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Legge

L.R. Campania 22/2023

Disposizioni in materia di interventi assistiti con gli animali [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 22/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge recepisce per la Regione Campania le Linee guida nazionali sugli IAA e ne disciplina ambiti, soggetti, strutture, formazione, controlli e sanzioni. Prevede un regolamento attuativo entro 180 giorni e un termine transitorio di 24 mesi per l’adeguamento delle strutture già operative. Non risulta obsoleta.

Disciplina regionale degli interventi assistiti con gli animali (IAA) in Campania

Disciplina regionale degli interventi assistiti con gli animali in Campania

La legge disciplina nella Regione Campania gli interventi assistiti con gli animali (IAA), recependo l’Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015 e la successiva nota esplicativa ministeriale del 25 maggio 2016. La finalità è promuovere e regolare terapie, attività ed educazione assistite con animali nel rispetto delle Linee guida nazionali.

Finalità e ambito applicativo

La normativa regionale riconosce gli IAA come strumenti di sostegno allo sviluppo individuale e comunitario, con particolare attenzione alle persone con disabilità o con disagio relazionale e riabilitativo, sia fisico sia psichico. Il campo di applicazione comprende i progetti terapeutici, educativi e ludico-ricreativi, mentre restano escluse le attività sportivo-agonistiche con animali.

Tipologie di intervento e definizioni rilevanti

La legge distingue tre ambiti degli IAA:

  • TAA: interventi terapeutici e riabilitativi rivolti a persone con patologie fisiche, neuromotorie, cognitive, psichiatriche e psicologiche, inquadrati tra le prestazioni sanitarie e fondati su prescrizione medica;
  • EAA: interventi educativi finalizzati a promuovere, attivare e sostenere risorse, crescita, progettualità, relazione e inclusione sociale;
  • AAA: attività ludiche, ricreative e di socializzazione per migliorare la qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale, anche in contesti sanitari e ospedalieri. È inoltre richiamato il CRIUV come organismo regionale di supporto ai servizi veterinari delle ASL.

Animali ammessi e regole sul loro impiego

Possono essere impiegati negli IAA, in via ordinaria, solo animali appartenenti a specie domestiche socialmente compatibili con l’uomo: cane, cavallo, asino, gatto e coniglio. L’uso di specie diverse richiede preventiva autorizzazione della Commissione regionale competente, sentito il Ministero della salute, sulla base di un progetto che indichi specie, motivazione e metodologia d’impiego.

La valutazione dell’idoneità sanitaria e comportamentale spetta al medico veterinario dell’équipe, che può avvalersi di specialisti ed esperti di comportamento animale. L’idoneità deve essere monitorata periodicamente per tutto lo svolgimento degli interventi.

La legge chiarisce che gli animali devono essere coinvolti e non usati nelle sedute, nel rispetto del loro benessere e del principio di vantaggio reciproco. Devono essere osservate le norme su polizia veterinaria, salute e benessere animale, nonché gli obblighi di registrazione e identificazione nelle anagrafi competenti.

Il Sindaco può autorizzare, in deroga alle regole sulla detenzione di grandi animali domestici, il possesso nel centro abitato di animali destinati agli IAA, purché siano rispettate le norme sanitarie e di igiene pubblica. Al termine della carriera degli animali deve essere garantito un corretto mantenimento in vita, anche tramite adozione; è espressamente esclusa la macellazione per fini alimentari.

Équipe multidisciplinare e ruoli professionali

Ogni progetto di IAA deve svolgersi con una équipe multidisciplinare.

Per tutti gli IAA sono previsti:

  • un medico veterinario esperto in IAA, con compiti di collaborazione con il responsabile e di valutazione/gestione dell’animale;
  • un coadiutore dell’animale, che prende in carico l’animale durante le sedute.

Per le TAA, il responsabile di progetto è un medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta; il referente di intervento è scelto tra professionisti dell’area sanitaria o appartenenti alle professioni sanitarie indicate dalla normativa statale richiamata.

Per le EAA, il responsabile di progetto è un pedagogista, educatore professionale, psicologo o psicoterapeuta; il referente di intervento è individuato tra soggetti con laurea triennale o titolo equipollente in ambito sociosanitario, psicologico o educativo, oppure con documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto.

Per le AAA, il coordinamento è affidato a figure professionali o operatori con comprovata esperienza e competenza. Nei progetti di ippoterapia è inoltre garantita la presenza di un ippoterapista nell’ambito degli operatori sociosanitari dell’area riabilitazione.

Formazione degli operatori e accreditamento degli enti formatori

Gli organismi privati che erogano formazione per le figure e gli operatori degli IAA devono essere accreditati dalla Regione Campania. Gli enti accreditati possono avvalersi di centri cinofili o di equitazione riconosciuti e autorizzati, che comunicano la propria disponibilità a collaborare alla formazione.

Per svolgere attività formativa in ambito IAA, gli organismi privati accreditati devono anche essere registrati presso l’Area di sanità pubblica veterinaria dell’ASL competente e inseriti nel sistema informativo regionale mediante comunicazione presentata allo SUAP del Comune competente. L’elenco degli organismi accreditati è reso pubblico.

Strutture autorizzate, registrazioni e pubblicità degli elenchi

Gli IAA possono essere svolti presso centri specializzati e presso strutture pubbliche o private che rispettino le norme amministrative, edilizie e sanitarie e che presentino requisiti gestionali e strutturali coerenti con il tipo di intervento e con la specie animale impiegata, secondo le Linee guida.

Per le strutture che operano in ambito sanitario è richiesta la registrazione presso l’ASL competente e l’inserimento in un elenco regionale tramite SCIA da trasmettere al SUAP del Comune competente. Lo stesso regime si applica alle strutture pubbliche o private che svolgono in modo continuativo e non occasionale progetti di EAA e AAA.

Le figure professionali e gli operatori che erogano IAA presso strutture non registrate, ad esempio a domicilio o nelle scuole, oppure che non operano stabilmente in un centro specializzato o in una struttura riconosciuta, devono anch’essi registrarsi presso l’ASL competente.

Gli elenchi delle strutture, delle figure professionali e degli operatori registrati sono resi pubblici e trasmessi al Centro di referenza nazionale per gli IAA. Le strutture registrate e i responsabili dei progetti in ambito sanitario devono inoltre trasmettere entro il 31 dicembre l’elenco dei progetti attivati nell’anno alla Regione Campania e al Centro di referenza nazionale.

Commissione regionale per gli IAA

La Giunta regionale istituisce, presso l’assessorato competente in materia di tutela della salute, una Commissione per gli IAA con funzioni consultive sui progetti di terapia e attività assistite.

La Commissione comprende, tra gli altri:

  • assessori competenti in salute e politiche sociali;
  • componenti esperti nominati dai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti;
  • uno psicologo/psicoterapeuta con formazione certificata in IAA;
  • un medico veterinario con formazione nelle scienze comportamentali applicate;
  • un medico veterinario esperto in IAA;
  • un docente universitario di sanità pubblica veterinaria con esperienza in IAA;
  • un terapista della riabilitazione con esperienza in IAA;
  • un medico specialista o psicoterapeuta in base al progetto da valutare;
  • per EAA e AAA, un dirigente scolastico indicato dall’Ufficio scolastico regionale;
  • un coadiutore dell’animale registrato nella Digital Pet del Ministero della salute;
  • un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, secondo l’esigenza del progetto;
  • un componente esperto in materia di disabilità.

La partecipazione è gratuita e non è previsto alcun rimborso spese.

Controlli e sanzioni

Per le violazioni della legge sono previste sanzioni amministrative pecuniarie differenziate:

  • da 100 a 600 euro per le violazioni relative agli animali ammessi, alla valutazione/monitoraggio, al possesso in centro abitato e all’obbligo di mantenimento degli animali a fine carriera;
  • da 150 a 900 euro per le violazioni relative all’équipe multidisciplinare, alla formazione/accreditamento e alla registrazione delle strutture.

Per le violazioni in materia di anagrafe, trasporto e tutela del benessere degli animali si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, senza pregiudizio per eventuali profili penali. La contestazione è affidata ai servizi veterinari delle ASL, alle polizie municipali e agli altri soggetti previsti dalla legge n. 689/1981. La Regione Campania è l’autorità competente a irrogare le sanzioni e a incamerarne i proventi, da destinare al miglioramento dell’efficienza dei controlli ufficiali.

Attuazione, regolamento e regime transitorio

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve adottare un regolamento attuativo, sentita la commissione consiliare competente, per definire in particolare:

  • requisiti dei soggetti che possono esercitare attività di IAA;
  • requisiti delle strutture e modalità operative;
  • formazione e aggiornamento professionale;
  • criteri di formazione ed educazione degli animali ammessi;
  • ulteriori sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Lo stesso regolamento disciplina anche gli elenchi regionali degli enti accreditati, dei centri e delle strutture, degli operatori registrati e gli aspetti più dettagliati sull’educazione e sul coinvolgimento dei cani e degli equidi, ove necessario.

La Giunta deve inoltre definire entro 180 giorni criteri, modalità di nomina e durata in carica dei componenti della Commissione.

Le strutture già operative alla data di entrata in vigore della legge devono adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento entro 24 mesi dalla sua emanazione.

Regime finanziario ed entrata in vigore

L’attuazione avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. I proventi delle sanzioni sono iscritti in entrata nel bilancio regionale.

La legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

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