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Legge

L.R. Calabria 8/2019

Modifiche e integrazioni alla Legge urbanistica della Calabria (l.r. 19/2002).

Normativa regionaleL.R. Calabria 8/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Calabria 19/2002 su PSC, REU, Regolamento Operativo, varianti urbanistiche e adeguamento al QTRP. Introduce procedure semplificate per modifiche tecniche e limita/precisa le trasformazioni urbanistiche in comuni fino a 5.000 abitanti. Le disposizioni si applicano dalla pubblicazione, con adeguamenti degli strumenti generali entro 12 mesi.

Modifiche alla legge urbanistica della Calabria

Modifiche alla legge urbanistica della Calabria

La legge regionale n. 8 del 2019 interviene sulla disciplina urbanistica della Calabria, modificando alcune disposizioni della l.r. 19/2002 in materia di strumenti urbanistici, regolamento edilizio/operativo, varianti e adeguamento al quadro territoriale e paesaggistico regionale. Le norme operano esclusivamente nel territorio della Regione Calabria.

Ambito delle modifiche e semplificazioni procedurali

Il provvedimento introduce una più netta distinzione tra aggiornamenti sostanziali degli strumenti urbanistici e modifiche di mero recepimento normativo o tecnico. In questi casi, la legge consente l’uso di procedure semplificate, con acquisizione dei pareri vincolanti richiesti dai soggetti competenti.

Sono previste modifiche semplificate:

  • al Regolamento Edilizio Urbanistico (REU), quando si tratti di recepire o adeguare disposizioni normative/regolamentari o di colmare lacune che impediscano il corretto uso del territorio;
  • al Regolamento Operativo, per analoghe esigenze di recepimento o adeguamento;
  • alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio degli strumenti urbanistici vigenti, nei casi indicati dalla legge.

Disciplina del REU e del Regolamento Operativo

Per il REU, la legge ammette modifiche nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari, oppure quando manchino norme specifiche utili a consentire il corretto uso del territorio. La modifica avviene tramite procedura semplificata di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e all’articolo 14 della l.r. 19/2002, previa acquisizione dei pareri vincolanti previsti dalla legge.

Per il Regolamento Operativo, è prevista una regola analoga: le modifiche sono ammesse per recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche, con procedura semplificata e previa acquisizione dei pareri vincolanti della soprintendenza competente e del settore regionale competente in materia urbanistica, secondo termini e modalità richiamati dal comma 5 dell’articolo interessato.

Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e trasformazione dei suoli

La disciplina sulle trasformazioni urbanistiche per i comuni di minori dimensioni viene riferita ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti secondo l’ultimo censimento ISTAT.

La legge tutela inoltre le richieste di trasformazione già presentate entro i termini ammissibili previsti dalla normativa urbanistica vigente al momento della loro presentazione, distinguendole in relazione alle differenti zone omogenee. Per i suoli residui, la destinazione è estesa ad agricola, con utilizzazione disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52 della l.r. 19/2002, salvo prescrizioni più restrittive del Regolamento Operativo.

Varianti urbanistiche ammesse e limiti

La riforma delimita in modo più puntuale i casi in cui sono ammesse varianti urbanistiche. In linea generale, non sono consentite varianti al di fuori di quelle espressamente previste dalla legge.

Sono ammesse, in particolare, varianti derivanti da:

  • definizione delle richieste di trasformazione richiamate dalla normativa;
  • realizzazione di attrezzature e impianti pubblici di interesse generale, anche su iniziativa privata, nelle aree già destinate alla previgente zona omogenea “F” e relative sottozone;
  • realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico soggette al d.p.r. 327/2001, al d.lgs. 50/2016 e alle ulteriori norme richiamate;
  • interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o beneficiari di finanziamenti pubblici, anche parziali o finalizzati alla partecipazione a bandi pubblici, purché il soggetto sia beneficiario finale del finanziamento;
  • interventi proposti da enti ecclesiastici ai sensi della legge n. 222/1985, purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.

Per tali interventi, il mancato rispetto dei termini di inizio lavori fissati dalla legge comporta la decadenza della variante urbanistica e il contestuale ripristino della destinazione originaria.

La legge consente inoltre modifiche semplificate alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio degli strumenti urbanistici vigenti, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentano il corretto uso del territorio.

Adeguamento degli strumenti urbanistici al QTRP e al Piano Paesaggistico Regionale

Gli strumenti urbanistici generali vigenti devono essere adeguati, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, sia alla l.r. 19/2002 come modificata sia alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica, nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale e del relativo coordinamento con il d.lgs. 42/2004.

La legge distingue due ipotesi:

  • se occorre il solo adeguamento di norme o disposizioni contrastanti, il dirigente responsabile del servizio attuativo adotta gli atti amministrativi di conformazione e li trasmette al settore regionale competente in materia urbanistica;
  • se vi è un contrasto accertato del piano, sia urbanistico sia paesaggistico-ambientale, il consiglio comunale approva una valutazione di coerenza e compatibilità, che deve ottenere il parere favorevole vincolante della soprintendenza competente e viene poi trasmessa alla Regione, la quale rilascia entro 30 giorni il parere vincolante di coerenza con la legge e con lo strumento urbanistico sovraordinato, ferme restando le norme del d.lgs. 152/2006.

La VAS non viene espressamente riprodotta nel testo consolidato per il comma 3, che risulta abrogato dalla successiva legge regionale n. 25/2019.

Adeguamenti tecnici ed errori materiali

Quando gli adeguamenti siano dovuti a errori materiali di trascrizione, grafici o derivanti da disfunzioni telematiche, elettromagnetiche o di digitazione, provvede direttamente il dirigente responsabile del servizio preposto all’attuazione del piano.

Inadempimento dei Comuni e potere sostitutivo

Se i Comuni non provvedono agli adempimenti richiesti per l’adeguamento degli strumenti urbanistici, si applica il potere sostitutivo regionale previsto dagli articoli 28 e 67 della l.r. 19/2002.

Regime finanziario ed entrata in vigore

La legge dichiara l’invarianza di spesa: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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