese operanti nel Mezzogiorno, con particolare riferimento alle cooperative disciplinate dal DPR 30 aprile 1970, n. 602. L’Istituto, prendendo atto di recenti pronunce della Corte di Cassazione e del parere dell’Avvocatura Centrale, modifica il precedente indirizzo restrittivo e ammette l’applicabilità del beneficio anche a tali cooperative, a determinate condizioni.

Contesto normativo e precedente orientamento dell’Istituto

La questione riguarda il riconoscimento degli sgravi contributivi previsti dall’art. 18 della legge n. 1089/1968 in favore delle cooperative operanti nei territori del Mezzogiorno e rientranti nella disciplina del DPR n. 602/1970.

L’INPS ricorda che tali cooperative erano già state ammesse al beneficio degli sgravi in forza dell’art. 3, comma 4, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, con la possibilità di commisurare la contribuzione a un imponibile convenzionale.

Fino a quel momento, tuttavia, l’Istituto aveva costantemente negato l’agevolazione quando non risultava osservata la condizione prevista dall’art. 1 della legge n. 389/1989, relativa al rispetto delle retribuzioni contrattuali. Per l’accesso al beneficio degli sgravi degli oneri sociali, infatti, l’INPS considerava imprescindibile l’osservanza della contrattazione collettiva.

Regime speciale delle cooperative e prassi amministrativa precedente

Per le cooperative ex DPR n. 602/1970, l’Istituto aveva ritenuto che la condizione del rispetto della contrattazione collettiva fosse soddisfatta:

  • sotto il profilo della retribuzione da corrispondere ai soci, con riferimento alle retribuzioni contrattuali;
  • sotto il profilo del regolare assolvimento della contribuzione, con riferimento alle retribuzioni convenzionali.

Tale impostazione era stata già seguita nelle circolari n. 103 del 13 maggio 1988 e n. 192 del 3 agosto 1990.

Evoluzione giurisprudenziale richiamata nel messaggio

Il documento segnala che, successivamente, la Corte di Cassazione è intervenuta con pronunce non conformi all’orientamento dell’Istituto, affermando la spettanza degli sgravi contributivi alle cooperative in questione anche in assenza del rispetto della condizione di cui all’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.

In particolare, vengono richiamate le sentenze:

  • Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 4498 del 26 marzo 2003;
  • Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 4778 del 28 marzo 2003.

Secondo la Suprema Corte, il regime speciale di determinazione della retribuzione e dei contributi previsto dagli artt. 4 e 6 del DPR 30 aprile 1970, n. 602 deve intendersi derogatorio rispetto al regime generale della legge n. 389/1989, che esclude le riduzioni per i lavoratori denunciati con retribuzioni inferiori ai minimi fissati dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

La Corte aggiunge che, se le cooperative fossero state assoggettate al regime generale della legge n. 389/1989, non sarebbe stata necessaria una norma specifica come l’art. 3, comma 4, della legge n. 48/1988 per estendere loro il regime degli sgravi contributivi. Tale norma viene quindi letta come disposizione speciale, resa necessaria proprio dalla disciplina particolare delle cooperative di produzione e lavoro.

Nuovo indirizzo dell’INPS

Alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale e del parere dell’Avvocatura Centrale, l’INPS ritiene ora che la disciplina degli sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno, prevista dall’art. 18 del D.L. n. 918/1968, convertito nella legge n. 1089/1968, sia applicabile anche alle cooperative ex DPR 30 aprile 1970, n. 602.

La condizione posta è che tali cooperative abbiano adempiuto l’obbligo contributivo secondo il regime speciale di determinazione della retribuzione e dei contributi fissato dagli artt. 4 e 6 del medesimo decreto.

Condizioni e limiti che restano fermi

Il messaggio precisa che restano immutati:

  • il rispetto delle altre condizioni di legittimità previste dal legislatore;
  • l’applicazione dell’art. 2946 c.c. in materia di termini prescrizionali.

Gestione dei ricorsi pendenti

I ricorsi ancora giacenti presso la Direzione Centrale sulla questione trattata devono essere restituiti alle sedi competenti. Queste ultime dovranno procedere alla definizione delle pratiche in base alle norme di autotutela della Pubblica Amministrazione, tenendo conto delle istruzioni contenute nel messaggio e notificando alle aziende interessate le decisioni adottate.

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