DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1995, n. 401
Regolamento concernente integrazione dei titoli per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Accademia aeronautica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDPR 11 luglio 1995 che integra i decreti presidenziali del 1973 e 1983 aggiungendo specifici titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Aeronautica militare (lauree in scienze dell'amministrazione, economia marittima, economia del commercio internazionale, sociologia; diplomi tecnico-commerciali; diplomi di II grado o equipollenti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione). Si applica come criterio di ammissione fino a eventuale modifica o abrogazione: verificare normative successive che possano aver aggiornato i titoli richiesti.
Integrazione titoli di studio per concorsi ufficiali Aeronautica
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