Cassazione Civile, Ordinanza n. 24322/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia origina da un precedente giudizio definito con ordinanza di Cassazione che aveva rigettato il ricorso della contribuente in materia di esenzione ICI. La parrocchia ha proposto ricorso per revocazione deducendo un preteso errore di fatto della decisione impugnata: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente escluso l'esenzione in ragione del mancato rilievo che i contributi pubblici costituivano l'unica o prevalente fonte di finanziamento. Il Comune ha resistito chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. La Corte, tuttavia, ha rilevato che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e della corretta applicazione dei principi in tema di aiuti di Stato e finanziamento dell'attività, non già a correggere un errore di fatto revocatorio; inoltre, dai dati richiamati dalla stessa ricorrente risultava che i contributi pubblici non erano interamente o prevalentemente idonei a coprire i costi e che le rette percepite non erano simboliche, con conseguente qualificazione dell'attività come commerciale e insussistenza dei presupposti per l'esenzione.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non vi fosse un errore di fatto revocatorio, ma una questione di diritto e di valutazione del merito non proponibile in sede revocatoria. Ha inoltre osservato che, sulla base degli stessi dati forniti dalla ricorrente, i finanziamenti pubblici non erano prevalenti e le rette non erano simboliche, sicché la decisione impugnata aveva correttamente escluso i presupposti dell'esenzione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione in cassazione è ammessa solo per un errore di fatto revocatorio, consistente in una falsa percezione o in un'omessa considerazione di un fatto decisivo e non controverso; non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o per censurare giudizi di diritto.
- Non ricorre errore di fatto revocatorio quando la decisione impugnata ha effettivamente esaminato la questione e l'errore denunciato investe, in realtà, la qualificazione giuridica dei fatti o la loro valutazione probatoria.
- Ai fini dell'esenzione fiscale invocata, non è sufficiente la mera presenza di contributi pubblici: occorre che essi siano interamente o prevalentemente idonei a coprire i costi; in difetto, e in presenza di rette non simboliche, l'attività può essere qualificata come commerciale.
- In sede di revocazione, l'argomento ricavato dagli stessi atti della parte può essere utilizzato per escludere la decisività del preteso errore, se i dati allegati conducono comunque alla medesima conclusione della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →