LEGGE 5 febbraio 1992, n. 102
Norme concernenti l'attività di acquacoltura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge del 1992 che qualifica l'attività di acquacoltura come attività imprenditoriale agricola quando i redditi da essa derivanti prevalgono, definisce gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c., e dispone che regioni e province autonome adottino programmi di sviluppo in armonia con la legge. L'art. 1 è stato abrogato e parti della disciplina sono state sostituite dal D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4; entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Disciplina dell'acquacoltura e sua qualificazione come attività agricola
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 3 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 5 feb 1992LEGGE 5 febbraio 1992, n. 177
- Legge · 5 feb 1992LEGGE 5 febbraio 1992, n. 176
- Legge · 5 feb 1992LEGGE 5 febbraio 1992, n. 175
- Legge · 5 feb 1992LEGGE 5 febbraio 1992, n. 170
- Legge · 5 feb 1992LEGGE 5 febbraio 1992, n. 169
- Legge · 5 feb 1992LEGGE 5 febbraio 1992, n. 168
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →