Deliberazione n. 599 del 06/08/2026
Provvedimento del 6 agosto 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 31 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Fenix International Limited, a seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione senza consenso di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Le piattaforme sono state ingiunte di impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi eventuali copie acquisite in chiaro esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire l'identificabilità diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti ordinate a Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e OnlyFans per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Fenix International Limited, gestori delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e OnlyFans. L’intervento è stato attivato a seguito della segnalazione di una persona interessata relativa al possibile rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo e competenza del Garante
L’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003 attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, che abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riguardanti il segnalante e destinati a rimanere privati, possano essere diffusi attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso.
La disposizione prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022. Tale disposizione consente al dirigente del dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, fatta salva la successiva ratifica da parte del Garante.
Segnalazione e piattaforme coinvolte
La persona interessata ha presentato una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, dichiarando di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice. La richiesta riguardava l’intervento dell’Autorità presso Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e OnlyFans.
Misure urgenti adottate
Dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con i presupposti dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 424-427 del 2026. Le misure sono state rivolte a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Fenix International Limited.
Le determinazioni hanno previsto:
- l’ingiunzione di adottare misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- la trasmissione del materiale in formato hash, così da consentire l’individuazione e il blocco di eventuali contenuti corrispondenti senza necessità di diffondere o rendere direttamente identificabile il contenuto;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro esclusivamente per finalità probatorie;
- la conservazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per la conservazione protetta del materiale.
Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 31 luglio 2026.
Ratifica delle determinazioni dirigenziali
Tenuto conto della documentazione acquisita e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 424/2026, 425/2026, 426/2026 e 427/2026, adottati d’urgenza dal dirigente il 31 luglio 2026.
La ratifica conferma l’efficacia delle misure rivolte alle piattaforme per impedire la diffusione del materiale segnalato e per assicurare la conservazione protetta di eventuali copie acquisite in chiaro per il periodo stabilito. Il provvedimento non indica l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento presso Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e OnlyFans.
Adozione di misure urgenti
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 424-427 del 2026, ingiungendo ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale segnalato mediante la trasmissione dei relativi hash.
Conservazione a fini probatori
Le società sono state prescritte di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 6 agosto 2026, adottato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, l’Autorità ha ratificato le determinazioni dirigenziali urgenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 6 ago 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 604 del 06/08/2026
- Provvedimento · 6 ago 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 583 del 06/08/2026
- Provvedimento · 6 ago 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 587 del 06/08/2026
- Provvedimento · 6 ago 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 605 del 06/08/2026
- Provvedimento · 6 ago 2026Prescrizioni del Garante n. 584 del 06/08/2026
- Provvedimento · 6 ago 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 585 del 06/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →