Deliberazione n. 720 del 14/11/2024
Provvedimento del 14 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate il 12 novembre 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure urgenti mirano a impedire la diffusione del materiale e a preservarene l’eventuale contenuto acquisito in chiaro a soli fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento finale consiste nella ratifica di tali misure, adottata ai sensi del regolamento interno del Garante.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 14 novembre 2024, due determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Contesto e fondamento giuridico
La segnalazione è stata presentata da una persona interessata che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, disposizione introdotta per contrastare la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti, anche mediante piattaforme digitali. La norma attribuisce al Garante il compito di decidere entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate il 12 novembre 2024
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza i provvedimenti nn. 549 e 548 del 12 novembre 2024. Le misure hanno riguardato Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC e hanno previsto:
- l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle modalità di conservazione adottate.
Esito del procedimento
Preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 12 novembre 2024. La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermando così le misure indirizzate ai gestori delle piattaforme per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, tramite Facebook, Instagram e Telegram, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a restare privati. Il procedimento è stato incardinato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, norma introdotta per contrastare il c.d. revenge porn e che attribuisce al Garante una decisione in 48 ore dalla ricezione della segnalazione.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza due determinazioni del 12 novembre 2024. Tali determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione probatoria
Alle medesime società è stata prescritta anche la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per un periodo di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni presentate, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 549/2024 e 548/2024 adottati il 12 novembre 2024. La ratifica è disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 14 nov 2024Provvedimenti del 14/11/2024
- Provvedimento · 14 nov 2024Prescrizioni del Garante n. 704 del 14/11/2024
- Provvedimento · 14 nov 2024Provvedimenti n. 709 del 14/11/2024
- Provvedimento · 14 nov 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 760 del 14/11/2024
- Provvedimento · 14 nov 2024Deliberazione n. 715 del 14/11/2024
- Provvedimento · 14 nov 2024Prescrizioni del Garante n. 710 del 14/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →