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Ordinanza

Ordinanza del 08/09/2022 n. 26534 - Corte di Cassazione

Processo tributario - Impugnabilità degli atti - Comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria - Atto facoltativamente impugnabile -Necessaria la successiva impugnazione dell'iscrizione ipotecaria - Competenza Giudice tributario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte rigetta il ricorso della contribuente che aveva impugnato prima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e poi l'iscrizione eseguita da Equitalia: la comunicazione preventiva è atto facoltativamente impugnabile dinanzi al giudice tributario ma perde interesse una volta notificata l'iscrizione ipotecaria, che va impugnata come atto tipico. L'ipoteca è riconosciuta non come atto esecutivo ma preordinato all'esecuzione e l'onere di provare l'opponibilità del fondo patrimoniale ex art.170 c.c. grava sul debitore, onere che la ricorrente non ha assolto; pertanto il ricorso è respinto e sono liquidate le spese.

Processo tributario - Impugnabilità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria e impugnazione dell'iscrizione ipotecaria

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