Prescrizioni del Garante n. 616 del 21/12/2022
Provvedimento del 21 dicembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante decide su un reclamo contro Google LLC relativo alla deindicizzazione di articoli online associati al nome dell'interessato e riferiti a una vicenda giudiziaria conclusa. Google ha già bloccato o escluso diversi URL dai risultati di ricerca, mentre il Garante ritiene infondato il reclamo per l'ulteriore URL contestato, perché le informazioni risultano recenti, aggiornate e di interesse pubblico, anche alla luce del bilanciamento con la libertà di informazione. Il provvedimento richiama il diritto all'oblio ex artt. 17 e 21 GDPR e l'art. 64-ter disp. att. c.p.p., ma ne esclude l'applicazione automatica o assoluta.
Google LLC: reclamo per deindicizzazione/rimozione di URL associati al nome dell'interessato relativi a vicenda giudiziaria conclusa
Google LLC e reclamo per deindicizzazione di contenuti giudiziari
Il provvedimento riguarda un reclamo proposto nei confronti di Google LLC per ottenere la rimozione/deindicizzazione di risultati di ricerca associati al nome dell'interessato e riferiti a una vicenda penale conclusa con esito favorevole. Il procedimento nasce dalla richiesta dell'interessato di limitare la reperibilità online di articoli giornalistici ritenuti non aggiornati e lesivi della reputazione.
Svolgimento del procedimento e posizioni delle parti
L'interessato ha segnalato che, nonostante il proscioglimento, diversi articoli continuavano a comparire nelle ricerche effettuate con il suo nominativo, senza riportare gli sviluppi successivi della vicenda. Ha sostenuto che la persistente reperibilità delle notizie fosse eccessiva, anche perché non rivestirebbe un ruolo pubblico, e ha richiamato l'art. 64-ter disp. att. c.p.p. introdotto dalla riforma Cartabia, ritenendolo base per ottenere la deindicizzazione ai sensi dell'art. 17 GDPR.
L'Autorità ha chiesto osservazioni a Google, che ha riscontrato il reclamo dichiarando, tra l'altro:
- il blocco di alcuni URL indicati nell'elenco del reclamante;
- l'adozione di misure manuali per un URL non contenente direttamente il nome dell'interessato, al fine di impedirne il posizionamento nei risultati associati al suo nome;
- l'assenza di intervento per altri URL, poiché non risultavano visualizzati nei risultati di ricerca associati al nome dell'interessato;
- l'insussistenza dell'intervento richiesto per un ulteriore URL, ritenuto ancora di interesse pubblico perché relativo a un articolo aggiornato agli sviluppi della vicenda.
L'interessato ha replicato che alcuni URL sarebbero ancora reperibili in associazione al proprio nome e che, oltre a quelli già indicati, esisterebbero altri link con contenuto analogo da estendere alla richiesta. Google ha poi precisato, in una successiva comunicazione, di aver bloccato anche ulteriori URL analoghi già valutati nel corso del procedimento.
Competenza e inquadramento giuridico
Il Garante richiama preliminarmente il principio di stabilimento e osserva che il trattamento connesso al motore di ricerca è gestito da Google LLC, con sede negli Stati Uniti, circostanza che fonda la competenza dell'Autorità italiana ai sensi dell'art. 55, par. 1, GDPR per i reclami relativi al territorio nazionale.
Viene inoltre ricordato che, nel corso del procedimento, chiunque dichiari o produca falsamente notizie, circostanze, atti o documenti risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice privacy.
Valutazione degli URL già rimossi o non più presenti nei risultati
Per gli URL per i quali Google ha dichiarato di aver già bloccato i risultati o di non visualizzarli più nelle ricerche associate al nome del reclamante, il Garante prende atto delle dichiarazioni del titolare e ritiene che, per tali profili, non vi siano i presupposti per adottare ulteriori provvedimenti.
Analogo esito riguarda gli URL ulteriormente valutati nel corso del procedimento e poi bloccati da Google perché riconducibili a contenuti analoghi ad altri già rimossi.
Valutazione dell'istanza residua di deindicizzazione
Il punto decisivo concerne l'URL indicato inizialmente con il n. 7, rispetto al quale Google aveva negato l'intervento ritenendo persistente l'interesse pubblico a conoscere la notizia. Il Garante ricorda che, per valutare il diritto all'oblio, occorre applicare i criteri elaborati dalle Linee guida del WP29 del 26 novembre 2014 e dalle Linee guida n. 5/2019 dell'EDPB del 7 luglio 2020, tenendo conto non solo del tempo trascorso ma anche di ulteriori fattori, come l'interesse pubblico, la natura delle informazioni e l'aggiornamento dei contenuti.
Nel caso concreto, il Garante rileva che:
- l'articolo riguarda vicende giudiziarie collegate al ruolo professionale dell'interessato;
- le notizie risultano aggiornate grazie a una dichiarazione resa alla redazione dal difensore dell'interessato all'inizio del 2023, che dava conto della positiva conclusione della vicenda e dell'assenza di ulteriori procedimenti;
- l'art. 64-ter disp. att. c.p.p. è invocato dall'interessato come base per la deindicizzazione, ma la norma richiede comunque il bilanciamento con i limiti dell'art. 17 GDPR;
- la disciplina non introduce una presunzione assoluta di accoglimento della richiesta, poiché resta ferma la tutela della libertà di espressione e di informazione.
Sulla base di tali elementi, l'Autorità ritiene che si tratti di informazioni molto recenti e di interesse pubblico e che, proprio perché già aggiornate, non risultino idonee a pregiudicare l'interessato.
Esito finale
Il Garante:
- prende atto delle misure già adottate da Google sugli URL indicati nel procedimento;
- ritiene che, per tali profili, non vi siano ulteriori presupposti per intervenire;
- dichiara infondato il reclamo nei confronti di Google per i restanti profili, incluso l'URL residuo oggetto di contestazione.
Tutela giurisdizionale
Contro il provvedimento è possibile proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Oggetto del reclamo
L'interessato ha chiesto a Google la rimozione/deindicizzazione di articoli reperibili tramite ricerche sul proprio nome e cognome, concernenti una vicenda giudiziaria ormai conclusa e ritenuti non aggiornati e pregiudizievoli.
Riscontri forniti da Google nel procedimento
Google ha dichiarato di aver già bloccato alcuni URL, di aver adottato misure manuali per un ulteriore URL e di non dover intervenire per altri link perché non compaiono nei risultati associati al nome dell'interessato. Ha inoltre valutato altri URL aggiuntivi, bloccandone alcuni perché riconducibili a contenuti analoghi già rimossi.
Valutazione sul diritto all'oblio
Per l'URL residuo il Garante ha applicato i criteri elaborati dalle linee guida del WP29 e dell'EDPB, considerando il tempo trascorso, l'interesse pubblico, la natura delle informazioni e l'aggiornamento intervenuto. Ha ritenuto che il contenuto fosse aggiornato e ancora di interesse pubblico, anche perché riferito a vicende giudiziarie connesse al ruolo professionale dell'interessato.
Rapporto con l'art. 64-ter disp. att. c.p.p.
Il Garante osserva che la norma sulla deindicizzazione dei provvedimenti penali favorevoli opera comunque "ai sensi e nei limiti" dell'art. 17 GDPR, quindi con il necessario bilanciamento rispetto alla libertà di espressione e informazione. Inoltre, nel caso concreto, non risultava allegata l'annotazione in sentenza richiesta dalla disciplina richiamata.
Esito del procedimento
Il Garante prende atto delle rimozioni/deindicizzazioni già effettuate da Google e dichiara infondato il reclamo per i restanti profili.
Come è indicizzato
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