DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 140
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto del Presidente della Repubblica che definisce gli aspetti retributivi per il personale non dirigente delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo forestale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) per il periodo 1/1/2000-31/12/2001: nuove tabelle stipendiali, indennità pensionabili, assegni funzionali, indennità di missione, notturna/festiva, bilinguismo, indennità di imbarco e fondo per l'efficienza. Prevede meccanismi provvisori in caso di vacanza contrattuale. Molte disposizioni sono successivamente modificate da DPR successivi (2002, 2003, 2004, 2022).
Aggiornamento retributivo biennio 2000-2001 per le Forze di polizia
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 25 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- DPR · 9 feb 2001DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 187
- DPR · 9 feb 2001DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 161
- DPR · 8 feb 2001DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n. 139
- DPR · 13 feb 2001DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. 105
- DPR · 13 feb 2001DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. 123
- DPR · 13 feb 2001DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. 189
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →