Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 2109 del 03-06-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che il personale delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Vigili del fuoco rientra nel Polo Unico di medicina fiscale e può essere sottoposto a visite di controllo richieste dai datori di lavoro senza oneri a loro carico. Restano invece non praticabili, allo stato, le visite d’ufficio dell’Inps per tale personale, in attesa di ulteriori approfondimenti ministeriali.

Indicazioni operative sul Polo Unico di medicina fiscale per Forze armate e Corpi armati

Indicazioni operative sul Polo Unico di medicina fiscale per personale delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Il documento fornisce chiarimenti applicativi sul regime del Polo Unico di medicina fiscale per alcune categorie di dipendenti pubblici in divisa. In particolare, aggiorna le precedenti indicazioni dell’Istituto alla luce del chiarimento della Ragioneria Generale dello Stato del 25 marzo 2019 e disciplina le visite mediche di controllo richieste dai datori di lavoro e quelle disposte d’ufficio dall’Inps.

Premessa normativa e interventi precedenti

L’Istituto richiama anzitutto il messaggio n. 1399 del 29/03/2018, con il quale erano state riepilogate le disposizioni vigenti in materia di Polo Unico di medicina fiscale e le istruzioni operative già diramate. In tale sede era stato evidenziato che erano necessari approfondimenti e verifiche con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con i Ministeri vigilanti in ordine all’esclusione dal campo di applicazione della normativa sul Polo Unico, prevista dagli artt. 18 e 22 del D.lgs n. 75/2017, per:

  • personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare);
  • personale dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria);
  • personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nel medesimo messaggio del 2018 era stato chiarito che, in attesa delle indicazioni ministeriali, per tali dipendenti era possibile disporre le visite mediche di controllo richieste dai datori di lavoro; tali visite sarebbero continuate a essere fatturate a questi ultimi e il relativo costo non sarebbe potuto essere posto a carico dei fondi specificamente assegnati all’Inps per la gestione del Polo Unico.

Successivamente, in data 25 marzo 2019, la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che il personale delle categorie sopra indicate è da considerare assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale, pur riservando ad ulteriori approfondimenti la questione relativa all’esclusione di tale personale dall’obbligo della certificazione telematica di malattia.

Aggiornamento degli applicativi informatici

Gli applicativi informatici integrati nel Portale aziende on line, relativi alle richieste di visite mediche di controllo, sono stati aggiornati per identificare automaticamente le amministrazioni interessate come datori di lavoro di dipendenti pubblici rientranti nel Polo Unico.

Se un’amministrazione non viene riconosciuta automaticamente dal sistema, in fase di richiesta di visita medica di controllo essa può autodichiarare la propria qualità di datore di lavoro soggetto alla disciplina del Polo Unico.

Visite mediche di controllo richieste dai datori di lavoro

Il documento precisa che le visite effettivamente eseguite, salvo i controlli dell’Istituto sulle dichiarazioni rese dai datori di lavoro, non daranno luogo all’emissione di fattura elettronica e i relativi oneri resteranno a carico dell’Inps, con imputazione agli stanziamenti e finanziamenti previsti dalla normativa di riferimento, in particolare dall’art. 22 del D.lgs n. 75/2017.

Ne deriva che i datori di lavoro appartenenti ai comparti indicati possono richiedere le visite mediche di controllo nell’ambito della disciplina del Polo Unico senza sostenere direttamente i relativi costi.

Visite mediche di controllo d’ufficio disposte dall’Inps

Per le visite mediche di controllo d’ufficio ordinate dall’Istituto nell’ambito del Polo Unico, il documento conferma che, allo stato, la loro disposizione non è praticabile per il personale in esame.

La ragione è collegata all’esclusione dall’obbligo di trasmissione telematica della certificazione di malattia prevista dall’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012. Tale esclusione rende impossibile alimentare gli applicativi informatici utilizzati per la gestione delle visite d’ufficio.

Inoltre, viene richiamato l’art. 55-septies del D.lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 18 del D.lgs n. 75/2017, secondo cui l’Inps utilizza la certificazione telematica anche per le attività di accertamento medico-legale sui dipendenti assenti per malattia, mediante trattamento dei dati relativi alla diagnosi. Il comma 1, ultimo periodo, dello stesso articolo stabilisce anche che i controlli sulla validità delle certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.

Il documento richiama inoltre quanto già affermato nel messaggio n. 1399/2018, ossia che la normativa vigente attribuisce all’Istituto solo alcune specifiche competenze, mentre permangono in capo alle pubbliche amministrazioni specifici poteri di verifica e valutazione. Viene ribadito che eventuali certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all’Inps, ma solo al datore di lavoro pubblico, cui spettano i controlli di validità ai sensi dell’art. 55-septies, comma 1, del D.lgs n. 165/2001.

Conclusioni operative e riserva di ulteriori comunicazioni

In conclusione, per il personale appartenente ai ruoli delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i rispettivi datori di lavoro possono richiedere, in caso di assenza per malattia, visite mediche di controllo nell’ambito della normativa sul Polo Unico di medicina fiscale e senza oneri a loro carico.

Resta invece sospesa, in attesa dell’esito degli approfondimenti con i Dicasteri coinvolti, ogni comunicazione relativa alla possibilità di disporre per il medesimo personale le visite mediche di controllo d’ufficio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.