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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34495/2024 del 26/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi da un comune per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), notificati ai contribuenti, i quali hanno proposto separati ricorsi dinanzi al giudice ordinario contestando esclusivamente la liquidazione del canone quanto a superficie, data, numero di giorni di occupazione e categoria dell'occupazione, oltre a interessi e sanzione amministrativa. Il giudice di pace, adito nei giudizi originari, aveva declinato la giurisdizione; successivamente la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia, in sede di riassunzione, ha nuovamente declinato la giurisdizione ritenendo la controversia tributaria e ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione. Il ricorso in Cassazione riguarda quindi la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla debenza del COSAP e sui relativi accessori.

La decisione

La Corte di cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando il consolidato orientamento secondo cui le controversie sul COSAP non hanno natura tributaria. Ha quindi cassato le ordinanze del giudice di pace che avevano negato la giurisdizione ordinaria e ha rimesso la causa a tale giudice perché il giudizio prosegua. Non è stata disposta alcuna regolazione delle spese, perché il conflitto è stato sollevato d'ufficio e le parti non hanno svolto difese in questa fase.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La norma, come novellata, era stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui attribuiva alle commissioni tributarie le controversie sul COSAP; dopo tale intervento, tali controversie non appartengono alla giurisdizione tributaria.

  • d.l. n. 203/2005

    Richiamato solo come fonte della modifica legislativa poi dichiarata incostituzionale nella parte relativa al COSAP.

  • L. n. 148/2005

    Richiamata solo come legge di conversione del decreto che aveva modificato la disciplina della giurisdizione sul COSAP.

  • Corte cost. n. 64 del 2008

    Ha dichiarato l'incostituzionalità della previsione che attribuiva alle commissioni tributarie la giurisdizione sulle controversie COSAP.

Massime di principio

  • Le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il relativo obbligo di pagamento non ha natura tributaria.
  • Quando la domanda ha ad oggetto l'accertamento negativo del credito per COSAP e riguarda soltanto la quantificazione del canone, la superficie occupata, il periodo di occupazione e la categoria dell'occupazione, la giurisdizione resta del giudice ordinario.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario è erronea se la controversia concerne un canone patrimoniale e non un tributo in senso proprio.
  • In presenza di un conflitto negativo di giurisdizione, la Cassazione può cassare le pronunce declinatorie e rimettere la causa al giudice ordinario individuato come munito di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiGiudicato

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