Cassazione Penale, Sentenza n. 27707/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale. La Corte di appello aveva motivato l'inammissibilità per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, del mandato a impugnare e della dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. La difesa ha dedotto violazione di legge sostenendo che l'imputata era stata presente nel primo grado e che la precedente elezione di domicilio doveva intendersi implicitamente richiamata dal mandato del 17/10/2023; in alternativa ha contestato che la revoca contenuta nel mandato dovesse considerarsi inidonea a cancellare la precedente elezione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondato il motivo di inammissibilità in quanto, benché l'imputata fosse presente nel primo grado, il mandato del 17/10/2023 (successivo alla sentenza impugnata) conteneva espressa revoca di ogni precedente nomina ed elezione di domicilio senza indicare un nuovo domicilio. Ciò ha impedito alla cancelleria di notificare il decreto di citazione in appello in un domicilio valido e ha determinato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 581 c.p.p. La Corte ha altresì rilevato l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla possibilità di richiamare elezioni di domicilio precedenti, ma ha ritenuto superfluo dirimere il contrasto nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese; non è stata liquidata la parcella della parte civile per mancanza di contributo alla decisione.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)
La dichiarazione o elezione di domicilio e il mandato a impugnare devono essere depositati ai fini di ammissibilità dell'appello; in linea generale la dichiarazione/elezione deve essere successiva alla sentenza impugnata e, se revocata nel mandato, non può essere considerata come confermata.
La riforma ha ridotto la durata dell'efficacia delle elezioni di domicilio compiute in un precedente grado, con la conseguenza che l'elezione effettuata nel primo grado non produce automaticamente effetto nei gradi successivi salvo espressa e valida conferma.
Norma relativa al reato per cui l'imputata era stata condannata in primo grado; qui citata come riferimento al contenuto della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per rendere ammissibile un appello è necessario depositare, insieme all'atto di impugnazione, il mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581 c.p.p.; omissioni formali possono determinare l'inammissibilità dell'appello.
- Se il mandato successivo alla sentenza contiene espressa revoca di precedenti elezioni di domicilio senza indicare un nuovo domicilio, la revoca impedisce la notifica e rende l'impugnazione inammissibile.
- Se si intende utilizzare una elezione di domicilio effettuata in un grado precedente, è prudente richiamarla espressamente e in modo inequivoco nell'atto di impugnazione, meglio se allegando il relativo atto, per evitare contestazioni di inammissibilità.
- A seguito delle modifiche normative, non si può dare per scontata la prosecuzione automatica dell'elezione di domicilio compiuta nel grado precedente; la prassi più sicura è dichiarare o eleggere nuovamente il domicilio al momento dell'impugnazione.
- Quando si redige il mandato a impugnare evitare formule generiche o revocatorie che cancellino precedenti domicili senza indicarne uno nuovo; la chiarezza formale del mandato è sostanziale rispetto all'ammissibilità dell'appello.
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