Provvedimento del 14/02/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento definisce come presentare all’Agenzia delle entrate l’istanza per il credito d’imposta sulle spese 2016 di videosorveglianza e allarme, indicando dati da comunicare, invio telematico, software da usare e termine dal 20 febbraio al 20 marzo 2017. Precisa inoltre che il credito è riconosciuto in base alle risorse disponibili e potrà essere fruito in compensazione o, per i non titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte in dichiarazione.
Modalità e termini per l’istanza del credito d’imposta per spese di videosorveglianza
Credito d’imposta per spese di videosorveglianza: modalità e termini di presentazione dell’istanza
Il provvedimento definisce le modalità e i termini per richiedere il credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle spese sostenute nel 2016 per sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme e contratti con istituti di vigilanza. Il documento precisa sia i soggetti ammessi sia la procedura telematica da seguire per la presentazione dell’istanza all’Agenzia delle entrate.
Ambito oggettivo e soggetti interessati
Il beneficio riguarda le persone fisiche che hanno sostenuto nel 2016 spese per:
- installazione di sistemi di videosorveglianza digitale;
- installazione di sistemi di allarme;
- contratti stipulati con istituti di vigilanza.
Il credito spetta per immobili non utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo. Per gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito spetta nella misura del 50 per cento.
Misura del credito e criterio di riparto
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura percentuale, determinata in base al rapporto tra:
- l’ammontare delle risorse stanziate;
- il credito d’imposta complessivamente richiesto.
La percentuale effettivamente spettante a ciascun soggetto sarà resa nota con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 31 marzo 2017.
Dati da indicare nell’istanza
Ai fini della richiesta di attribuzione del credito, l’istanza deve contenere i seguenti dati:
- codice fiscale del richiedente;
- codice fiscale del fornitore del bene o servizio;
- numero, data e importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell’IVA;
- indicazione se la fattura riguarda un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare.
Modalità di presentazione
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica:
- direttamente dai soggetti abilitati;
- oppure tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
La compilazione e la trasmissione devono avvenire mediante il software gratuito denominato “Creditovideosorveglianza”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. Per ogni istanza inviata il sistema telematico rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuto ricevimento.
Presentazione di più istanze e sostituzione
È consentita la presentazione di un’unica richiesta contenente tutti i dati delle spese sostenute nel 2016. Se lo stesso soggetto presenta più istanze, è considerata valida l’ultima, che sostituisce e annulla le precedenti.
Termini di presentazione
L’istanza deve essere presentata dal 20 febbraio 2017 al 20 marzo 2017.
Utilizzo del credito
Dalla motivazione del provvedimento emerge che il credito maturato può essere utilizzato:
- in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, mediante modello F24 trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra l’altro:
- articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2016.
Pubblicazione ed efficacia
È stabilito che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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