Cassazione Penale, Sentenza n. 41472/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (durata 2 anni, obbligo di soggiorno) sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione: a suo dire la valutazione di "pericolosità generica" ex art. 1 lett. c) d.lvo 159/2011 non era fondata su elementi concreti, i fatti rilevanti erano vetusti o esito di questioni familiari, alcune imputazioni erano state assolte o prescritte e un episodio menzionato (aggressione nella comunità) non sarebbe stato adeguatamente accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché il ricorso di legittimità è ammesso solo per violazione di legge. I giudici hanno ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato congruamente: la valutazione della pericolosità si fondava su un quadro documentale (condanne, provvedimenti cautelari, carichi pendenti) che evidenziava una costante disponibilità di armi e ripetuti reati tra 2007 e 2023, nonché un episodio recente (gennaio 2023) di minaccia con coltello contro operatori di una comunità di recupero. Si è sottolineata l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale e la legittimità di utilizzare elementi emersi in procedimenti penali, anche se non culminati in condanna, purché costituiscano "fatti storicamente apprezzabili". Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
L'art. 1 lett. c) disciplina la nozione di "pericolosità generica" e richiede l'accertamento su "elementi di fatto"; può fondarsi su elementi desunti da provvedimenti penali e atti storicamente apprezzabili, anche se non sfociati in condanna definitiva
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e legge 31 maggio 1965, n. 575
richiamate nei principi di ammissibilità del ricorso
Richiamano i limiti al sindacato di legittimità sulle misure di prevenzione: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge
art. 606, lett. e); artt. 578, 578-bis, 578-ter; art. 530, comma 2; art. 276; art. 616
Art. 606 lett. e): limiti alla censura del vizio di motivazione in Cassazione; artt. 578 e 578-ter: il giudice della prevenzione può utilizzare risultanze penali anche non concluse con condanna per ricostruire elementi di fatto; art. 530 comma 2: possibile valutazione di fatti anche dopo assoluzione se chiaramente delineati; art. 276: possibilità di aggravamento misura cautelare in sede penale; art. 616: condanna alle spese per ricorso inammissibile
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito
Norme procedurali sulla trattazione in camera di consiglio con modalità straordinarie (richiamate per la modalità dell'udienza)
Corte costituzionale
Riferimento sul criterio di valutazione della colpa/soccombenza ai fini della liquidazione delle spese per ricorso inammissibile
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il giudizio è autonomo rispetto al processo penale: il giudice della prevenzione può valutare complessivamente condotte e elementi desunti da procedimenti penali, anche se non conclusi con condanna, purché emergano "fatti storicamente apprezzabili"
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di prevenzione è limitato a questioni di diritto: le critiche di merito alla motivazione o alla valutazione della prova sono inammissibili salvo che configurino una vera e propria violazione di legge (motivazione mancante o apparente)
- Elementi ripetuti nel tempo (curriculum criminale, disponibilità abituale di armi, episodi recenti di violazione delle regole) rafforzano il giudizio di pericolosità generica; singoli episodi lontani nel tempo o isolati hanno minore incisività, salvo che non si inseriscano in un quadro di continuità
- Per opporsi efficacemente a una misura di prevenzione è utile dimostrare l'assenza di "elementi di fatto" concreti e storicamente apprezzabili, l'inesistenza o irrilevanza degli episodi indicati, oppure profili normativi (violazione di legge) o procedurali che rendano la motivazione formalmente inesistente
- Comportamenti recenti e provati che evidenzino insofferenza alle regole o recidiva aumentano la probabilità di conferma della misura: la difesa dovrebbe puntare su prove di riabilitazione, tempo trascorso senza reati rilevanti, o vizi procedurali nella ricostruzione dei fatti
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