Risposta n. 387 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeGruppo IVA - ingresso anticipato rispetto alla risoluzione n. 30/E del 7 maggio 2021 - determinazione dell"effettivo vantaggio fiscale conseguito" - principio di tutela dell"affidamento e della buona fede (art.10 L.212/2000)
Il quesito
L"Istante ha incluso nel Gruppo IVA società che, alla luce dei chiarimenti successivi (ris. 30/E/2021), non rispettavano il "vincolo finanziario" (requisito temporale dal 1° luglio) e chiede: 1) come interpretare la nozione di "effettivo vantaggio fiscale conseguito" ai fini del recupero; 2) quali adempimenti e regolarizzazioni occorre effettuare per sanare l"erronea inclusione.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente propone di quantificare l"effettivo vantaggio come differenza economica tra l"IVA versata dal Gruppo includendo i soggetti erroneamente inseriti e l"IVA che sarebbe stata versata dal Gruppo e dai singoli partecipanti se tali soggetti non fossero stati inclusi (ricalcolo delle liquidazioni, delle rettifiche e del pro-rata). Ha ritenuto che per 2020 e 2021 non sia emerso vantaggio fiscale e quindi non siano necessari versamenti o integrazioni.
Il parere dell’Agenzia
L"Agenzia conferma che il "vincolo finanziario" richiede controllo oggettivo e temporale (sussistenza dal 1° luglio) come chiarito dalla risoluzione 30/E. L"effettivo vantaggio va determinato riliquidando imposte del Gruppo escludendo il soggetto erroneamente incluso e confrontando le imposte a debito/credito così ricalcolate con quelle dichiarate; il recupero riguarda la maggiore imposta o il minor credito (solo nella parte utilizzata), con sanzioni e interessi. La quantificazione concreta è di fatto non sindacabile in interpello. Infine, in applicazione del principio di tutela dell"affidamento e della buona fede (art.10 L.212/2000) l"Agenzia ritiene che, per ingressi anteriori alla pubblicazione dei chiarimenti, possa escludersi l"applicazione delle sanzioni quando l"ingresso non conforme sia avvenuto prima dei chiarimenti e abbia effettivamente determinato un vantaggio fiscale; la situazione può considerarsi cristallizzata senza obbligo di rettificare gli adempimenti già eseguiti, restando invece sanzionabili altre eventuali violazioni.
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