LEGGE 2 ottobre 1991, n. 316
Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeStabilisce che le tariffe per i servizi di trasporto aereo di linea entro il territorio nazionale (passeggeri e merci, esclusi i trasporti postali) e le tariffe per assistenza a terra sono fissate dai gestori e comunicate al Ministro dei trasporti; l'approvazione è richiesta ma diventa tacita dopo 45 giorni salvo motivato rifiuto. Il Ministro valuta il recupero di produttività rispetto ai vettori comunitari e l'andamento del carburante. Abroga parti di norme anteriori. Dispone che il diritto d'imbarco per voli interni sia fissato con decreto ministeriale e, in prima applicazione, pari a L. 5.000 per passeggero; si applicano le disposizioni del DPR 15/11/1982 n.1085.
Tariffe servizi di trasporto aereo interno e diritto d'imbarco
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