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Provvedimento

Deliberazione n. 76 del 08/02/2024

Provvedimento dell’8 febbraio 2024

Garante Privacy76

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento adottato d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento ha imposto alle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi. La decisione è stata assunta nelle 48 ore previste dalla norma e si fonda sulla ratifica del provvedimento urgente già trasmesso al gestore delle piattaforme.

Ratifica dell’ingiunzione d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica dell’ingiunzione d’urgenza contro Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento dell’8 febbraio 2024, la determinazione d’urgenza adottata il 2 febbraio 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso.

Presupposti normativi e procedura seguita

La decisione si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire in caso di segnalazioni riconducibili al c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore dal ricevimento. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure finalizzate a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva dell’Autorità.

Contenuto della segnalazione

L’interessato ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante presso le piattaforme Facebook e Instagram indicate nella segnalazione. Il provvedimento non offre ulteriori dettagli fattuali sul materiale, ma ne conferma la natura sessualmente esplicita e il carattere privato.

Misure disposte con la determinazione n. 59 del 2 febbraio 2024

Con il provvedimento urgente adottato dal dirigente competente sono state imposte due misure principali:

  • a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited è stata ingiunta l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento n. 59/2024 adottato d’urgenza. La ratifica conferma quindi gli obblighi già imposti alle società destinatarie per prevenire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne, se del caso, la conservazione a fini probatori per il tempo stabilito.

Punti principali

Base normativa e competenza del Garante

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Viene inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica da parte dell’Autorità.

Segnalazione dell’interessato

L’interessato ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram indicate nella segnalazione. Il testo non contiene ulteriori dettagli sul contenuto specifico del materiale, limitandosi a confermare la riconducibilità del caso alla disciplina del c.d. revenge porn.

Provvedimento urgente adottato il 2 febbraio 2024

Con determinazione n. 59 del 2 febbraio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Nella stessa determinazione è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 59/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La decisione conferma quindi le misure già disposte nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Come è indicizzato

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