Accordo 20975 del 23/07/2024
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa nota del MIT informa gli uffici della motorizzazione sull’entrata in vigore, dal 31 agosto 2024, dell’Accordo Italia-Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione. Vengono indicati durata dell’accordo, decorrenza operativa per la presentazione delle istanze, allegati tecnici necessari e principali regole applicative per gli UMC. Il documento chiarisce anche modalità di ritiro e restituzione delle patenti andorrane convertite, possibilità di richiedere traduzioni e verifiche di autenticità, nonché il regime di trattamento dei dati personali.
entrata in vigore e istruzioni operative per la conversione delle patenti di guida tra Italia e Andorra
Accordo Italia-Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione
La nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà attuazione operativa all’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 marzo 2024. Il documento fornisce agli Uffici della Motorizzazione Civile le indicazioni essenziali per l’avvio delle procedure, richiamando durata dell’Accordo, allegati tecnici, requisiti di accesso e modalità di ritiro e restituzione dei documenti.
Parti, oggetto e quadro generale
Le parti dell’intesa sono la Repubblica Italiana e il Principato di Andorra. L’accordo disciplina il riconoscimento reciproco delle patenti di guida ai fini della loro conversione, con particolare riguardo alle patenti andorrane da convertire in Italia presso gli UMC. Il MIT richiama il testo integrale dell’Accordo e precisa che le istruzioni operative saranno completate da una successiva comunicazione sugli allegati tecnici.
Entrata in vigore, durata ed efficacia temporale
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con appunto operativo MAECI|MAECI|06/06/2024|0075580-A, ha comunicato che l’Accordo entrerà in vigore il 31 agosto 2024. La durata è fissata in cinque anni, con cessazione degli effetti il 31 agosto 2029.
Poiché il 31 agosto 2024 cade di sabato, gli UMC potranno accettare e valutare le domande di conversione a partire da lunedì 2 settembre 2024. In tale sola data potranno essere accolte anche richieste relative a patenti andorrane aventi scadenza il 31 agosto e il 1° settembre 2024.
Allegati tecnici e documentazione applicativa
L’Accordo prevede, al paragrafo 3 dell’articolo 6, allegati tecnici indispensabili per la gestione delle conversioni. Il MIT indica che tali allegati saranno trasmessi successivamente a UMC, DGT e forze dell’ordine con apposita comunicazione recante istruzioni operative.
Gli allegati tecnici comprendono:
- le tabelle di equipollenza tra categorie di patenti rilasciate nelle due Parti;
- l’elenco dei modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e nel Principato di Andorra validi ai fini della conversione;
- le immagini dei modelli individuati nell’elenco.
Richiamando la circolare prot. 17294 del 3 luglio 2013, il documento precisa che la descrizione e le immagini dei modelli di patenti allegati all’Accordo devono essere consultate esclusivamente dagli operatori degli UMC e dalle forze dell’ordine.
Condizioni per la conversione delle patenti andorrane
Il MIT sintetizza i principali requisiti applicativi dell’articolo 1 e dell’articolo 4.
La conversione può essere richiesta solo dal titolare di patente di guida andorrana che:
- abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- sia titolare di una patente in corso di validità;
- risieda in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione della domanda;
- abbia compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta.
Per la domanda occorre inoltre presentare la documentazione ordinaria di rito, compresa la certificazione medica per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria da convertire.
Casi esclusi dalla conversione
Ai sensi dell’articolo 5, non possono essere accettate richieste di conversione per patenti andorrane:
- conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia;
- ottenute, a loro volta, per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
Il documento sottolinea quindi che l’Accordo opera entro confini soggettivi e temporali precisi e non consente conversioni al di fuori delle condizioni espressamente previste.
Verifiche, traduzioni e rapporti con l’autorità estera
Con riferimento all’articolo 7, gli UMC possono, ma non devono obbligatoriamente, richiedere la traduzione della patente andorrana. In caso di dubbi, possono chiedere chiarimenti sulla validità e/o autenticità della patente e dei dati in essa contenuti tramite l’Ambasciata d’Italia a Madrid. I riferimenti dell’Ambasciata saranno indicati nella successiva comunicazione operativa.
Ritiro della patente andorrana e restituzione tramite MAECI
L’articolo 8 è richiamato in modo specifico: la patente andorrana deve essere ritirata solo all’esito della procedura di conversione, cioè dopo la consegna della patente italiana e non prima.
Le patenti andorrane convertite devono essere spedite al MAECI, che provvede a inoltrarle all’Ambasciata d’Italia a Madrid per la restituzione alle autorità competenti. La nota di trasmissione degli UMC al MAECI deve indicare:
- che la restituzione avviene per avvenuta conversione, preferibilmente con riferimento all’articolo 8 dell’Accordo;
- l’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio mittente, per facilitare eventuali comunicazioni successive e l’eventuale applicazione dell’articolo 9 in caso di anomalie segnalate dall’autorità andorrana.
Protezione dei dati personali
L’articolo 10 disciplina lo scambio di informazioni nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali vigenti nelle due Parti, fatte salve eventuali future modifiche da integrare nell’Accordo. Il MIT evidenzia che, poiché Andorra è destinataria di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, non è stato necessario inserire un allegato specifico sulle clausole di trattamento dei dati personali. Gli UMC applicheranno, in materia, le procedure già utilizzate per il rilascio delle patenti di guida italiane.
Aggiornamento degli elenchi nazionali
La nota conclude trasmettendo l’elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, invitando UMC e DGT ad adeguare conseguentemente i siti istituzionali di competenza.
Punti principali
Parti e oggetto dell’accordo
L’intesa riguarda il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Andorra. L’oggetto è il reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione in Italia, con disciplina delle condizioni di ammissibilità e delle procedure presso gli UMC.
Entrata in vigore, durata e decorrenza operativa
Il MAECI ha comunicato che l’Accordo firmato il 15 marzo 2024 entra in vigore il 31 agosto 2024. Ha durata di cinque anni e cesserà di produrre effetti il 31 agosto 2029. Poiché il 31 agosto 2024 cade di sabato, gli UMC potranno accettare e valutare le richieste di conversione da lunedì 2 settembre 2024; in tale sola data potranno essere accettate anche istanze relative a patenti con scadenza il 31 agosto o il 1° settembre 2024.
Allegati tecnici e istruzioni operative
L’Accordo richiama all’articolo 6, paragrafo 3, allegati tecnici indispensabili per la conversione: le tabelle di equipollenza tra categorie e l’elenco dei modelli di patenti ritenuti validi ai fini della conversione, con le relative immagini. Tali allegati saranno trasmessi successivamente agli UMC, alle DGT e alle forze dell’ordine. Le immagini dei modelli devono essere visionate solo dagli operatori degli UMC e dalle forze dell’ordine, secondo la circolare prot. 17294 del 3 luglio 2013.
Requisiti per la conversione della patente andorrana
La conversione è ammessa solo se il richiedente ha acquisito la residenza anagrafica in Italia e la patente andorrana è in corso di validità. L’articolo 4 consente la conversione soltanto se il titolare risiede in Italia da meno di sei anni al momento della domanda; oltre tale soglia l’Accordo non si applica. Il richiedente deve inoltre presentare la documentazione di rito, compresa la certificazione medica per i requisiti psicofisici, e deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per la categoria richiesta.
Limiti di applicazione e casi esclusi
Non sono accettabili richieste di conversione per patenti andorrane conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia, né per patenti ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia. Il documento richiama inoltre che, in presenza di dubbi, gli UMC possono chiedere chiarimenti sulla validità o autenticità della patente e dei dati contenuti.
Ritiro e restituzione delle patenti convertite
Ai sensi dell’articolo 8, la patente andorrana va ritirata solo a conclusione della procedura di conversione, quindi dopo la consegna della patente italiana. Le patenti andorrane convertite devono essere spedite al MAECI, che le inoltra all’Ambasciata d’Italia a Madrid per la restituzione alle autorità andorrane. Nella nota di trasmissione occorre indicare che la restituzione avviene per avvenuta conversione, possibilmente citando l’articolo 8, e l’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio trasmittente.
Scambi di informazioni e dati personali
L’articolo 10 stabilisce che ogni scambio di informazioni avviene nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali vigenti nelle due Parti. Poiché Andorra è destinataria di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, non è stato necessario un allegato specifico sulle clausole di trattamento dati. Gli UMC applicheranno le procedure già in uso per il rilascio delle patenti di guida italiane.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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