DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144
Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto introduce crediti d’imposta per energia, gas e carburanti riferiti principalmente alle spese sostenute nell’ottobre-novembre 2022, con estensione al dicembre 2022 per i crediti energetici disposta dal D.L. n. 176/2022. Prevede inoltre garanzie per la liquidità delle imprese, riduzioni temporanee delle accise, risorse per enti territoriali, sanità, trasporto pubblico, sport e Terzo settore, nonché misure per la rigassificazione e la resilienza energetica. Diverse agevolazioni riguardano esclusivamente il 2022 o avevano termini di fruizione e comunicazione nel 2023.
Misure urgenti contro il caro energia e a sostegno di imprese, enti e servizi pubblici
Misure urgenti contro il caro energia e sostegno a imprese e servizi
Il decreto-legge introduce interventi temporanei per contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi energetici e dei carburanti, sostenere la liquidità delle imprese e finanziare enti territoriali e servizi colpiti dai maggiori costi. Le principali agevolazioni sono riferite a periodi del 2022 e prevedono specifici termini di comunicazione e fruizione.
Crediti d’imposta per energia elettrica e gas delle imprese
Per le spese energetiche di ottobre e novembre 2022 sono riconosciuti crediti d’imposta alle imprese che soddisfano i requisiti previsti. Il D.L. 18 novembre 2022, n. 176 ha esteso, alle medesime condizioni, i crediti relativi agli acquisti di energia elettrica e gas anche alla spesa sostenuta nel dicembre 2022, includendo l’energia elettrica prodotta e autoconsumata.
- Alle imprese a forte consumo di energia elettrica individuate dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017 spetta un credito pari al 40% della spesa per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, se il costo medio per kWh del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi e tenendo conto degli eventuali contratti di durata, è aumentato di oltre il 30% rispetto al terzo trimestre 2019. Il credito comprende l’energia prodotta e autoconsumata: in tal caso l’aumento è calcolato sulla variazione del prezzo dei combustibili acquistati e utilizzati per produrla, mentre il valore convenzionale dell’elettricità è determinato sulla media mensile del Prezzo unico nazionale (PUN).
- Alle imprese a forte consumo di gas naturale spetta un credito del 40% della spesa per gas consumato per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Il prezzo medio MI-GAS del terzo trimestre 2022 deve essere aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente trimestre 2019. Sono considerate energivore le imprese operanti nei settori dell’allegato 1 al decreto ministeriale 21 dicembre 2021 che abbiano consumato nel primo trimestre 2022 almeno il 25% del volume di gas indicato dall’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, esclusi i consumi termoelettrici.
- Alle imprese non energivore con contatore elettrico di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW spetta un credito del 30% della spesa per la componente energetica effettivamente utilizzata, se il prezzo medio del terzo trimestre 2022 supera di oltre il 30% quello del terzo trimestre 2019. La spesa deve risultare dalle fatture d’acquisto.
- Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas spetta un credito del 40% della spesa per gas consumato, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo medio MI-GAS del terzo trimestre 2022 supera di oltre il 30% quello del corrispondente trimestre 2019.
Per le imprese beneficiarie dei crediti per imprese non energivore elettriche e per gas non energivore che acquistano dal medesimo venditore del terzo trimestre 2019 e del periodo agevolato, il venditore, su richiesta, deve comunicare entro 60 giorni dalla scadenza del periodo agevolato il calcolo dell’incremento di costo e l’ammontare del credito. ARERA definisce contenuti e sanzioni per l’inosservanza.
I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 marzo 2023, non concorrono al reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP e sono cumulabili con altre agevolazioni sugli stessi costi senza eccedere la spesa sostenuta. Sono cedibili per intero, con limiti alle successive cessioni e obbligo di visto di conformità; il cessionario li utilizza entro il medesimo termine del 31 marzo 2023. Per i crediti maturati nel 2022, la comunicazione all’Agenzia delle entrate doveva essere inviata entro il 16 febbraio 2023, a pena di decadenza per la quota non ancora utilizzata. Gli oneri stimati sono pari a 8.586 milioni di euro per il 2022 e 1.000 milioni per il 2023; il MEF ne monitora la fruizione.
Credito d’imposta per carburanti agricoli e della pesca
Alle imprese agricole, della pesca e agromeccaniche (codice ATECO 1.61) è riconosciuto un credito pari al 20% della spesa, al netto dell’IVA, per gasolio e benzina acquistati nel quarto trimestre 2022 e utilizzati per la trazione dei mezzi destinati all’attività. Per le imprese agricole e della pesca il beneficio copre anche i carburanti utilizzati nello stesso trimestre per riscaldare serre e fabbricati produttivi destinati all’allevamento.
Il credito era utilizzabile in compensazione entro il 30 giugno 2023; non concorre al reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP e può cumularsi con altri aiuti sugli stessi costi entro il limite della spesa sostenuta. È cedibile per intero secondo limiti, condizioni e obblighi di visto di conformità analoghi a quelli previsti per i crediti energetici. La comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’importo maturato nel 2022 doveva essere trasmessa entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dalla quota non fruita. L’applicazione è subordinata al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato; gli oneri sono valutati in 183,77 milioni di euro per il 2022.
Garanzie e liquidità per le imprese
Per i finanziamenti destinati al capitale d’esercizio e al pagamento delle fatture energetiche emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie SACE previste dall’articolo 15 del D.L. n. 50/2022 possono essere gratuite nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti. La gratuità è subordinata, tra l’altro, a condizioni sul tasso applicato alla quota garantita e al costo del finanziamento, che deve limitarsi al recupero dei costi e risultare inferiore a quello applicabile a un’operazione comparabile priva di garanzia. I finanziatori devono indicare le condizioni economiche di maggior favore.
Per le imprese energivore il finanziamento garantito da SACE può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dei successivi 12 mesi per le PMI e 6 mesi per le grandi imprese, secondo le condizioni richiamate dal testo e previa autocertificazione del fabbisogno. Per le PMI, la garanzia del Fondo previsto dalla legge n. 662/1996 può essere concessa gratuitamente, fino all’80% dell’operazione, per finanziamenti destinati alle fatture energetiche del medesimo periodo, indipendentemente dalla fascia di valutazione del beneficiario.
Il decreto modifica inoltre l’articolo 8 del D.L. n. 21/2022: elimina il limite di fatturato di 50 milioni di euro per la misura richiamata e consente, a determinate condizioni e nel rispetto delle regole europee, garanzie SACE gratuite connesse alle coperture assicurative del credito e delle cauzioni. Modifica l’articolo 15 del D.L. n. 50/2022, eliminando il riferimento alla contrazione della produzione o della domanda e includendo tra le esigenze di liquidità gli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio dell’energia. Eleva inoltre da 200 a 600 il limite quantitativo previsto dall’articolo 64, comma 3, del D.L. n. 76/2020. L’efficacia delle misure dell’articolo è subordinata all’approvazione o autorizzazione della Commissione europea nei casi indicati; gli interventi sono finanziati con le risorse dei fondi SACE e di garanzia già disponibili.
Accise e IVA sui carburanti
Per i periodi dal 18 al 31 ottobre 2022 e dal 4 al 18 novembre 2022 sono state rideterminate le accise: benzina, 478,40 euro per mille litri; gasolio usato come carburante, 367,40 euro per mille litri; GPL, 182,61 euro per mille chilogrammi; gas naturale per autotrazione, zero euro per metro cubo. L’IVA sul gas naturale per autotrazione è fissata al 5%. Negli stessi periodi non si applica l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale prevista dalla disciplina richiamata.
Gli esercenti dei depositi commerciali e degli impianti stradali dovevano comunicare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 28 novembre 2022, le giacenze dei prodotti interessati presenti nei serbatoi al 18 novembre, salvo proroga delle aliquote rideterminate. In caso di mancata comunicazione, o di dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall’articolo 50, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995. Si applicano inoltre le disposizioni richiamate per prevenire manovre speculative. Gli oneri sono stimati in 957,34 milioni di euro per il 2022 e 43,8 milioni per il 2024.
Risorse per regioni, enti locali e sanità
Il contributo straordinario agli enti locali per i maggiori costi energetici è aumentato di 200 milioni di euro per il 2022: 160 milioni sono destinati ai comuni e 40 milioni a città metropolitane e province. La ripartizione doveva essere definita con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-città, entro il 31 ottobre 2022, in relazione alle spese per energia elettrica e gas.
Il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.400 milioni di euro per il 2022, dei quali 1.000 milioni già assegnati dalla legge n. 111/2022. Le risorse, insieme a quelle previste dall’articolo 40, comma 1, del D.L. n. 50/2022, sono ripartite tra tutte le regioni e province autonome in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente 2022, anche in deroga alle disposizioni sul concorso delle autonomie speciali al finanziamento sanitario corrente.
Le regioni e le province autonome possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate un contributo una tantum, entro lo 0,8% del tetto di spesa 2022 assegnato, previa rendicontazione dell’incremento dei costi complessivi per energia elettrica e gas e salvaguardando l’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Per il 2023, dopo l’approvazione del rendiconto 2022 da parte della giunta, le regioni e le province autonome possono utilizzare prioritariamente la quota libera dell’avanzo di amministrazione per spese correnti connesse all’emergenza energetica, ferme le priorità di copertura dei debiti fuori bilancio e salvaguardia degli equilibri. Per il 2022, l’obbligo di rendicontazione previsto dall’articolo 158 del D.Lgs. n. 267/2000 non si applica alle risorse trasferite agli enti locali per l’emergenza COVID-19 o per i maggiori costi energetici.
Trasporto pubblico locale e regionale
Il fondo per il sostegno al trasporto pubblico è incrementato di 100 milioni di euro per contribuire ai maggiori costi, al netto dell’IVA, per carburanti utilizzati nel terzo quadrimestre 2022, calcolati rispetto ai costi sostenuti nell’analogo periodo 2021. Le risorse sono ripartite tra gli enti territoriali competenti e destinate alle imprese e agli altri soggetti di trasporto indicati dalla norma, incluse le gestioni governative e le concessionarie richiamate. Un decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza unificata, stabilisce criteri, modalità di riconoscimento e rendicontazione. Le procedure possono essere utilizzate anche per ripartire le risorse relative al secondo quadrimestre 2022; eventuali residui possono incrementare la quota destinata a tale periodo.
Sport e impianti sportivi
Il Fondo per il potenziamento del movimento sportivo è incrementato di 60 milioni di euro per il 2022 e 35 milioni per il 2023. Le risorse finanziano contributi a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche, discipline sportive, enti di promozione, federazioni anche paralimpiche, CONI, CIP e Sport e Salute S.p.A., con riferimento ai soggetti che gestiscono impianti sportivi e piscine. Almeno 10 milioni di euro sono riservati alle associazioni e società sportive iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Un decreto dell’autorità politica delegata allo sport individua entro 30 giorni dall’entrata in vigore modalità e termini di domanda, criteri di ammissione, erogazione e controlli, anche a campione.
Contributi agli enti del Terzo settore e ai servizi socio-assistenziali
Sono istituiti fondi per contributi straordinari destinati a compensare gli aumenti dei costi energetici. Un fondo di 170 milioni di euro per il 2022 sostiene, in proporzione all’incremento dei costi rispetto allo stesso periodo del 2021, gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nella trasmigrazione, le ONLUS iscritte all’anagrafe e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che erogano servizi socio-sanitari o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali a persone con disabilità. All’interno di tale dotazione, 50 milioni sono riservati agli enti indicati dalla norma che erogano servizi residenziali o semiresidenziali a favore di anziani; tra i beneficiari sono comprese anche fondazioni, associazioni e aziende di servizi alla persona.
Un ulteriore fondo di 100 milioni di euro per il 2022 è destinato agli enti del Terzo settore, alle organizzazioni di volontariato e promozione sociale coinvolte nella trasmigrazione e alle ONLUS iscritti o registrati nelle forme previste, diversi dai soggetti del primo fondo, per i maggiori costi di energia e gas sostenuti nel 2022. Il contributo è commisurato all’incremento dei costi dei primi tre trimestri rispetto allo stesso periodo del 2021.
Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore, definisce criteri di accesso, modalità e termini delle domande, quantificazione e controlli. I due contributi non sono cumulabili tra loro; non concorrono al reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP e possono cumularsi con altre agevolazioni sugli stessi costi senza superare il costo sostenuto. La gestione e l’erogazione possono essere affidate a società in house tramite convenzioni; le risorse dovevano essere trasferite entro il 31 dicembre 2022 su conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale intestati alla società incaricata.
Rigassificazione e resilienza energetica
Le disposizioni dell’articolo 5 del D.L. n. 50/2022 sulle istanze per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione si applicano anche quando, in sede autorizzativa, siano imposte prescrizioni o sopravvengano fattori che richiedano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.
L’articolo 10, nella parte riportata, dispone che il Ministero dell’interno, il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzino direttamente o concedano beni demaniali o comunque nella loro disponibilità per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. È possibile ricorrere, per coprire gli oneri, alle risorse del PNRR, Missione 2, previo accordo con il soggetto menzionato nel testo disponibile; la disposizione fornita si interrompe prima di identificarlo e di riportare eventuali ulteriori condizioni.
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