Messaggio numero 29489 del 23-11-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina, per il personale del trasporto aereo, gli effetti dello svolgimento di un’altra attività lavorativa durante la fruizione della CIGS e della prestazione integrativa del Fondo T.F.A., imponendo la comunicazione preventiva all’INPS e al datore di lavoro/Amministrazione straordinaria, salvo il solo lavoro accessorio entro 3.000 euro annui. Definisce inoltre le regole di sospensione, cumulabilità totale o parziale, documentazione richiesta, recuperi e riconoscimento della contribuzione figurativa.
Istruzioni operative su CIGS e prestazione integrativa F.T.A. in caso di nuova attività lavorativa
Istruzioni operative per CIGS e prestazione integrativa F.T.A. in caso di nuova attività lavorativa
Il documento fornisce le istruzioni operative per l’applicazione della delibera n. 22 del 16 marzo 2009 del Comitato Amministratore del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (F.T.A.). L’obiettivo è disciplinare gli effetti dello svolgimento di una nuova attività lavorativa, autonoma o subordinata, durante la fruizione della CIGS e della prestazione integrativa del Fondo.
Quadro normativo di riferimento
Viene richiamato l’art. 8, commi 4 e 5, della legge n. 160/1988, che regola il caso del lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale. In particolare, il comma 5 prevede la decadenza dal trattamento di integrazione salariale in caso di mancata preventiva comunicazione alla sede provinciale INPS dello svolgimento dell’attività.
Il documento richiama inoltre la normativa specifica del settore trasporto aereo e, in particolare, la prestazione integrativa disciplinata dall’art. 1-ter, lettera b), della legge n. 291/2004 e successive modifiche.
Obbligo di comunicazione preventiva
Il lavoratore che intenda iniziare una qualsiasi attività lavorativa retribuita durante il periodo di fruizione della CIGS e del trattamento integrativo F.T.A. deve presentare una comunicazione preventiva:
- alla Struttura INPS territorialmente competente che eroga la CIGS;
- alla Struttura INPS territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore che eroga la prestazione integrativa F.T.A.;
- al datore di lavoro destinatario del provvedimento concessivo di CIGS, poiché il vincolo di dipendenza permane fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori delle società del gruppo Alitalia in Amministrazione Straordinaria, la comunicazione va inviata:
- alla Direzione Filiale di Coordinamento di Roma-Sud Ovest/Eur, già Direzione Sub Provinciale di Roma-Eur, che eroga CIGS e prestazione integrativa F.T.A.;
- all’Amministrazione Straordinaria del Gruppo Alitalia, anche ai fini della corretta esposizione delle giornate/ore integrabili nei file mensili da trasmettere all’INPS.
La comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnata agli sportelli di front office, che rilasciano ricevuta di protocollo.
Effetti della mancata comunicazione
In assenza della comunicazione preventiva all’INPS, il lavoratore decade:
- dal diritto a percepire il trattamento di integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’art. 8, comma 5, della legge n. 160/1988;
- conseguentemente, per accessorietà, anche dalla prestazione integrativa disciplinata dall’art. 1-ter, lettera b), della legge n. 291/2004 e successive modifiche.
Eccezione per il lavoro accessorio
L’unica eccezione riguarda il lavoro occasionale di tipo accessorio remunerato esclusivamente con buoni lavoro (voucher). In tale caso, fino al limite massimo di 3.000 euro per anno solare, al netto dei contributi previdenziali, non è richiesta alcuna comunicazione preventiva all’Istituto.
Se però le remunerazioni da lavoro accessorio superano il limite di 3.000 euro annui, il lavoratore è tenuto a presentare la comunicazione preventiva prima che il compenso determini il superamento di tale soglia.
Sospensione delle prestazioni e documentazione richiesta
Ricevuta la comunicazione preventiva, le Strutture territoriali competenti devono sospendere l’erogazione:
- della prestazione di integrazione salariale;
- della prestazione integrativa F.T.A.
Spetta al lavoratore produrre la documentazione utile a dimostrare:
- la natura del rapporto di lavoro;
- la tipologia;
- la durata;
- le retribuzioni o i proventi percepiti.
Tale documentazione serve a consentire la valutazione della compatibilità della nuova attività con il trattamento di integrazione salariale e, ove compatibile, a verificare la cumulabilità totale o parziale con CIGS e con la prestazione integrativa F.T.A.
Attività di lavoro autonomo o assimilate: cumulabilità parziale
Per i lavoratori rioccupati in attività di lavoro autonomo o similari, si richiamano le disposizioni della circolare n. 130 del 4 ottobre 2010 in materia di cumulabilità parziale tra integrazioni salariali e reddito da lavoro autonomo o assimilato.
Il documento precisa che:
- non rileva se il lavoro sospeso era a tempo parziale o pieno;
- non rileva il tempo dedicato alla nuova attività autonoma;
- non rileva l’eventuale mancanza di tutela previdenziale obbligatoria per la nuova attività;
- non esiste una presunzione di equivalenza tra il provento dell’attività autonoma e la misura dell’integrazione salariale.
Il lavoratore deve dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale, affinché l’Istituto possa erogare l’eventuale quota differenziale di integrazione salariale.
Sospensione in caso di redditi non agevolmente quantificabili
Se l’ammontare dei redditi non è agevolmente quantificabile o non è collocabile temporalmente, l’Istituto deve comunque sospendere l’erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva.
Rientrano in tale ipotesi anche:
- le somme percepite per incarichi pubblici elettivi;
- le somme percepite in virtù di un rapporto di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione.
In questi casi il lavoratore deve presentare con cadenza mensile una dichiarazione di responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in attesa della certificazione fiscale prevista dal T.U.I.R. che comprovi il reddito conseguito nell’anno di interesse.
Effetti economici della cumulabilità nel lavoro autonomo
Se i proventi mensili attestati dal lavoratore autonomo sono inferiori all’integrazione salariale straordinaria, il lavoratore può continuare a percepire una quota di CIGS pari alla differenza tra:
- l’importo lordo dell’integrazione salariale;
- l’importo lordo mensile dei proventi della nuova attività.
La stessa logica vale ai fini della prestazione integrativa F.T.A., nei limiti della delibera n. 22/2009.
Certificazione fiscale e recuperi
Tutti i lavoratori rioccupati in attività di lavoro autonomo o similari devono presentare alle competenti Strutture INPS, con le stesse modalità previste per la comunicazione preventiva, la certificazione fiscale prevista dal T.U.I.R. comprovante il reddito effettivamente conseguito nell’anno di interesse.
In mancanza di tale certificazione, l’Istituto procede al recupero delle prestazioni eventualmente erogate sulla base della documentazione prodotta in precedenza.
Quando la certificazione fiscale viene presentata, gli operatori INPS devono rideterminare i periodi effettivamente integrabili, rapportandoli alla nuova occupazione. Se dal documento emerge un reddito lordo annuo superiore all’importo lordo della CIGS corrisposta nel medesimo periodo, l’INPS procede ai conseguenti recuperi.
Cumulabilità tra CIGS e redditi da nuova attività lavorativa
Per la CIGS, il documento ribadisce due ipotesi:
- se la retribuzione o il provento derivante dalla nuova attività è inferiore alla CIGS, il lavoratore ha diritto a una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione spettante e la remunerazione percepita;
- se le retribuzioni o i proventi della nuova attività sono uguali o superiori alla CIGS, la prestazione è totalmente incumulabile e non deve essere corrisposta.
Per il lavoro subordinato oggetto di nuova occupazione, le giornate/ore mensili integrabili devono essere rideterminate in rapporto alla nuova occupazione, ai fini della corretta imputazione dei periodi effettivamente integrabili e del relativo accredito dei contributi figurativi.
Prestazione integrativa F.T.A. e redditi da nuova attività
In relazione alla prestazione integrativa del F.T.A., la disciplina varia in funzione del rapporto tra retribuzioni/proventi della nuova attività e trattamento di integrazione salariale:
- se la retribuzione da nuovo lavoro dipendente, purché a tempo determinato, o i proventi da nuova attività autonoma sono inferiori o pari alla CIGS, la prestazione a carico del Fondo resta immutata; il lavoratore percepisce la differenza di CIGS e l’intero importo della prestazione integrativa F.T.A. già in godimento;
- se le retribuzioni/proventi sono pari alla CIGS, si verifica incumulabilità totale con conseguente mancata corresponsione della CIGS, mentre la prestazione integrativa F.T.A. resta immutata;
- se le retribuzioni/proventi sono superiori alla CIGS ma inferiori all’80% della retribuzione di riferimento, determinata secondo la lett. E, par. 2, del Regolamento del Fondo, la prestazione a carico del Fondo è ridotta della differenza tra retribuzioni/proventi e integrazione salariale;
- anche in quest’ultimo caso, poiché le retribuzioni/proventi risultano superiori alla CIGS, la CIGS non deve essere corrisposta.
Contribuzione figurativa
Per il riconoscimento e l’accredito della contribuzione figurativa, si richiamano le regole della circolare n. 130/2010: la contribuzione figurativa spetta esclusivamente se residua almeno una parte del trattamento di integrazione salariale.
Di conseguenza, tali disposizioni si applicano solo nei casi in cui la retribuzione o il provento della nuova attività, subordinata o autonoma, sia inferiore alla misura dell’integrazione salariale. Non rileva che il beneficiario percepisca anche una prestazione residua a carico del Fondo per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo.
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