Cassazione Civile, Ordinanza n. 26083/2024 del 04/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia riguardava il pagamento della tariffa di depurazione relativa all'utenza del condominio. La società titolare della pretesa monitoria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per tali somme, ma il giudice di merito aveva revocato il decreto e il Tribunale di Genova, decidendo in appello, aveva confermato la revoca. Il Tribunale aveva ritenuto che le somme richieste costituissero corrispettivo di una prestazione di natura contrattuale; che la mancata fruizione del servizio di depurazione, alla luce degli standard eurounitari e della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, escludesse la debenza quando gli impianti mancavano o erano inattivi; che la tesi dell'ambito territoriale del servizio e quella fondata sull'art. 8-sexies del d.l. n. 208 del 2008 fossero inammissibili per preclusioni processuali e difetto di specifiche allegazioni/prove. Avverso tale sentenza sono stati proposti ricorso principale e ricorso incidentale adesivo, entrambi articolati in cinque motivi sovrapponibili, ma prima della decisione è stata depositata rinuncia a entrambi i ricorsi. Il Condominio ha chiesto le spese a carico della rinunciante principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia ai ricorsi principale e incidentale. Ha disposto la compensazione delle spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, ma ha condannato la ricorrente principale alla rifusione delle spese del Condominio controricorrente, liquidate in euro 2.000, in applicazione della regola di cui all'art. 391 c.p.c. in difetto di accettazione della rinuncia e considerato che non vi è stato controricorso al ricorso incidentale. La Corte ha richiamato, inoltre, precedenti recenti sui medesimi temi, che avrebbero confermato la correttezza della soluzione adottata dal giudice di merito.
Norme richiamate
In difetto di accettazione della rinuncia al ricorso, trova applicazione la regola generale sulle spese, con possibilità di porle a carico del rinunciante principale nei confronti della parte che ha resistito.
Corte cost. n. 335 del 2008
È richiamata come arresto che ha dichiarato illegittime le norme che pretendevano la debenza della tariffa di depurazione anche in mancanza o inattività degli impianti di depurazione.
art. 8-sexies d.l. n. 208 del 2008
La decisione di merito ne aveva escluso l'applicabilità nel caso concreto per preclusioni processuali e per la mancata allegazione dei presupposti fattuali; la Cassazione non entra nel merito per effetto della rinuncia.
Cass. n. 9474 del 2020
Richiamata per affermare che, in difetto di accettazione della rinuncia e in assenza di controricorso al ricorso incidentale, le spese possono essere poste a carico del solo rinunciante principale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale comporta l'estinzione del giudizio di legittimità; in mancanza di accettazione della rinuncia, il regolamento delle spese segue la disciplina dell'art. 391 c.p.c.
- Quando la parte che ha proposto il ricorso rinuncia e la controparte ha svolto difese, è legittima la condanna del rinunciante alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente, mentre tra ricorrente principale e incidentale può disporsi la compensazione.
- Nei giudizi concernenti la debenza della tariffa di depurazione, i principi derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 restano il parametro di riferimento per escludere la pretesa in assenza o inattività degli impianti di depurazione.
- Le questioni nuove o non adeguatamente allegate/provate possono essere dichiarate inammissibili o precluse nel giudizio di merito, con conseguente impossibilità di rimetterle in discussione in cassazione se la sede processuale non lo consente.
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