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Legge

L.R. Veneto 30/2018

Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.

Normativa regionaleL.R. Veneto 30/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza in Veneto le funzioni provinciali su pesca e caccia, trasferendone molte alla Giunta/strutture regionali, istituisce organi e registri regionali e proroga le concessioni di pesca sportiva e dilettantistica fino al 31 dicembre 2020. Conferisce inoltre alcune funzioni specifiche alla provincia di Belluno e disciplina il passaggio transitorio dalle province alla Regione.

Riordino delle funzioni in materia di caccia e pesca nel Veneto e conferimento di funzioni alla provincia di Belluno

Riordino delle funzioni in materia di caccia e pesca nel Veneto

La legge regionale riorganizza in modo incisivo la disciplina veneta della pesca nelle acque interne e della caccia, spostando numerose competenze dalle Province alla Giunta regionale e alle strutture regionali competenti. Prevede inoltre un assetto speciale per la Provincia di Belluno e regole transitorie per il passaggio delle funzioni.

Disciplina della pesca: centralizzazione regionale

La normativa sulla tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica viene profondamente rivista. La Carta ittica diventa regionale e viene approvata dalla Giunta regionale, che assume anche la competenza su molte attività prima provinciali.

In particolare, la Giunta regionale:

  • adotta il regolamento attuativo regionale per la pesca;
  • definisce forme e modalità di coltivazione delle acque, tipi di pesca consentiti, attrezzi ed esche, limiti di cattura, periodi di divieto e misure minime;
  • disciplina le gare e le manifestazioni di pesca sportiva;
  • individua gli ambiti idrografici omogenei per la mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole.

Per il Lago di Garda è previsto un regolamento regionale specifico, adottato dalla Regione sentite la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento.

Zone particolari, concessioni e autorizzazioni in materia di pesca

La Carta ittica regionale deve individuare, nei tratti di corsi d’acqua con fauna ittica autoctona:

  • zone “no kill”;
  • zone trofeo a prelievo limitato;
  • zone a riposo biologico.

In tali aree è vietata la pesca professionale. La Giunta regionale definisce anche la quota minima di tali aree in percentuale dei corsi d’acqua di interesse alieutico per bacino idrografico.

La Giunta regionale rilascia inoltre:

  • autorizzazioni per l’acquacoltura, previo parere favorevole dell’organo competente per l’occupazione dello spazio acqueo;
  • autorizzazioni per la gestione degli impianti di pesca;
  • provvedimenti sui campi di gara fissi concedibili in uso.

È anche disciplinata la mobilità dei pescatori associati nelle zone salmonicole e viene mantenuto il riferimento ai diritti esclusivi di pesca, con obbligo di presentare un piano di programmazione produttiva alle strutture regionali competenti.

Vigilanza, controlli e organi consultivi in materia di pesca

La vigilanza sulle acque interne è affidata alla Giunta regionale tramite il Servizio regionale di vigilanza, che coordina anche la vigilanza volontaria effettuata dalle guardie giurate.

Vengono istituiti o riorganizzati:

  • il registro regionale degli agenti giurati di vigilanza sulla pesca;
  • la Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva, presso la Giunta regionale, con funzioni consultive e di indirizzo e senza oneri per il bilancio regionale.

Sono previste anche regole transitorie: fino all’entrata in vigore della Carta ittica regionale e del regolamento regionale per la pesca restano in vigore le carte ittiche e i regolamenti provinciali precedenti. Le concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica sono prorogate fino al 31 dicembre 2020.

Riorganizzazione della materia faunistico-venatoria

Per la caccia e la pianificazione faunistico-venatoria la legge rafforza il ruolo regionale, attribuendo alla Regione funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento, controllo e amministrazione.

Vengono aggiornati e centralizzati:

  • la Commissione regionale per la pianificazione faunistico-venatoria;
  • le attività connesse al calendario venatorio regionale;
  • la gestione dei richiami vivi e degli impianti di cattura;
  • i centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà;
  • la disciplina della tassidermia e imbalsamazione;
  • il controllo della fauna selvatica e gli interventi di contenimento;
  • la vigilanza e le sanzioni, affidate al Servizio regionale di vigilanza e ai Comuni per le violazioni amministrative.

La legge aggiorna anche i riferimenti tecnici da INFS a ISPRA e prevede l’uso dell’AVEPA per i risarcimenti dei danni da fauna selvatica.

Nutria, allevamento ornitologico e falconeria

La disciplina sulle misure per il contenimento della nutria viene riportata in capo alla Struttura regionale competente, che gestisce monitoraggio, organizzazione degli interventi e coordinamento con i Comuni; alcune disposizioni vengono abrogate.

Per l’allevamento di specie ornitiche a fini espositivi, ornamentali o amatoriali e per l’addestramento dei falchi, la vigilanza è attribuita al Servizio regionale di vigilanza e le sanzioni ai Comuni.

Sanzioni amministrative

La legge regionale sulle sanzioni amministrative viene modificata per estendere ai Comuni la competenza sulle violazioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne accertate nel loro territorio.

Funzioni speciali della Provincia di Belluno

Alla Provincia di Belluno sono conferite funzioni speciali, in luogo della Giunta regionale, sia in materia faunistico-venatoria sia in materia di pesca nelle acque interne, con riferimento al proprio territorio.

Per la caccia e la pesca, la Provincia di Belluno può gestire:

  • attività faunistico-venatoria e pesca dilettantistico-sportiva;
  • individuazione delle zone degli appostamenti;
  • densità venatoria dei comprensori alpini;
  • pubblicazione e integrazione del calendario venatorio;
  • disposizioni integrative e attuative degli atti regionali;
  • controllo della fauna selvatica;
  • concessioni di pesca sportiva e obblighi ittiogenici.

La Regione mantiene poteri di verifica, vigilanza e sostituzione, fino alla possibile revoca delle funzioni in caso di inadempimento.

Regime transitorio e finanziario

Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di riordino, Province e Città metropolitana di Venezia continuano a esercitare le funzioni secondo la normativa previgente. La cessazione delle funzioni provinciali è fissata con provvedimenti della Giunta regionale, con una data certa successiva di almeno trenta giorni dalla pubblicazione.

Le nuove disposizioni sono attuate senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

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