Deliberazione n. 324 del 06/10/2022
Deliberazione del 6 ottobre 2022 - Accreditamento dell’organismo di monitoraggio e approvazione del Codice di condotta per i sistemi di informazione creditizia in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante approva la versione definitiva del codice di condotta per i sistemi informativi/di informazione creditizia privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e accredita l’organismo di monitoraggio incaricato di verificarne l’osservanza. Il provvedimento dà atto che il codice offre garanzie adeguate per gli interessati e che l’organismo designato possiede i requisiti di competenza, indipendenza e gestione dei conflitti di interesse richiesti dal GDPR. L’accreditamento ha durata di cinque anni non rinnovabili e l’efficacia del codice decorre dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Accreditamento dell’organismo di monitoraggio e approvazione del codice di condotta per i sistemi di informazione creditizia in materia di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti
Accreditamento dell’organismo di monitoraggio e approvazione del codice di condotta per i sistemi di informazione creditizia
Il Garante approva il codice di condotta relativo ai sistemi di informazione creditizia in materia di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e accredita l’organismo di monitoraggio incaricato di verificarne il rispetto. Il provvedimento segue la presentazione della richiesta formale di accreditamento e della versione definitiva del codice da parte dei proponenti del settore.
Quadro normativo di riferimento
L’Autorità richiama l’art. 40 GDPR, che consente a associazioni e organismi rappresentativi di elaborare codici di condotta per contribuire alla corretta applicazione del Regolamento in specifici settori, e l’art. 41 GDPR, che disciplina l’organismo di monitoraggio e il relativo accreditamento. Sono richiamati anche il considerando 98 GDPR, le Linee guida 1/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati e il provvedimento del Garante n. 98 del 10 giugno 2020 sui requisiti per l’accreditamento dell’Odm. Il Garante fonda inoltre la propria competenza sugli artt. 55 e 57 GDPR e sull’art. 2-bis del Codice privacy.
Procedimento e documentazione esaminata
Il provvedimento dà conto di una interlocuzione complessa con gli uffici del Garante. In data 20 luglio 2022 i proponenti hanno presentato la richiesta formale di accreditamento dell’Odm, allegando la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti previsti, e hanno contestualmente sottoposto all’approvazione dell’Autorità la versione definitiva del codice di condotta, aggiornata per tenere conto dell’assetto dell’organismo di monitoraggio.
Valutazione dei requisiti dell’organismo di monitoraggio
Dall’esame della domanda e degli allegati, il Garante ritiene che l’Odm soddisfi i requisiti richiesti dall’art. 41, par. 2, GDPR e dal provvedimento sui requisiti di accreditamento. In particolare, è stato comprovato:
- un adeguato livello di competenza per svolgere i compiti di verifica sull’osservanza del codice;
- la capacità di operare con indipendenza e imparzialità;
- l’adozione di misure idonee a individuare e mitigare il rischio di conflitti di interesse.
Valutazione del codice di condotta e tutela degli interessati
L’Autorità ritiene che il testo definitivo del codice offra garanzie adeguate a tutela degli interessati nel settore dei sistemi di informazione creditizia, come richiesto dall’art. 40, par. 5, GDPR. Il codice viene quindi approvato e, secondo quanto disposto, acquisterà piena efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il codice sarà inoltre inserito nei registri previsti dall’art. 40, parr. 6 e 11, GDPR.
Esito finale
Il Garante:
- accredita l’Odm preposto dai proponenti alla verifica del rispetto del codice di condotta;
- approva il codice di condotta in allegato al provvedimento;
- dispone l’invio della deliberazione al Ministero della giustizia per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’accreditamento dell’Odm ha durata di cinque anni non rinnovabili. Il provvedimento non contiene sanzioni, divieti o misure correttive, trattandosi di atto di approvazione e accreditamento.
Punti principali
Oggetto e contesto normativo
Il provvedimento riguarda l’approvazione del codice di condotta per i sistemi di informazione creditizia nel settore del credito al consumo e l’accreditamento dell’organismo di monitoraggio (Odm) deputato a vigilare sul rispetto del codice. Il Garante richiama l’art. 40 GDPR sui codici di condotta, l’art. 41 GDPR sull’Odm, le Linee guida 1/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati e i poteri dell’Autorità ai sensi degli artt. 55 e 57 GDPR e dell’art. 2-bis del Codice privacy.
Iter istruttorio e documentazione esaminata
Il provvedimento dà atto di una interlocuzione complessa con gli uffici e della presentazione, il 20 luglio 2022, della richiesta formale di accreditamento dell’Odm con la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Contestualmente, i proponenti hanno trasmesso la versione definitiva del codice di condotta, modificata e integrata per tenere conto dell’assetto dell’Odm e delle condizioni di accreditamento.
Valutazione sui requisiti dell’organismo di monitoraggio
Dall’esame della documentazione il Garante ritiene che l’Odm soddisfi i requisiti dell’art. 41, par. 2, GDPR e del provvedimento n. 98 del 10 giugno 2020 sui requisiti di accreditamento. In particolare, risulta dimostrato un adeguato livello di competenza per i compiti di verifica, la capacità di svolgere le funzioni con indipendenza e imparzialità e l’adozione di misure idonee a individuare e mitigare eventuali conflitti di interesse.
Valutazione del codice di condotta
L’Autorità conclude che la versione definitiva del codice di condotta offre garanzie adeguate a tutela degli interessati nel settore di riferimento, come richiesto dall’art. 40, par. 5, GDPR. Per questo approva il codice, che acquista piena efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è destinato all’iscrizione nei registri previsti dall’art. 40, parr. 6 e 11, GDPR.
Esito finale e durata dell’accreditamento
Il Garante accredita l’Odm designato dai proponenti per la verifica del rispetto del codice di condotta per la durata di cinque anni non rinnovabili e dispone l’invio della deliberazione al Ministero della giustizia per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non sono previste sanzioni o prescrizioni correttive, trattandosi di un provvedimento autorizzatorio e di approvazione.
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