LEGGE 23 settembre 2025, n. 132
Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge stabilisce principi e regole nazionali sull’uso dell’intelligenza artificiale, in coerenza con il regolamento UE 2024/1689. Interviene su sanità, lavoro, PA, giustizia, professioni, sicurezza, tutela dei dati e strategie pubbliche, prevedendo anche deleghe al Governo e nuove autorità nazionali. Alcune misure hanno termini specifici o coperture limitate al 2025-2026.
Disciplina italiana sull’intelligenza artificiale
Disciplina italiana sull’intelligenza artificiale
La legge definisce i principi generali per ricerca, sviluppo, adozione e utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale nel quadro del regolamento (UE) 2024/1689. L’impostazione è antropocentrica e mira a favorire innovazione, sicurezza, trasparenza e tutela dei diritti fondamentali.
Finalità e criteri generali
La legge promuove un uso corretto, trasparente e responsabile dell’intelligenza artificiale e introduce regole di coordinamento con il diritto dell’Unione europea. I principi cardine richiamati sono trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità di genere e sostenibilità.
L’utilizzo dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale deve rispettare l’autonomia decisionale umana, prevedere sorveglianza e intervento umano e assicurare la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita. La legge tutela inoltre il pieno accesso delle persone con disabilità ai sistemi di intelligenza artificiale, in condizioni di uguaglianza e non discriminazione.
Definizioni e rapporto con il diritto UE
Le definizioni di sistema di intelligenza artificiale e di modelli di intelligenza artificiale sono rinviate al regolamento (UE) 2024/1689. Per i dati, la legge adotta una nozione ampia che comprende qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni, incluse registrazioni sonore, visive e audiovisive.
Le disposizioni nazionali si interpretano e si applicano in conformità al regolamento europeo e non introducono nuovi obblighi per sistemi e modelli di IA per finalità generali oltre quelli già previsti dalla disciplina UE.
Informazione, riservatezza e minori
Nell’informazione, l’uso dell’intelligenza artificiale non deve compromettere libertà e pluralismo dei media, libertà di espressione e qualità dell’informazione. In materia di dati personali, il trattamento deve essere lecito, corretto e trasparente, con comunicazioni rese in linguaggio chiaro e semplice, anche per consentire all’utente di conoscere i rischi e di opporsi ai trattamenti autorizzati.
Per i minori:
- sotto i 14 anni, l’accesso alle tecnologie di IA e il relativo trattamento dei dati richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- tra 14 e 18 anni, il minore può esprimere il consenso per il trattamento dei dati connesso all’uso di IA, purché le informazioni siano facilmente accessibili e comprensibili.
Sviluppo economico e concorrenza
Lo Stato e le altre autorità pubbliche sono chiamati a promuovere l’IA come strumento di aumento della produttività, innovazione e competitività del sistema economico nazionale, con attenzione al tessuto produttivo composto soprattutto da micro, piccole e medie imprese.
Sono previste misure per:
- favorire un mercato dell’IA innovativo, equo, aperto e concorrenziale;
- facilitare l’accesso a dati di alta qualità per imprese e comunità scientifica;
- orientare le piattaforme di e-procurement verso soluzioni che privilegino, nel rispetto della concorrenza e della non discriminazione, la localizzazione e l’elaborazione di dati strategici in data center situati in Italia;
- favorire la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico.
Sicurezza nazionale e difesa
Sono escluse dall’ambito di applicazione della legge le attività svolte per scopi di sicurezza nazionale, cybersicurezza e resilienza, difesa nazionale e specifiche attività di polizia dirette alla prevenzione e al contrasto di reati rilevanti ai fini della sicurezza nazionale. Anche tali attività restano comunque soggette al rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali sulla libertà democratica e sull’intervento umano.
Per i trattamenti di dati personali con IA svolti dagli organismi di intelligence e dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale si richiamano specifiche norme del codice privacy e del decreto-legge n. 82/2021. Le modalità applicative saranno definite con regolamenti dedicati.
Sanità e disabilità
In sanità, l’intelligenza artificiale è concepita come supporto alla prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, senza incidere sulla decisione finale, che resta sempre ai professionisti medici. L’uso di tali strumenti non può selezionare o condizionare l’accesso alle prestazioni sanitarie in modo discriminatorio.
La legge promuove inoltre sistemi di IA che migliorino la vita delle persone con disabilità, favorendo accessibilità, mobilità indipendente, autonomia, sicurezza e inclusione sociale.
Ricerca sanitaria e trattamento dati
Per ricerca e sperimentazione scientifica in ambito sanitario, la legge qualifica come di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, IRCCS e soggetti privati coinvolti in progetti di ricerca con tali enti, quando necessari allo sviluppo di sistemi di IA per prevenzione, diagnosi, cura, farmaci, terapie, tecnologie riabilitative e altri fini di salute e sicurezza.
Sono inoltre previsti:
- uso secondario di dati personali privi di identificativi diretti, anche appartenenti a categorie particolari, senza ulteriore consenso ove inizialmente previsto dalla legge, salvo casi di necessità di identificazione;
- trattamenti finalizzati ad anonimizzazione, pseudonimizzazione e sintetizzazione dei dati, previa informativa;
- possibilità per AGENAS di adottare linee guida su anonimizzazione e dati sintetici;
- comunicazione preventiva al Garante con avvio possibile dopo 30 giorni, salvo blocco.
Fascicolo sanitario elettronico e piattaforma IA sanitaria
La legge inserisce nel quadro del fascicolo sanitario elettronico una disciplina specifica per soluzioni di IA a supporto delle finalità sanitarie.
La piattaforma IA sanitaria:
- è istituita per il supporto alla cura e in particolare all’assistenza territoriale;
- è progettata, realizzata, messa in servizio e detenuta da AGENAS come Agenzia nazionale per la sanità digitale;
- fornisce servizi di supporto non vincolanti ai professionisti sanitari, ai medici e agli utenti per l’accesso ai servizi delle Case della comunità.
La piattaforma è alimentata solo con i dati strettamente necessari; AGENAS è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati. Un provvedimento di AGENAS, previo parere delle autorità competenti e valutato l’impatto del trattamento, definisce dati trattati, operazioni e misure di sicurezza.
Lavoro e professioni intellettuali
Nel lavoro, l’IA deve migliorare condizioni lavorative, qualità delle prestazioni e produttività, nel rispetto della dignità umana, della sicurezza e della riservatezza. Il datore di lavoro o committente deve informare il lavoratore dell’uso dell’IA nei casi e secondo le modalità già previste dalla normativa lavoristica richiamata.
Nelle professioni intellettuali l’IA può essere impiegata solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista. Le informazioni sui sistemi utilizzati devono essere comunicate al cliente in modo chiaro, semplice ed esaustivo per preservare il rapporto fiduciario.
Pubblica amministrazione e trasparenza operativa
Le pubbliche amministrazioni possono usare l’intelligenza artificiale per aumentare efficienza, ridurre i tempi dei procedimenti e migliorare i servizi. L’uso deve essere conoscibile e tracciabile, ed è sempre strumentale e di supporto all’attività provvedimentale.
La responsabilità della decisione resta alla persona fisica competente, e le amministrazioni devono adottare misure tecniche, organizzative e formative per un uso responsabile dell’IA. Gli adempimenti devono essere svolti senza nuovi o maggiori oneri, nei limiti delle risorse disponibili.
Giustizia
Nell’attività giudiziaria, ogni decisione su interpretazione della legge, valutazione di fatti e prove e adozione dei provvedimenti resta riservata al magistrato. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dell’IA per l’organizzazione dei servizi giudiziari, la semplificazione del lavoro giudiziario e le attività amministrative accessorie.
Fino alla piena attuazione del regolamento UE 2024/1689, sperimentazione e impiego negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le autorità nazionali competenti. È inoltre prevista formazione specifica per magistrati e personale amministrativo.
Strategia nazionale, governance e autorità
La strategia nazionale per l’intelligenza artificiale è predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio competente in innovazione tecnologica e transizione digitale, d’intesa con le autorità nazionali per l’IA e con il coinvolgimento dei ministri interessati. È approvata almeno ogni due anni dal CITD.
La legge istituisce anche un Comitato di coordinamento per indirizzare enti, organismi e fondazioni attivi nell’innovazione digitale e nell’IA, senza compensi per i componenti.
Le autorità nazionali per l’intelligenza artificiale sono:
- AgID, competente per promozione dell’innovazione, notifiche, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti verificatori;
- ACN, competente per vigilanza, attività ispettive e sanzionatorie e profili di cybersicurezza;
- per i mercati finanziari restano ferme le competenze di Banca d’Italia, CONSOB e IVASS.
AgID e ACN gestiscono congiuntamente spazi di sperimentazione, coordinandosi con le altre amministrazioni e con un apposito comitato presso la Presidenza del Consiglio.
Decreti attuativi e deleghe legislative
La legge contiene più deleghe al Governo:
- entro 12 mesi per una disciplina organica sull’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento dei sistemi di IA;
- entro 12 mesi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2024/1689.
Tra i criteri direttivi figurano la definizione di diritti e obblighi, rimedi risarcitori o inibitori, sanzioni, formazione, disciplina per l’uso dell’IA in attività di polizia, formazione universitaria e professionale, e valorizzazione di ricerca e trasferimento tecnologico. È prevista anche la possibile attribuzione alle sezioni specializzate in materia di impresa delle controversie relative alla nuova disciplina.
Interventi settoriali e misure economiche
La legge prevede inoltre:
- una modifica al codice di procedura civile per attribuire al tribunale alcune cause sul funzionamento di un sistema di IA;
- misure per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale tramite IA;
- una spesa autorizzata per progetti sperimentali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei servizi a cittadini e imprese, limitata agli anni 2025 e 2026;
- investimenti fino a 1 miliardo di euro in imprese e PMI attive in IA, cybersicurezza e tecnologie abilitanti, tramite fondi di venture capital;
- disposizioni di sostegno ai giovani, allo sport e alla diffusione dell’IA, inclusi percorsi per studenti ad alto potenziale cognitivo e promozione dell’accessibilità nello sport.
Obblighi finanziari e coperture
Più interventi sono espressamente previsti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, facendo leva sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Per i progetti sperimentali del Ministero degli affari esteri è indicata una copertura specifica tramite riduzione di stanziamenti del fondo speciale di parte corrente per il bilancio 2025-2027.
Osservazione sulla struttura della legge
Il testo fornisce principalmente un quadro di principio e governance, con numerosi rinvii a decreti ministeriali, regolamenti e decreti legislativi attuativi. Molte disposizioni operano in coordinamento con il regolamento (UE) 2024/1689 e con la normativa privacy e cybersicurezza già vigente.
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