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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33665/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il recesso esercitato dall'Azienda speciale a seguito di un'informativa interdittiva antimafia del Prefetto di Messina (dic. 2015) che aveva determinato la risoluzione di tre contratti di affitto agricolo (uno del 14/05/2012 e due dell'11/05/2015). Chiedevano l'accertamento della validità ed efficacia dei contratti e lo svincolo delle particelle per consentire la formazione del fascicolo aziendale e la prosecuzione di impegni agroambientali; sostenevano l'illegittimità dell'informativa (i lotti sarebbero parte del patrimonio disponibile del Comune e, secondo i ricorrenti, non soggetti alla disciplina antimafia allora vigente) e richiamavano una successiva liberatoria rilasciata dal Prefetto che, a loro avviso, avrebbe escluso collegamenti con organizzazioni criminali e annullato l'interdittiva. Contestavano altresì la validità della clausola 19 dei contratti (vessatoria/necessità di approvazione scritta) e deducevano che una sentenza penale di assoluzione (Tribunale di Patti) dimostrerebbe l'inesistenza dei fatti contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Molte censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità o perché miravano a sindacare argomentazioni meramente 'ad abundantiam' non decisive. In particolare: il primo motivo è inammissibile per mancata specificità della censura; il secondo è inammissibile perché verte su argomentazione non decisiva della sentenza; il terzo, relativo alla presunta vessatorietà della clausola 19, è stato ritenuto infondato: la clausola derivava dall'avviso pubblico partecipato dai ricorrenti e si è configurata come relatio perfecta, dunque non richiedeva la specifica approvazione scritta prevista per i contratti per adesione; il quarto motivo (sulla natura e sugli effetti della liberatoria prefettizia del 2016) è inammissibile poiché la sentenza è sorretta anche dalla considerazione che il recesso aveva efficacia immediata e i rapporti erano già cessati prima dell'eventuale aggiornamento amministrativo; la liberatoria è stata qualificata come 'aggiornamento' con efficacia ex nunc e non come annullamento retroattivo dell'interdittiva; il quinto motivo (omesso esame della sentenza penale) è inammissibile perché i ricorrenti non hanno illustrato la decisività del provvedimento penale e perché l'assoluzione penale non elimina in sé la legittimità di un provvedimento amministrativo. Sono state condannate le parti ricorrenti alle spese di giudizio: liquidati compensi in euro 8.000, forfetario 15%, esborsi euro 200 e accessori di legge. Inoltre è stato rilevato l'obbligo di eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 45

    Richiamata in relazione alla durata quinquennale del contratto di affitto del 14/05/2012; usata come dato fattuale per stabilire la scadenza del rapporto.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), artt. 83 e 67

    La Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione da parte della P.A. dell'informativa interdittiva antimafia per impedire o paralizzare rapporti contrattuali in presenza di segnalazioni; la disciplina applicabile nel 2015 non è stata considerata automaticamente esclusiva dei soli contratti formalmente 'pubblici', per cui la richiesta di documentazione antimafia poteva trovare giustificazione nella finalità di tutela dell'interesse pubblico.

  • legge 4 dicembre 2017, n. 172

    Richiamata dai ricorrenti come modifica dell'art. 83 (introducendo obbligo di documentazione antimafia in più ipotesi); la Corte ha comunque escluso che tale novella retroagisca per cancellare effetti prodotti da provvedimenti e recesso anteriori.

  • codice civile, artt. 1341 e 1342

    Norme sulle clausole vessatorie e sui contratti per adesione. La Corte ha ricordato che la necessaria approvazione scritta delle clausole onerose non opera quando la disciplina è stata accettata nella sua interezza mediante relatio perfecta (richiamo e accettazione dell'avviso pubblico), con conseguente esclusione della natura vessatoria della clausola 19.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Fondamento formale per i motivi di cassazione invocati (violazione di legge); la Corte ha valutato l'ammissibilità e la specificità dei motivi alla luce di tale articolo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente al competente ufficio di merito.

  • legge 20 marzo 1865, n. 2248 (all. E), artt. 4 e 5

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere che la liberatoria prefettizia avrebbe dovuto essere applicata dal giudice; la Corte ha ritenuto irrilevante tale censura rispetto alle autonome ragioni della decisione (cessazione del rapporto già avvenuta e natura di 'aggiornamento' della liberatoria).

  • codice penale, art. 640-bis (e/o reati connessi)

    Menzionato in relazione alla sentenza penale di assoluzione richiamata dai ricorrenti; la Corte osserva che l'assoluzione penale non rimuove automaticamente la legittimità di un provvedimento amministrativo e che la mera indicazione del dispositivo penale senza illustrazione dei rilievi non prova la rilevanza ai fini civili.

Massime di principio

  • Il recesso esercitato dalla pubblica amministrazione a causa di un'informativa interdittiva antimafia ha efficacia immediata; un successivo provvedimento amministrativo di 'liberatoria' o aggiornamento non produce di regola effetti retroattivi sui rapporti già risolti.
  • Clausole inserite in un avviso pubblico e poi richiamate nel contratto, accettate dalla parte partecipante (meccanismo della relatio perfecta), non si qualificano automaticamente come clausole vessatorie soggette a specifica approvazione scritta prevista per i contratti per adesione.
  • L'assoluzione in sede penale non elimina di per sé la legittimità di provvedimenti amministrativi adottati per ragioni di prevenzione antimafia; la rilevanza di una sentenza penale in un giudizio civile o amministrativo richiede esplicitazione dei contenuti decisivi e del nesso con la decisione amministrativa.
  • In sede di Cassazione è essenziale la specificità e la pertinenza dei motivi: censure generiche o dirette a ragionamenti meramente 'ad abundantiam' o a motivazioni non decisive sono spesso inammissibili.
  • Il sindacato del giudice ordinario sulla legittimità di atti amministrativi è limitato: in controversie tra privati e P.A. il giudice non può sostituirsi all'autorità amministrativa nell'annullamento ex tunc di provvedimenti quando il recesso o la risoluzione del rapporto siano già prodotti ed efficaci antecedentemente.

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