Deliberazione n. 76 del 08/02/2024
Provvedimento dell’8 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento adottato d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento ha imposto alle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi. La decisione è stata assunta nelle 48 ore previste dalla norma e si fonda sulla ratifica del provvedimento urgente già trasmesso al gestore delle piattaforme.
Ratifica dell’ingiunzione d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica dell’ingiunzione d’urgenza contro Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento dell’8 febbraio 2024, la determinazione d’urgenza adottata il 2 febbraio 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso.
Presupposti normativi e procedura seguita
La decisione si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire in caso di segnalazioni riconducibili al c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore dal ricevimento. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure finalizzate a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva dell’Autorità.
Contenuto della segnalazione
L’interessato ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante presso le piattaforme Facebook e Instagram indicate nella segnalazione. Il provvedimento non offre ulteriori dettagli fattuali sul materiale, ma ne conferma la natura sessualmente esplicita e il carattere privato.
Misure disposte con la determinazione n. 59 del 2 febbraio 2024
Con il provvedimento urgente adottato dal dirigente competente sono state imposte due misure principali:
- a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited è stata ingiunta l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento n. 59/2024 adottato d’urgenza. La ratifica conferma quindi gli obblighi già imposti alle società destinatarie per prevenire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne, se del caso, la conservazione a fini probatori per il tempo stabilito.
Punti principali
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Viene inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica da parte dell’Autorità.
Segnalazione dell’interessato
L’interessato ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram indicate nella segnalazione. Il testo non contiene ulteriori dettagli sul contenuto specifico del materiale, limitandosi a confermare la riconducibilità del caso alla disciplina del c.d. revenge porn.
Provvedimento urgente adottato il 2 febbraio 2024
Con determinazione n. 59 del 2 febbraio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Nella stessa determinazione è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 59/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La decisione conferma quindi le misure già disposte nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
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