DECRETO-LEGGE 28 novembre 1984, n. 791
Indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto-legge (28.11.1984) che stabilisce che, nella determinazione del reddito delle società, enti e imprese, gli interessi passivi non sono deducibili fino alla concorrenza degli interessi e altri proventi esenti derivanti da obbligazioni pubbliche acquistate o ricevute in pegno/usufrutto a decorrere dall'entrata in vigore (28.11.1984). Prevede obblighi di prospetto in dichiarazione; alcune disposizioni (es. presunzione del comma 4) sono state abrogate dal D.Lgs. 10.03.2000 n.74. Regola specifica riferita a titoli acquistati dalla data di entrata in vigore.
Non deducibilità di interessi passivi correlati a proventi esenti da obbligazioni pubbliche
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