Cassazione Civile, Sentenza n. 33672/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza avverso ordinanza del Giudice di Pace di Messina che aveva disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni. La Corte ha esaminato l'istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c., presentata dopo che era stata comunicata al ricorrente una proposta di definizione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e dopo la dichiarazione di estinzione per mancato deposito, nel termine perentorio, dell'istanza di decisione prevista dall'art. 380-bis, comma 2. La questione centrale è se la tardiva richiesta di fissazione dell'udienza possa impedire o revocare la declaratoria di estinzione scaturita dall'omessa istanza di decisione dopo la proposta di definizione accelerata.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di regolamento. Ha ritenuto che la successiva istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c. non equivalga e non possa sostituirsi all'istanza di decisione prevista dall'art. 380-bis, comma 2; pertanto non impedisce la dichiarazione di estinzione determinata dalla mancata tempestiva presentazione dell'istanza di decisione. La Corte ha ritenuto inoltre l'origine dell'azione e le successive iniziative del ricorrente inammissibili e abusive: perciò ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio (complessivi € 3.000,00 oltre € 200,00 per esborsi) e a sanzioni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura di € 1.500,00 (terzo comma) e € 1.000,00 (quarto comma).
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
Norma che disciplina il regolamento di competenza a istanza di parte; il ricorso per regolamento è stato proposto ai sensi di questa disposizione.
art. 47 c.p.c.
Predisposizione procedurale richiamata per l'inoltro del ricorso alla Corte; il ricorso per regolamento è stato diretto alla Corte ai sensi di tale norma.
art. 391, comma 3, c.p.c.
L'istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391/3 determina ipso facto la vanificazione del decreto presidenziale di estinzione se tempestiva; tuttavia non è equiparabile all'istanza di decisione prevista dall'art. 380-bis/2 e, se tardiva rispetto al termine previsto da 380-bis, non può impedire la declaratoria di estinzione.
art. 380-bis c.p.c.
La comunicazione della proposta di definizione accelerata impone alla parte di decidere entro il termine perentorio (40 giorni): la mancata istanza di decisione è equiparata a rinuncia tacita del ricorso e determina l'estinzione del giudizio.
art. 380-ter c.p.c.
Richiamata nella disamina sull'eventuale applicabilità del procedimento di definizione accelerata ai regolamenti di competenza; la giurisprudenza rileva profili di dubbio ma la decisione sul caso specifico è fondata sugli effetti processuali della proposta di definizione accelerata.
art. 375 c.p.c.
Richiamato in relazione al procedimento applicabile per la decisione del regolamento di competenza (riferimento al n.4 e all'ipotesi di pubblica udienza).
art. 46 c.p.c.
La Corte osserva che, ai sensi dell'art. 46, le norme degli artt. 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace, contribuendo a fondare l'inammissibilità dell'originaria istanza di regolamento nel caso concreto.
art. 615 c.p.c.
Norma che disciplina il procedimento di opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice di Pace, nel cui ambito originariamente si è sviluppata la controversia poi oggetto del regolamento di competenza.
art. 390 c.p.c.
Richiamata per il confronto tra la rinuncia espressa al ricorso e la rinuncia implicita derivante dal mancato deposito dell'istanza di decisione: l'effetto estintivo è analogo.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Applicata per condannare il ricorrente per abuso del processo e colpa grave nella proposizione dell'impugnazione e nelle successive iniziative; liquidate sanzioni pecuniarie a favore della parte controricorrente.
art. 9 c.p.c.
Norma richiamata in chiusura del provvedimento (testo parzialmente troncato): sembra riferirsi all'ulteriore disciplina sanzionatoria o rimessa del dispositivo.
Massime di principio
- Se al ricorrente viene comunicata una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis, il mancato deposito dell'istanza di decisione entro il termine perentorio comporta una "rinuncia tacita" e l'estinzione del ricorso; successivi atti tardivi non sanano tale omissione.
- La richiesta di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391/3 può, se tempestiva, vanificare un decreto presidenziale di estinzione, ma non può sostituirsi all'istanza di decisione prevista dall'art. 380-bis/2 quando sia decorrso il termine perentorio: le due istanze hanno efficacia e finalità diverse.
- Anche se la proposta di definizione accelerata fosse viziata (sostanzialmente o processualmente), l'omessa reazione tempestiva del ricorrente equivale comunque a rinuncia e determina l'estinzione; pertanto chi contesta i presupposti della proposta deve comunque depositare l'istanza di decisione nei termini e sollevare le obiezioni in quella sede.
- Nei regolamenti di competenza promossi a seguito di provvedimenti del Giudice di Pace occorre verificare preliminarmente l'ammissibilità e la corretta applicazione delle norme (art. 46 e segg.): alcune istanze possono essere dichiarate inammissibili per ragioni di competenza o per la natura non decisoria del provvedimento impugnato.
- La proposizione di impugnazioni infondate o il mancato rispetto dei termini procedurali può comportare condanne alle spese e sanzioni ex art. 96 c.p.c. se sussiste abuso del processo o colpa grave da parte del ricorrente o del professionista che lo assiste.
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