L.R. TAA 1/2004
Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) (B.U. 22 luglio 2004, n. 29 - Numero straordinario)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria 2004 della Regione Trentino-Alto Adige: disciplina fondi, contributi e variazioni di bilancio, istituisce il fondo unico per funzioni delegate dal 2005, interviene su previdenza integrativa e altri settori. Molte misure sono limitate all’esercizio 2004 o a termini transitori; alcune disposizioni risultano oggi superate o abrogate.
Assestamento del bilancio regionale 2004 e misure finanziarie, previdenziali e organizzative
Assestamento del bilancio 2004 e misure finanziarie regionali
La legge finanziaria 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige introduce interventi di spesa, regole contabili e modifiche a discipline settoriali, con effetti prevalentemente limitati all’esercizio 2004 o a specifici periodi transitori. Diversi stanziamenti e misure sono diretti a Province, enti locali, previdenza integrativa, fondazioni e organismi di garanzia operanti nel territorio regionale.
Fondo di garanzia interconsortile regionale
La Regione autorizza la costituzione di un fondo di garanzia interconsortile regionale per controgaranzie e cogaranzie a favore dei confidi con sede nel territorio regionale, a condizione che aderiscano soggetti che complessivamente riuniscano almeno 5.000 imprese e garantiscano finanziamenti per almeno 500 milioni di euro. Il fondo è gestito da una società consortile con sede a Trento, con presidenza alternata tra rappresentanti dei confidi di Bolzano e di Trento.
I confidi aderenti devono versare annualmente, entro un mese dall’approvazione del bilancio, un contributo minimo obbligatorio pari allo 0,750 per mille dei finanziamenti garantiti, destinato alle controgaranzie o cogaranzie riferite al territorio della Provincia in cui ha sede l’impresa garantita. Le somme già accantonate e non ancora versate alla data di entrata in vigore della legge devono essere trasferite entro 90 giorni.
La Regione può inoltre erogare annualmente un contributo pari al 50% degli importi versati dai confidi aderenti; per la prima applicazione è previsto uno stanziamento di 500.000 euro a carico del bilancio 2004. Le modalità attuative sono demandate a regolamento di esecuzione.
Gestione dei fondi per mutui agli enti locali
La gestione dei fondi regionali destinati all’erogazione di mutui agli enti locali per opere pubbliche è trasferita alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per i fondi riferiti agli enti locali con sede nel proprio territorio. Le disponibilità esistenti all’entrata in vigore della legge sono trasferite dalla Regione alle Province, che subentrano anche nelle convenzioni già stipulate con gli enti gestori.
Le Province possono utilizzare le somme disponibili e i rientri dei mutui per interventi finanziari agevolativi sostitutivi di quelli originariamente previsti dalle leggi regionali richiamate, secondo le modalità stabilite dalle rispettive leggi provinciali. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità di attuazione.
Misure in materia di previdenza e assistenza sociale
La legge interviene su più profili previdenziali. Per la disciplina regionale del 1995 relativa all’equiparazione di detenuti, prigionieri, disertori e partigiani ai reduci e combattenti, è previsto per i soggetti ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge e già beneficiari o richiedenti un pagamento una tantum sostitutivo delle annualità successive al 2004, calcolato con criteri di attualizzazione e maggiorazione del 10%, fino a un massimo corrispondente a tre annualità per i beneficiari di età pari o superiore a 84 anni. Il beneficio non spetta in alcuni casi di cumulo con la maggiorazione prevista dalla legge statale n. 140/1985; le somme non ancora corrisposte agli eredi di beneficiari deceduti dopo l’entrata in vigore sono erogate agli eredi. Dal momento dell’entrata in vigore è preclusa la presentazione di nuove domande e, con l’erogazione delle somme dovute, la disciplina del 1995 cessa di applicarsi.
Per l’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe, l’adesione è sospesa in attesa di una riforma organica della previdenza integrativa da approvarsi entro il 28 febbraio 2005; in caso di mancata approvazione entro tale data, l’adesione torna operativa.
La legge rifinanzia inoltre per il 2004 le finalità dell’articolo 66 della legge regionale n. 3/1996 con 25 milioni di euro, da ripartire in parti uguali tra le Province di Trento e Bolzano.
Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento
La Giunta regionale è autorizzata a iscrivere annualmente in bilancio la somma da assegnare alla Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn, di cui la Regione è socio fondatore, per gli oneri di gestione, determinata in base al bilancio di previsione e al programma annuale di attività della Fondazione. Per il 2004 il finanziamento è fissato in 1.500.000 euro, erogabili anche tramite le Province autonome; per gli esercizi successivi l’importo è determinato con legge di bilancio.
Partecipazioni societarie regionali
La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al capitale della società aerea Air Alps Srl fino a 1.500.000 euro e a sottoscrivere azioni della società Interbrennero SpA fino a 1.500.000 euro.
Collaborazione con le autorità giudiziarie
La Regione può contribuire al miglioramento dell’organizzazione amministrativa degli uffici giudiziari del distretto, mediante iniziative e interventi a carico del bilancio regionale, nel quadro di protocolli di collaborazione e intesa con le autorità giudiziarie. Per il 2004 la copertura è assicurata nei limiti degli stanziamenti disponibili; per gli esercizi successivi occorre la legge di bilancio.
Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province
Dal 2005 è istituito nel bilancio regionale un fondo unico per finanziare le funzioni delegate e trasferite alle Province autonome in una serie di materie, tra cui patronati, assicurazioni contro silicosi e asbestosi, cooperazione, provvidenze per sordità, lavoro all’estero, servizi antincendi, previdenza integrativa, indennità per disoccupati, non autosufficienza, camere di commercio, pacchetto famiglia e, più recentemente, interventi previdenziali a favore degli artisti.
Il fondo è ripartito tra spese correnti e spese in conto capitale e la Giunta regionale lo assegna alle Province in base ai fabbisogni finanziari, potendo imporre vincoli di destinazione. Le risorse destinate alla previdenza integrativa sono vincolate, con esclusione di alcune materie espressamente indicate. Le Province possono spendere importi diversi dalle assegnazioni regionali nell’esercizio di competenza e impiegare negli esercizi successivi somme non utilizzate ed economie legislative, sempre nel rispetto delle finalità previste.
È consentito destinare a spese in conto capitale le economie derivanti da minori spese correnti, nel rispetto dei vincoli di destinazione. La gestione del fondo deve rispettare la normativa regionale e provinciale vigente e le Province rispondono direttamente agli organi di controllo. I finanziamenti possono essere erogati anche in via anticipata e devono trovare riscontro nei conti consuntivi trasmessi alla Regione. Per la cooperazione, le Province possono inoltre utilizzare risorse di altri fondi regionali e subentrano nelle relative convenzioni.
L’onere del fondo è determinato annualmente con la legge di bilancio. In seguito alle modifiche dello Statuto sulle entrate tributarie, le Province provvedono all’esercizio delle funzioni delegate o trasferite anche con risorse proprie oltre che con il fondo.
Variazioni di bilancio, verifiche e abrogazioni
Le disposizioni su variazioni di bilancio, verifiche di regolarità contabile, liquidazione e pagamento delle spese e abrogazione di norme risultano oggi prive di contenuto nel testo consolidato e, in ogni caso, sono state abrogate successivamente. La copertura finanziaria della legge è assicurata mediante utilizzo dell’avanzo degli esercizi precedenti per 46.810.000 euro.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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