L.R. Basilicata 27/2005
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale assesta il bilancio di previsione 2005 della Basilicata aggiornando residui, avanzo/disavanzo, fondo di cassa e autorizzazioni al ricorso al mercato finanziario, con relative variazioni di entrata e spesa. Contiene inoltre disposizioni settoriali su ARPAB, personale sanitario e regionale, TPL, accreditamento, contributi a enti e interventi per ricostruzione e università. Entrata in vigore dal giorno della pubblicazione.
Assestamento del bilancio regionale 2005 della Basilicata e misure collegate
Assestamento del bilancio regionale 2005 della Basilicata
La legge regionale interviene sull’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 della Regione Basilicata, aggiornando i principali saldi contabili e rimodulando alcune autorizzazioni di spesa e di indebitamento. Accanto alla parte finanziaria, contiene disposizioni settoriali su sanità, personale, trasporto pubblico locale, lavoro e contributi a enti e territori specifici.
Aggiornamento dei saldi di bilancio e dei residui
La disciplina contabile viene allineata alle risultanze del rendiconto generale 2004.
- I residui attivi e passivi del bilancio 2005 sono rideterminati sulla base dei residui definitivi riclassificati ai sensi della L.R. 34/2001 e risultano negli allegati 1A e 1B.
- L’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2004, inizialmente iscritto in € 710.913.064,62, è rideterminato in € 811.929.937,75.
- Il disavanzo effettivo al 31 dicembre 2004 è indicato in € 28.749.617,68.
- Il fondo di cassa al 31 dicembre 2004 è aggiornato da € 360.500.000,00 a € 372.781.983,37.
Ricorso al mercato finanziario e indebitamento
La legge rinnova e modifica le autorizzazioni al ricorso a mutui o altre forme di prestito per il 2005.
- È rinnovata l’autorizzazione per € 28.749.617,68, pari agli impegni 2004 non coperti con prestiti entro la chiusura dell’esercizio.
- L’autorizzazione per il finanziamento di investimenti sanitari e altri interventi sulla rete sanitaria e ospedaliera è aumentata di € 2.990.000,00, arrivando a € 25.200.000,00.
- L’autorizzazione destinata al Programma Operativo Val d’Agri-Melandro-Sauro-Camastra è ridotta di € 500.000,00 e fissata in € 51.500.000,00.
- Il limite massimo di indebitamento regionale è rideterminato in € 110.137.142,86.
- Gli oneri di ammortamento trovano copertura negli stanziamenti regionali per rimborso capitale e interessi, anche per gli esercizi successivi.
- Gli elenchi dei capitoli di spesa di investimento finanziati con indebitamento sono sostituiti con quelli dell’allegato 6.
Variazioni di entrata e di spesa
Sono autorizzate le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e delle uscite del bilancio 2005 contenute negli allegati 4 e 5. Gli allegati non sono riprodotti nel testo consolidato fornito.
ARPAB e patto di stabilità infraregionale
La legge incide sul finanziamento dell’ARPAB e sul patto di stabilità per alcuni enti.
- Il contributo per le spese di gestione dell’ARPAB per il 2005 è ridotto di € 250.000,00, passando a € 7.250.000,00.
- L’Agenzia può apportare le necessarie variazioni al proprio bilancio 2005, restando però soggetta alle approvazioni previste dalla normativa regionale.
- In materia di patto di stabilità infraregionale, per il 2005 non si applicano agli enti istituiti nel 2003 e a quelli in fase di avvio gestionale nel 2003, se certificato dagli organi di revisione, le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 13 della L.R. 5/2005.
Collocamento a riposo e trattenimento in servizio del personale regionale e degli enti dipendenti
La legge ridefinisce il regime di cessazione dal servizio del personale regionale e del personale degli enti e organismi dipendenti.
- Il collocamento a riposo avviene dal primo giorno del mese successivo al compimento di 40 anni utili a pensione o del 65° anno di età.
- Chi non abbia maturato 40 anni utili a pensione al compimento dei 65 anni può chiedere il trattenimento in servizio, con domanda almeno 180 giorni prima; il trattenimento non può superare due anni.
- Se al 65° anno il dipendente ha più di 38 anni di servizio, il trattenimento è limitato al tempo necessario per raggiungere i 40 anni utili a pensione.
- Non si applica il trattenimento fino al 70° anno di età previsto dalla normativa statale richiamata.
- Per due anni dopo la cessazione, la Regione non può instaurare con il personale cessato rapporti di consulenza, studio o ricerca.
- Le disposizioni valgono anche per gli enti e organismi dipendenti dalla Regione.
- Le domande di trattenimento già presentate devono essere reiterate entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
- È abrogata la L.R. 32/1999.
Tutela dell’occupazione e coordinamento delle crisi aziendali
Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituita un’Unità Interdipartimentale di Coordinamento delle azioni di tutela dell’occupazione, quale struttura speciale per il monitoraggio e la gestione delle crisi aziendali o settoriali.
- La Giunta regionale definisce compiti, risorse, raccordi con gli altri organismi in materia di politiche del lavoro, profilo e condizioni del responsabile.
- La Giunta definisce inoltre forme e modalità di consultazione e concertazione con le forze sociali datoriali, d’intesa con le stesse.
Trasporto pubblico locale
In materia di TPL, la legge interviene su norme regionali previgenti.
- È abrogato il comma 1 dell’art. 25 della L.R. 5/2005.
- Ai cittadini stranieri extracomunitari che presentano domanda ai sensi della L.R. 28/1996 è richiesto di allegare copia conforme del permesso di soggiorno.
Accreditamento sanitario e personale del SSR
Sono introdotte misure transitorie e restrittive in ambito sanitario.
- Nelle more del completamento della disciplina dell’accreditamento istituzionale, i termini previsti dall’art. 15 della L.R. 5/2005 sono prorogati al 31 dicembre 2006.
- Le disposizioni sul personale del servizio sanitario regionale si applicano alle aziende sanitarie in pareggio di bilancio o che abbiano adottato un piano di riequilibrio approvato dalla Giunta.
- Per le aziende in situazioni diverse è disposto il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, salvo il personale per emergenza-urgenza e strutture 118, e il blocco di incarichi esterni per consulenze non sanitarie.
- Le aziende devono stipulare contratti collettivi integrativi nei livelli minimi dei contratti nazionali e nel rispetto della programmazione economico-finanziaria.
Disposizioni su personale e organizzazione sanitaria
La legge modifica anche il regime di inquadramento di personale collegato a “Basilicata Soccorso”.
- Il personale funzionalmente dipendente da Basilicata Soccorso fa parte della pianta organica delle Aziende sanitarie in cui è inserito.
- Il trattamento economico è corrisposto dalle Aziende sanitarie di appartenenza.
Utilizzo di proventi da dismissione azionaria e altre modifiche normative
Sono previste ulteriori destinazioni di risorse e modifiche a leggi regionali preesistenti.
- Una quota residua di € 3.000.000,00 dei proventi della dismissione della partecipazione in Acquedotto Pugliese S.p.A. è accantonata per le finalità dell’Accordo 2174/2004 in materia sanitaria.
- Nella L.R. 6/2001 la durata da “triennale” diventa “quadriennale”.
- Nella L.R. 34/1996 è abrogata la lettera b) del comma 1 dell’art. 25.
- Nella L.R. 12/1996, il limite del “cinque per cento” è elevato al “dieci per cento”.
Contributi per residenze universitarie e altri interventi specifici
La Regione finanzia interventi di edilizia universitaria e ulteriori contributi straordinari.
- All’A.R.D.S.U. Basilicata è assicurata la copertura della quota di autofinanziamento, pari a € 6.840.734,00, per il recupero e la ristrutturazione di due immobili da destinare a residenze universitarie.
- Il sostegno avviene tramite un limite di impegno quindicennale decorrente dal 2005, per mutui a tasso fisso da contrarre per € 3.340.734,00 e € 3.500.000,00.
- La spesa per il 2005 è quantificata in € 620.000,00 ed è coperta dallo stanziamento dell’UPB 1108.
- La Giunta può rideterminare il contributo in base agli oneri definitivi dei mutui.
- Per le annualità successive, i contributi trovano copertura nei bilanci regionali per tutta la durata del piano di ammortamento.
- È concesso un contributo straordinario fino a € 300.000,00 ai comuni del Lagonegrese-Pollino per le attività di ricostruzione post-sisma del 9 settembre 1998.
- È concesso all’Amministrazione provinciale di Potenza un contributo una tantum di € 150.000,00 per il Parco Storico Culturale ed Ambientale della Grancia.
- I criteri di assegnazione del contributo per la ricostruzione sono demandati alla Giunta regionale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. È quindi una disciplina riferita in modo puntuale all’esercizio finanziario 2005 e a specifici interventi temporalmente definiti, in larga parte esauriti o superati dal tempo.
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