Ordinanza del 03/03/2026 n. 4718 - Corte di Cassazione
IVA - Fatture per operazioni inesistenti - Sanzioni tributarie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte rigetta le censure della contribuente sull’accertamento delle operazioni inesistenti e sulla prova, ma accoglie il motivo relativo alla maggiorazione del 40% delle sanzioni. Cassa la sentenza limitatamente alla quantificazione sanzionatoria e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Fatture per operazioni inesistenti: detrazione IVA e rideterminazione delle sanzioni tributarie.
Fatture per operazioni inesistenti e sanzioni tributarie
La decisione riguarda l’accertamento di fatture relative a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, la conseguente indetraibilità dell’IVA e i criteri per determinare le sanzioni tributarie. La Corte rigetta le contestazioni sull’accertamento e sulla prova, ma accoglie il motivo relativo alla quantificazione delle sanzioni e rinvia per una nuova determinazione.
Accertamento e vicenda processuale
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como ha notificato alla società J. H. Srl un avviso di accertamento, recuperando a tassazione, per illegittima deduzione di costi in violazione dell’art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986:
- un maggior reddito d’impresa di Euro 35.000, ai sensi degli artt. 39 e 41-bis del D.P.R. n. 600/1973;
- un maggior valore della produzione IRAP di Euro 35.000;
- maggiore IVA per Euro 166.925, calcolata su un imponibile di Euro 758.750 con aliquota del 22%.
La contestazione IVA riguardava la detrazione dell’imposta relativa a fatture per operazioni inesistenti emesse dal Consorzio FI.MA., in violazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972. Il ricorso della società era stato accolto in primo grado; l’Agenzia aveva appellato e il giudice di secondo grado aveva accolto l’impugnazione dell’Ufficio. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Dopo la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la società ha chiesto la decisione del Collegio.
Operazioni contestate e prova
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, contestavano l’applicazione degli artt. 19 e 21 del D.P.R. n. 633/1972 e, tra gli altri, degli artt. 109 del D.P.R. n. 917/1986, 2 del D.Lgs. n. 74/2000, 2697 c.c. e 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992. La società sosteneva di avere fornito la prova contraria sia rispetto all’inesistenza soggettiva delle prestazioni alberghiere e di manodopera fatturate dal Consorzio FI.MA., sia rispetto alla contestata sovrafatturazione di Euro 5.000 mensili. Le prestazioni erano ricondotte a rapporti convenzionati con la Cooperativa La Nuvola, nell’ambito degli artt. 29 e 31 del D.Lgs. n. 276/2003.
La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i due motivi. Quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice di appello aveva accertato la conoscenza delle operazioni fraudolente e la partecipazione attiva del soggetto indicato nella motivazione come B.B. alla frode. Di conseguenza, le argomentazioni sulla sua buona fede sono state considerate irrilevanti. Le doglianze relative alle vicende penali personali dell’amministratore, richiamate nella sentenza impugnata, sono state dichiarate inammissibili perché riferite a un obiter dictum. Le ulteriori contestazioni miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Per le operazioni oggettivamente inesistenti, la Corte ha confermato la corretta applicazione delle regole sull’onere della prova. Il giudice di appello aveva valorizzato un prospetto acquisito durante le indagini e prodotto dall’Agenzia, denominato «PROSPETTO DI RISPARMIO DA PARTE DI JUST SU NUVOLA». Da tale documento risultava il versamento di Euro 5.000 al mese da parte del sig. E.E. al sig. B.B.; l’importo era stato ricondotto alla tangente per l’affidamento del lavoro svolto dalla Cooperativa Nuvola e fatturato dal Consorzio FI.MA. Il primo giudice aveva invece omesso di considerare tale documento. La valutazione probatoria del giudice di appello è stata ritenuta conforme ai principi richiamati dalla Cassazione n. 9723/2024 e n. 26453/2018.
Sono state dichiarate inammissibili, perché attinenti al merito, anche le ulteriori censure sulla documentazione relativa all’esecuzione dei contratti di somministrazione e subappalto, sull’iscrizione della Cooperativa La Nuvola all’INPS di Como dal 17 giugno 2015 e sugli adempimenti relativi ai soci lavoratori, nonché quelle concernenti la prova dei versamenti mensili e la valutazione delle dichiarazioni e degli esiti delle indagini bancarie.
Criteri di determinazione delle sanzioni
Il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997, contestando l’ulteriore maggiorazione del 40% applicata alle sanzioni IRES, IRAP e IVA. In particolare, la società sosteneva che la maggiorazione fosse sproporzionata, anche perché non risultavano precedenti violazioni tributarie analoghe definitivamente accertate.
La Corte ha ribadito, in linea con Cass. n. 4927/2019, che l’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 impone di determinare la sanzione considerando la gravità della violazione, l’attività successivamente svolta dall’agente per eliminarne o attenuarne le conseguenze, la personalità del trasgressore — desumibile anche dai precedenti fiscali ai sensi del comma 2 — e le sue condizioni economico-sociali. La gravità della violazione può essere valutata anche in relazione alla gravità della condotta.
Nel caso concreto, tuttavia, non risultavano precedenti del contribuente per violazioni tributarie analoghe; non rilevavano a tal fine fatti relativi a periodi d’imposta successivi. La Corte ha inoltre considerato già adeguatamente proporzionata la sanzione IVA di Euro 225.348,75, anche in ragione della possibile rilevanza penale della condotta e dell’incremento sanzionatorio specificamente previsto dall’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 per l’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o relativa a operazioni inesistenti.
La decisione indica che l’Ufficio aveva applicato la maggiorazione del 40% ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, elevando la sanzione IRAP da Euro 1.842,75 a Euro 2.259,00 e la sanzione IVA da Euro 225.348,75 a Euro 315.388,25. Per la sanzione IRES non è riportato nel testo l’importo prima e dopo l’aumento.
Esito e rinvio
La Corte ha accolto il terzo motivo e rigettato i primi due. Ha cassato la sentenza limitatamente alla determinazione delle sanzioni e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché ridetermini la sanzione dovuta applicando i criteri indicati. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta il 13 novembre 2025 e depositata il 3 marzo 2026.
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