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Legge

L.R. Calabria 5/2013

Sottoscrizione quota di capitale sociale della società Aeroporto S. Anna S.p.A..

Normativa regionaleL.R. Calabria 5/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza per il solo esercizio finanziario 2013 la Regione Calabria a sottoscrivere, per la propria quota proporzionale del 14,11%, l’aumento di capitale di Aeroporto S. Anna S.p.A. per euro 132.245, subordinandolo alla convenzione prevista dalla l.r. 34/2010. È previsto il relativo stanziamento e la copertura mediante riduzione di altre risorse di bilancio.

Sottoscrizione della quota di aumento di capitale di Aeroporto S. Anna S.p.A.

Sottoscrizione della quota di aumento di capitale di Aeroporto S. Anna S.p.A.

La legge disciplina un intervento finanziario puntuale della Regione Calabria a favore della società Aeroporto S. Anna S.p.A., limitato all’esercizio 2013. L’atto autorizza la partecipazione regionale all’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria del 14 settembre 2012.

Oggetto e misura dell’intervento

La Regione Calabria è autorizzata a sottoscrivere la quota di aumento di capitale sociale della società in proporzione alla propria partecipazione al capitale sociale, pari al 14,11%.

  • Importo autorizzato per il 2013: euro 132.245,00.
  • Allocazione della spesa: UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013.

Condizione per la sottoscrizione

La sottoscrizione della quota di aumento di capitale è espressamente subordinata alla sottoscrizione della convenzione prevista dall’articolo 49 della l.r. 34/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Si tratta quindi di una condizione sospensiva per l’efficacia operativa dell’intervento.

Copertura finanziaria

La copertura dell’onere è assicurata tramite contestuale riduzione di pari importo di una diversa posta di bilancio del 2013.

  • Originariamente la riduzione gravava sull’UPB 1.2.04.09 (capitolo 12040911), Fondo per i debiti pregressi dell’Amministrazione regionale.
  • A seguito della modifica apportata dalla l.r. 21 marzo 2013, n. 11, la copertura è stata sostituita con riduzione dello stanziamento dell’UPB 8.1.01.02 (capitolo 7001201), relativo al fondo per gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi futuri, poi descritto come fondo per spese di investimento.

Poteri della Giunta regionale

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari per dare attuazione alla legge, compresi:

  • le modifiche e integrazioni al documento tecnico previsto dall’articolo 10 della l.r. 8/2002;
  • gli atti necessari per la sottoscrizione e il versamento della quota di partecipazione sottoscritta.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Rilevanza temporale

L’intervento è circoscritto al bilancio e all’esercizio finanziario 2013; si tratta quindi di una disciplina a contenuto puntuale e non di carattere generale, priva di applicazione attuale per nuovi interventi finanziari.

Testo integrale

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