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Legge

L.R. Marche 24/2015

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”, alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione” e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale”

Normativa regionaleL.R. Marche 24/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale interviene sulla disciplina dei gruppi consiliari e sull'organizzazione del Consiglio regionale, modificando la l.r. 34/1988, la l.r. 20/2001 e la l.r. 14/2003 e abrogando alcune disposizioni. Contiene inoltre la copertura finanziaria per il triennio 2015-2017. Risulta oggi sostanzialmente superata, anche perché riferita a effetti finanziari già conclusi e con una delle disposizioni successivamente abrogata.

Modifiche alla disciplina dei gruppi consiliari e dell'organizzazione del Consiglio regionale

Modifiche alla disciplina dei gruppi consiliari e dell'organizzazione del Consiglio regionale

La legge regionale 8 ottobre 2015, n. 24 interviene su più fonti regionali connesse al funzionamento dei gruppi consiliari e alla struttura amministrativa del Consiglio regionale. L'atto opera nel territorio della Regione e aggiorna alcune disposizioni della l.r. 34/1988, della l.r. 20/2001 e della l.r. 14/2003.

Interventi sulla legge regionale n. 34 del 1988

La legge modifica più punti della disciplina sul finanziamento delle attività dei gruppi consiliari:

  • viene modificato il comma 1 dell'articolo 1;
  • viene sostituito il comma 2 dell'articolo 1-bis;
  • viene modificato il comma 10 dell'articolo 4;
  • viene abrogato l'articolo 4-bis.

Il contenuto analitico delle nuove formulazioni non è riportato nel testo consolidato fornito; tuttavia l'effetto normativo risultante è l'aggiornamento del regime di finanziamento e gestione dei gruppi consiliari, con soppressione dell'articolo 4-bis.

Interventi sulla legge regionale n. 14 del 2003

La legge apporta modifiche all'articolo 16 della l.r. 14/2003, con:

  • sostituzione del comma 2;
  • sostituzione del comma 3;
  • modifica del comma 4.

Anche in questo caso, il testo fornito non contiene il dettaglio delle nuove previsioni, ma la disciplina risultante riguarda la riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale e i relativi profili organizzativi/personali.

Disposizioni abrogate o superate

L'articolo 5 risulta successivamente abrogato dall'art. 46 della l.r. 30 luglio 2021, n. 18. La stessa legge del 2021 fa salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme coinvolte, sicché l'articolo 5 non è oggi autonomamente applicabile.

Disposizioni finanziarie

La legge quantifica gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche introdotte:

  • dall'articolo 1 deriva una minore spesa di 12.850 euro per il 2015 e di 77.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
  • dagli articoli 5 e 6 deriva una maggiore spesa di 22.095 euro per il 2015 e di 132.570 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

La copertura è assicurata mediante riduzione di stanziamenti esistenti e utilizzo di somme già iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio, con specifico riferimento alle UPB 10101, 10102 e 20701. Per gli anni successivi al 2017 la spesa è demandata alle rispettive leggi di bilancio.

Regime temporale e attualità

Le disposizioni finanziarie sono esplicitamente circoscritte agli esercizi 2015, 2016 e 2017, con rinvio agli anni successivi solo per la quantificazione in sede di bilancio. Poiché la legge interviene su assetti organizzativi e finanziari di un periodo ormai concluso e una sua disposizione è stata successivamente abrogata, l'atto appare oggi sostanzialmente depotenziato e di scarso rilievo applicativo corrente.

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