Risposta n. 75 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeConto liquidità e conto titoli all'estero e servizi di investimento prestati dalla stabile organizzazione: regimi fiscali, monitoraggio, imposta di bollo e comunicazioni ARF
Il quesito
La banca lussemburghese chiede se la sua stabile organizzazione (S.O.) in Italia, che presta consulenza, RTO, collocamento e GPI su patrimoni depositati presso la casa madre (Conti Titoli e Conti Liquidità), possa: 1) applicare il regime del risparmio amministrato; 2) applicare il regime del risparmio gestito per i GPI; 3) esonerare i clienti dagli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) quando la S.O. assoggetta a imposta i redditi; 4) assolvere l'imposta di bollo sui conti/prodotti e quindi esonerare i clienti dall'IVAFE; 5) adempiere agli obblighi di comunicazione sui trasferimenti da/verso l'estero; 6) adempiere agli obblighi di segnalazione all'Archivio dei rapporti finanziari (ARF); 7) che gli obblighi precedenti sussistano solo per i clienti con rapporti stabili e che incarichino la S.O. quale sostituto d'imposta.
Soluzione prospettata dal contribuente
La banca propone che, in forza dei contratti (GPI e Consulenza con RTO) e dell'unicità soggettiva fra S.O. e casa madre, la S.O. possa ricevere l'opzione per il risparmio amministrato e, per i contratti GPI, per il risparmio gestito; che la S.O. agisca come sostituto/responsabile d'imposta trattenendo ritenute e imposte senza necessità di canalizzare i flussi su un conto italiano dedicato; che i clienti optanti siano esonerati dall'obbligo RW; che la S.O. applichi e versi l'imposta di bollo (escludendo l'IVAFE); e che la S.O. effettui le comunicazioni sul monitoraggio dei trasferimenti e all'ARF per i rapporti riferibili ai servizi prestati.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia condivide le conclusioni dell'istante: la S.O. può applicare il regime del risparmio amministrato per i rapporti duraturi (Consulenza con RTO o GPI) e il risparmio gestito per i GPI se tutte le attività sono incluse nella gestione; i clienti che optano e i cui flussi sono assoggettati a imposta dalla S.O. sono esonerati dall'obbligo RW; la S.O. può assumere la qualifica di ente gestore e deve applicare/versare l'imposta di bollo (con conseguente non applicazione IVAFE); la S.O. è tenuta alle comunicazioni sui trasferimenti rilevanti (DL n.167/1990) e alle segnalazioni all'ARF (DPR n.605/1973) relativamente ai rapporti per i quali presta i servizi; non è necessario canalizzare i flussi su un conto italiano; l'ultimo punto (clienti che rapportano direttamente con la casa madre) non è valutabile perché riguarda fattispecie diverse. Il parere è rilasciato sulla base dei documenti forniti e resta fermo il potere di controllo dell'Amministrazione.
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