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Provvedimento

Provvedimento del 08/08/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina soggetti destinatari, contenuto, formato, trasmissione e termini delle richieste di informazioni su operazioni intercorse con l’estero, rapporti collegati e identità dei titolari effettivi, ai sensi della normativa sul monitoraggio fiscale. Prevede l’uso della PEC, un periodo transitorio per i soggetti non intermediari, termini minimi di risposta e un coordinamento tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. È incluso un allegato con le causali operative da comunicare dagli intermediari finanziari.

Disposizioni attuative sulle richieste di informazioni relative a operazioni con l’estero e titolari effettivi

Disposizioni attuative sulle richieste di informazioni per operazioni con l’estero e titolari effettivi

Il provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza disciplina le modalità operative per le richieste di informazioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, come sostituito dalla legge 6 agosto 2013, n. 97. L’obiettivo è regolare il flusso informativo su operazioni con l’estero, rapporti collegati e identità dei titolari effettivi, assicurando coordinamento tra gli organi procedenti ed evitando duplicazioni.

Soggetti destinatari delle richieste

Le richieste possono essere rivolte a diverse categorie di soggetti, in base alla tipologia di informazione richiesta.

  • Per le richieste relative alle operazioni con l’estero di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 167/1990, i destinatari sono gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
  • Per le richieste relative all’identità dei titolari effettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge, i destinatari sono gli intermediari finanziari, gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, i professionisti, i revisori contabili e gli altri soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 231/2007.

Oggetto delle richieste e soglie di importo

Le richieste rivolte agli intermediari finanziari riguardano evidenze delle operazioni intercorse con l’estero, registrate ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 231/2007, eseguite per conto o a favore di soggetti diversi da quelli per i quali gli intermediari già forniscono informazioni ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 167/1990.

La richiesta deve indicare:

  • il periodo temporale di riferimento, che non può superare 12 mesi;
  • il codice della causale analitica dell’operazione, scelto tra quelle dell’allegato 1;
  • l’ambito territoriale di riferimento, cioè il Paese estero;
  • nelle richieste nominative, i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, del soggetto interessato.

Sono oggetto della richiesta le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia se si tratta di un’operazione unica sia se si tratta di più operazioni collegate tra loro per realizzare un’operazione frazionata.

Per i soggetti diversi dagli intermediari finanziari, la richiesta riguarda l’identità dei titolari effettivi rilevati secondo il d.lgs. n. 231/2007, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o ai rapporti ad esse collegati.

Elementi informativi da fornire in risposta

La risposta degli intermediari finanziari deve contenere un set articolato di dati relativi alle operazioni richieste. In particolare devono essere indicati:

  • data, causale, importo e tipologia dell’operazione;
  • eventuale rapporto continuativo movimentato, oppure, nelle operazioni fuori conto, la presenza di denaro contante;
  • dati identificativi di chi dispone l’ordine di pagamento, compresi eventuali delegati e titolari effettivi;
  • dati identificativi dei destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica;
  • eventuali dati dell’intermediario finanziario estero e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi;
  • codice fiscale dell’intermediario tenuto alla risposta;
  • codice interno della dipendenza (CAB);
  • natura in conto o extraconto;
  • divisa o codice divisa;
  • importo totale espresso in euro;
  • data di registrazione;
  • tipologia della registrazione;
  • identificativo della registrazione;
  • eventuale connessione tra registrazioni.

Uffici e reparti autorizzati a richiedere i dati

Per l’Agenzia delle Entrate le richieste sono effettuate dall’Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI), previa autorizzazione del Direttore Centrale accertamento.

Per la Guardia di Finanza le richieste sono effettuate dai reparti speciali, previa autorizzazione del Comandante dei Reparti Speciali.

Formato e contenuto delle richieste

Le richieste verso gli intermediari di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 231/2007 devono essere trasmesse esclusivamente tramite la procedura telematica già in uso per le indagini finanziarie, secondo le modalità tecniche indicate nel provvedimento.

Le richieste verso gli altri soggetti destinatari del provvedimento sono effettuate mediante i poteri istruttori previsti dall’articolo 32, comma 1, n. 8-bis, del d.P.R. n. 600/1973.

Le richieste rivolte agli intermediari devono essere formate secondo uno schema XML che sarà pubblicato entro il 30 maggio 2014 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e devono essere firmate digitalmente dal responsabile dell’ufficio e dal comandante competente.

Formato e contenuto delle risposte

Le risposte degli intermediari finanziari devono essere formate secondo lo stesso schema XML previsto per le richieste e firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata, della sede o dell’ufficio destinatario, oppure da soggetto delegato.

Tali risposte possono includere allegati digitali, purché siano documenti statici non modificabili e nei formati .pdf, .jpg, .gif o .tiff. È ammesso anche il formato compresso .zip, a condizione che contenga file conformi ai requisiti previsti.

Le risposte degli altri soggetti destinatari del provvedimento devono anch’esse essere documenti statici non modificabili, nei medesimi formati .pdf, .jpg, .gif o .tiff, con possibilità di utilizzo del formato .zip.

La validità della risposta è attestata dall’Agenzia delle Entrate mediante comunicazione PEC generata a seguito della verifica di conformità ai formati richiesti. Se la risposta non viene accettata dal sistema di validazione, deve essere riprodotta in forma valida entro 5 giorni dal ricevimento della PEC.

Modalità tecniche di trasmissione

Le richieste e le risposte sono trasmesse tramite posta elettronica certificata, in conformità al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e alle relative regole tecniche attuative.

Entro il 31 ottobre 2014, i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 231/2007 devono comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC, tramite Entratel o Fisco on line, per l’inserimento nel registro degli indirizzi elettronici. La comunicazione deve avvenire secondo il tracciato dell’allegato n. 5 del provvedimento del 22 dicembre 2005.

Gli intermediari di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, possono utilizzare la PEC già comunicata per le indagini finanziarie; in mancanza della nuova comunicazione entro il termine previsto, la PEC già nota si intende confermata.

Periodo transitorio

Dal giorno di pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2014, le richieste e le risposte dei soggetti diversi dagli intermediari di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 231/2007 devono essere effettuate esclusivamente in formato cartaceo, con misure idonee a garantire la riservatezza.

Termini per adempiere alle richieste

Il termine decorre dalla ricezione della richiesta e non può essere inferiore a:

  • 30 giorni per le richieste relative alle operazioni con l’estero e agli elementi informativi di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3;
  • 15 giorni per le richieste relative ai dati identificativi del titolare effettivo.

Per gli intermediari finanziari, il termine di 30 giorni può essere prorogato, per giustificati motivi, di ulteriori 20 giorni su istanza dell’interessato, con provvedimento del Direttore centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza.

Trattamento e sicurezza dei dati

La sicurezza della trasmissione tramite PEC è garantita da misure di controllo degli accessi e dalla crittografia degli archivi.

La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è assicurata mediante un sistema di autorizzazione agli accessi e la conservazione di copie di sicurezza.

Coordinamento tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza

L’UCIFI e il Comando dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza devono assicurare il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto dell’illecito trasferimento e della detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, anche al fine di evitare duplicazioni nelle richieste.

Motivazioni e criteri applicativi richiamati

La motivazione del provvedimento ricorda che la legge n. 97/2013 ha modificato la disciplina del monitoraggio fiscale, attribuendo a UCIFI e ai reparti speciali della Guardia di Finanza poteri di richiesta in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione.

È precisato che, per l’individuazione delle operazioni di natura finanziaria e delle operazioni frazionate, gli intermediari devono fare riferimento alle disposizioni del provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013.

Allegato 1: causali delle operazioni da comunicare

L’allegato elenca le causali operative che gli intermediari finanziari devono utilizzare per identificare le operazioni oggetto di comunicazione. Le tipologie indicate sono:

  • bonifici da e per l’estero, causale AA;
  • accredito o incasso per utilizzo di credito documentario da estero, causale 72;
  • addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero, causale 44;
  • pagamento rimesse documentate da e per l’estero, causale BQ;
  • incasso rimesse documentate da o per l’estero, causale BP.

Per ciascuna causale l’allegato specifica il riferimento al provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 e, in alcuni casi, chiarisce che si tratta dell’operazione inversa rispetto alla causale collegata o che l’operazione è connessa a una specifica esportazione o importazione.

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