L.R. Liguria 11/2003
Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 (conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale aggiorna la l.r. 3/1999 attribuendo agli enti competenti il rilascio delle autorizzazioni per gare con veicoli a motore su strade di interesse interprovinciale, sulla rete di interesse nazionale e su strade regionali, nonché per gare atletiche, ciclistiche e con animali o veicoli a trazione animale su viabilità ordinaria che interessa più comuni. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.
Modifiche alle competenze su autorizzazioni per gare su strade e viabilità ordinaria
Modifiche alle competenze in materia di autorizzazione per gare su strada
La legge regionale 18 marzo 2003, n. 11, per la Regione indicata nel testo, interviene sulla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3, ridefinendo le funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di gare su strade e viabilità ordinaria. La disciplina riguarda in particolare la ripartizione delle competenze tra gli enti locali in relazione a diverse tipologie di competizioni.
Ambito delle autorizzazioni disciplinate
La modifica riguarda due categorie di eventi:
- gare con veicoli a motore su specifiche tipologie di strade;
- gare atletiche, ciclistiche e gare con animali o con veicoli a trazione animale su viabilità ordinaria che interessa più comuni.
Per entrambe le ipotesi, la competenza è definita in base alla rilevanza del tracciato, individuata secondo la prevalenza dell’estensione chilometrica.
Riparto delle funzioni amministrative
Per le gare con veicoli a motore, le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione riguardano:
- strade ordinarie di interesse interprovinciale;
- strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
- strade regionali.
Per le gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale, le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione sono riferite alla viabilità ordinaria che interessa più comuni.
La norma sostituisce e integra quindi la disciplina previgente dell’articolo 12 della l.r. 3/1999, ampliando e precisando il perimetro delle competenze autorizzative.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente e, per espressa previsione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Non sono previsti regimi transitori o termini di applicazione limitati nel testo fornito.
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