Risposta n. 481 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeArticoli 14 e 16, comma 1-septies, del D.L. n.63/2013 - asseverazione tardiva in caso di cambio classificazione sismica da zona 4 a zona 3
Il quesito
La società Alfa S.r.l. ha avviato lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento su immobile ricadente originariamente in zona sismica 4 (non agevolabile). Successivamente la zona è stata riclassificata in zona 3. Si chiede: 1) se l accesso al sismabonus acquisti spetti anche quando il titolo è rilasciato ai sensi della lettera e) del DPR 380/2001; 2) se sia possibile depositare in corso d opera l asseverazione richiesta dal DM 58/2017 (tardivamente) per consentire il beneficio ai futuri acquirenti; 3) se il termine per la produzione dell asseverazione sia il rogito di ciascuna unità; 4) se, con riferimento all articolo 14 per la riqualificazione energetica, la società possa fruire dell agevolazione almeno per le spese riferibili alla volumetria preesistente alla luce della riclassificazione normativa da lettera e) a d).
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che: per i quesiti 1-3 il sismabonus acquisti sia riconoscibile anche se il titolo è ai sensi della lettera e), e che l asseverazione possa essere depositata tardivamente fino al rogito; per il quesito 4 ritiene che, considerata la nuova definizione di ristrutturazione edilizia (lettera d), sia possibile fruire delle agevolazioni per la riqualificazione energetica, quantomeno sulle spese riferibili alla volumetria preesistente.
Il parere dell’Agenzia
L Agenzia conferma che la qualificazione tecnico-urbanistica compete al Comune, ma chiarisce che il sismabonus acquisti (art.16 comma 1-septies) è applicabile indipendentemente dal fatto che il titolo sia rilasciato ai sensi della lettera d) o e), e che l asseverazione non presentata all avvio delle procedure per la riclassificazione può essere depositata tardivamente dall impresa entro la data di stipula del rogito e consegnata all acquirente. Quanto all articolo 14 (eco-bonus), l Amministrazione ricorda che le agevolazioni non si applicano alla parte eccedente il volume ante-operam; tuttavia le spese riferibili alla volumetria preesistente possono beneficiare della detrazione se correttamente documentate e distinte in fatturazione o tramite apposata attestazione che ripartisca gli importi.
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