DECRETO-LEGGE 9 aprile 1973, n. 71
Proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto proroga per quattro mesi, dal 1° aprile 1973, l’obbligo di versamento dei contributi previsti dalla legge n. 60/1963 e successive modificazioni, mantenendone misure e modalità originarie. La misura serve a evitare l’interruzione del gettito destinato al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica. Trattandosi di un provvedimento del 1973 a efficacia temporanea, è oggi da considerarsi superato.
Proroga di quattro mesi del versamento dei contributi per l'edilizia residenziale pubblica
Proroga del versamento dei contributi per l’edilizia residenziale pubblica
Il provvedimento dispone una proroga temporanea dell’obbligo di versamento dei contributi destinati al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica. L’intervento è motivato dall’esigenza di evitare l’interruzione del gettito contributivo a partire dal 1° aprile 1973.
Ambito di applicazione
La proroga riguarda i contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, relativi alla Gestione case per lavoratori.
Durata della proroga
I contributi devono essere versati per un ulteriore periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1° aprile 1973.
Misure e modalità di versamento
Durante il periodo prorogato, i contributi restano dovuti nelle misure e secondo le modalità già previste dalle leggi richiamate in materia di finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
Regime temporale e finalità
La disciplina ha natura strettamente temporanea e serve a garantire continuità al flusso contributivo destinato all’edilizia residenziale pubblica. Esaurito il periodo di quattro mesi, il decreto non prevede ulteriori estensioni o regole permanenti.
Efficacia del decreto
Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e viene presentato alle Camere per la conversione in legge. Si tratta di un intervento risalente al 1973, oggi privo di utilità pratica applicativa.
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