Cassazione Civile, Ordinanza n. 01493/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La vicenda nasce da un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da un soggetto che aveva garantito come fideiussore un finanziamento a medio termine concesso a una società poi fallita, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare iniziata nel 1996 per il recupero del credito. Il debitore opponente contestava la validità e la sufficienza del titolo esecutivo in capo al creditore procedente e, in particolare, la prova documentale delle vicende successive del credito, dei poteri rappresentativi della mandataria e della presenza di un valido titolo esecutivo, lamentando anche la mancata produzione di delibere di finanziamento, di risoluzione e rideterminazione del credito e di un separato atto di quietanza. Dopo il rigetto nei gradi di merito e il rigetto del ricorso per cassazione, il soccombente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. assumendo che l’ordinanza di cassazione fosse affetta da errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché avrebbe erroneamente ritenuto depositato un atto di erogazione e quietanza, mentre a suo dire tale documento non era stato prodotto, sicché la Corte avrebbe basato la decisione su una svista percettiva relativa alla prova dell’erogazione del mutuo.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ritiene che la doglianza non denunci un vero errore di fatto revocatorio, ma miri a contestare la valutazione giuridica compiuta nell’ordinanza revocanda sul valore probatorio del contratto di mutuo in atto pubblico e sul riparto dell’onere della prova. In particolare, la Corte osserva che non vi è stato alcun travisamento percettivo sull’esistenza di un distinto atto di quietanza, perché l’ordinanza aveva valorizzato il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico e rilasciato in copia esecutiva come titolo idoneo, richiamando il principio per cui, in tema di mutuo, l’istituto mutuante assolve l’onere probatorio mediante l’atto pubblico di erogazione e quietanza, mentre spetta al debitore opponente provare fatti estintivi o impeditivi. Inoltre, il tema documentale era già stato oggetto di specifica contestazione nel giudizio di merito e nel precedente ricorso per cassazione, sicché non poteva integrare un fatto incontestato travisato dalla Corte. Conseguentemente il ricorso viene respinto come inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, e alle ulteriori statuizioni sanzionatorie ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
norma richiamata come base dell’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore esecutato
art. 391-bis c.p.c.
norma che consente il ricorso per revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione
art. 395, n. 4, c.p.c.
l’errore revocatorio deve essere un errore di fatto, non di giudizio, consistente in una svista percettiva decisiva e non su un punto controverso
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione anticipata con pronuncia di inammissibilità
art. 96 c.p.c.
applicato ex lege per la definizione del giudizio in conformità alla proposta, con condanna alle somme previste
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
art. 2697 c.c.
evocato implicitamente nel richiamo ai principi sull’onere della prova in tema di titolo esecutivo e mutuo
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione contro una decisione della Corte di cassazione è ammissibile solo se la decisione è incorsa in una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti di legittimità; non è consentito utilizzare il rimedio per rimettere in discussione l’interpretazione delle prove o il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte.
- Non costituisce errore di fatto revocatorio la valutazione con cui la Corte ritenga sufficiente, quale titolo esecutivo e prova dell’erogazione del mutuo, il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico e rilasciato in copia esecutiva, trattandosi di apprezzamento giuridico del contenuto del documento.
- L’errore revocatorio è escluso quando il fatto asseritamente travisato è stato oggetto di contestazione tra le parti o di specifica valutazione nel giudizio di merito o nel precedente giudizio di cassazione.
- In tema di mutuo, l’istituto di credito può assolvere l’onere della prova dell’erogazione mediante la produzione dell’atto pubblico di erogazione e quietanza; una volta provata la fonte del credito, grava sul debitore opponente l’onere di dimostrare la restituzione della somma o altri fatti estintivi dell’obbligazione.
- Nel giudizio di revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non possono essere dedotti vizi che, sotto l’apparenza dell’errore di fatto, tendono in realtà a censurare un errore di giudizio o una pretesa erronea applicazione dei principi sull’onere della prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01368/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_civile · 22 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01369/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_civile · 22 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01370/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_civile · 22 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01371/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_civile · 22 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01372/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_civile · 22 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01373/2026 del 22/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →