Salta al contenuto
accordo

Accordo 9570 del 22/03/2023

Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 dicembre 2022.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti9570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’accordo disciplina la conversione reciproca delle patenti di guida tra Italia e Regno Unito, senza esami teorici o pratici, fissando condizioni di validità, residenza, età minima, gestione delle patenti smarrite o rubate, scambio di informazioni tra autorità e regole comuni di protezione dei dati. Sono inoltre previsti allegati specifici per Gibilterra, Guernsey, Isola di Man e Jersey, con adattamenti puntuali e tabelle di equipollenza delle categorie e dei modelli di patente riconosciuti.

Accordo Italia-Regno Unito sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione

Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione

L’accordo disciplina la conversione reciproca delle patenti di guida rilasciate dalle autorità competenti italiana e britanniche, per i titolari che acquisiscono residenza nel territorio dell’altra Parte. Esso si colloca nel quadro successivo alla cessazione dell’applicazione della direttiva 2006/126/CE al 31 dicembre 2020 e definisce un sistema operativo di conversione, scambio di informazioni e protezione dei dati personali.

Parti e ambito generale

Le Parti sono:

  • la Repubblica Italiana;
  • il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L’obiettivo è assicurare il riconoscimento reciproco delle patenti ai fini della conversione, senza necessità di sostenere esami teorici o pratici, nel rispetto delle rispettive normative interne e degli allegati dell’accordo.

Base di contesto e riferimenti richiamati

Nel preambolo le Parti richiamano:

  • la disciplina previgente della direttiva 2006/126/CE fino al 31 dicembre 2020;
  • la validità temporanea di una patente britannica in Italia per un anno dalla data di acquisizione della residenza;
  • la validità di una patente italiana nel Regno Unito fino alla scadenza anche dopo l’acquisizione della residenza.

Riconoscimento reciproco ai fini della conversione

L’articolo 1 prevede che ciascuna Parte riconosca, ai fini della conversione, le patenti complete, non provvisorie e in corso di validità emesse dall’altra Parte, in favore di titolari che acquisiscono residenza nel proprio territorio.

Sono poi previsti regimi differenziati per le patenti scadute:

  • il Regno Unito riconosce anche tutte le patenti italiane scadute;
  • l’Italia riconosce le patenti britanniche scadute da non oltre 5 anni dalla presentazione dell’istanza di conversione.

L’accordo non si applica:

  • alle patenti provvisorie britanniche o alle autorizzazioni italiane ad esercitarsi alla guida;
  • alle patenti soggette a provvedimenti restrittivi, definitivi o temporanei, che ne escludano l’uso.

Definizione di residenza

Ai fini dell’accordo, il concetto di residenza è definito secondo il diritto interno di ciascuna Parte:

  • in Italia: “residenza anagrafica”;
  • nel Regno Unito: “normal and lawful residence”.

Conversione senza esami e limiti temporali

L’articolo 3 stabilisce che la conversione avviene senza esami teorici o pratici. Tuttavia, per i titolari di patenti del Regno Unito residenti in Italia, la conversione è consentita solo se la residenza in Italia dura da meno di 6 anni al momento della domanda.

Questa limitazione non si applica a chi abbia acquisito la residenza in Italia il 31 dicembre 2020 o prima: tali titolari possono convertire anche dopo più di 6 anni di residenza.

Per i titolari di patenti italiane residenti nel Regno Unito, la conversione senza esami è ammessa indipendentemente da quando sia stata acquisita la residenza.

Procedure amministrative, età minima e neopatentati

La conversione è eseguita secondo le procedure amministrative della Parte che procede, comprese, ove applicabili:

  • la presentazione del certificato medico sui requisiti psicofisici;
  • il pagamento dei versamenti dovuti.

Se il richiedente presenta condizioni mediche incidenti sulla guida, la Parte ricevente può richiedere ulteriori verifiche secondo la propria normativa.

L’accordo richiede inoltre che il titolare abbia raggiunto l’età prevista dalla normativa interna della Parte che effettua la conversione per la categoria richiesta.

Per i conducenti neopatentati, ciascuna Parte riconosce il periodo già trascorso dalla data di rilascio della patente dell’altra Parte ai fini dell’applicazione delle regole interne sui neopatentati.

Patenti smarrite o rubate e richieste di informazioni

L’articolo 7 estende le procedure di conversione anche ai casi in cui il titolare non possa consegnare l’originale perché smarrito o rubato.

In tali casi:

  • la Parte che converte deve chiedere informazioni alla Parte che ha rilasciato la patente;
  • la richiesta avviene tramite il modello di cui all’Allegato K e secondo le modalità dell’articolo 13;
  • per una patente del Regno Unito smarrita o rubata da convertire in Italia, il richiedente deve produrre anche copia della denuncia presentata alle autorità di polizia italiane competenti.

L’articolo 13 prevede inoltre che la Parte ricevente possa chiedere una traduzione ufficiale della patente, ma solo se si tratta di documento cartaceo con testo aggiuntivo non compreso nei modelli condivisi.

Patenti rilasciate prima della residenza e patenti derivanti da terzi Paesi

L’accordo si applica solo alle patenti rilasciate prima dell’acquisizione della residenza nel territorio della Parte che procede alla conversione.

Non si applica, in linea generale, alle patenti ottenute a loro volta per conversione di patente rilasciata da un Paese terzo, salvo che la Parte che procede alla conversione abbia con quel Paese un accordo o intesa in materia.

Autorità centrali e competenti

Le autorità centrali sono:

  • per l’Italia: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile;
  • per il Regno Unito: Department for Transport.

Le autorità competenti per le procedure di conversione sono:

  • in Italia: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile, tramite gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC);
  • nel Regno Unito: DVLA in Gran Bretagna e DVA in Irlanda del Nord.

Gli allegati territoriali sostituiscono o specificano tali autorità per Gibilterra, Guernsey, Isola di Man e Jersey.

Restituzione delle patenti originali

La patente consegnata viene trattenuta dalla Parte che procede alla conversione e restituita in originale all’altra Parte entro 40 giorni dal ritiro.

Le modalità sono:

  • Italia: gli UMC restituiscono le patenti britanniche alla rappresentanza diplomatica britannica in Italia;
  • Regno Unito: le autorità britanniche restituiscono le patenti italiane all’autorità centrale italiana indicata dall’articolo 11.

Le Parti devono comunicarsi gli indirizzi delle rispettive autorità di restituzione.

Equipollenza delle categorie e modelli di patente

L’articolo 10 rinvia all’Allegato K per:

  • le tabelle di equipollenza tra categorie di patente;
  • l’elenco dei modelli di patente riconosciuti.

Le tabelle distinguono i casi di conversione:

  • da Italia a Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Gibilterra, Jersey, Guernsey e Isola di Man;
  • da tali territori verso l’Italia.

È ricorrente la previsione del codice 110 per le patenti italiane rilasciate in conversione di una categoria B estera, con effetti limitativi sulla guida dei veicoli di categoria A1 ma conservazione dell’abilitazione AM.

Per alcune combinazioni è previsto anche lo scambio di informazioni tra autorità, per verificare ad esempio se una categoria AM o A sia già compresa o se una categoria BE sia stata rilasciata automaticamente in abbinamento alla B.

Protezione dei dati personali

L’accordo contiene una disciplina molto articolata sulla protezione dei dati personali, sviluppata in modo diverso per il territorio generale del Regno Unito e per gli allegati territoriali speciali.

Nel testo base le Parti applicano le rispettive normative interne, tenendo conto:

  • della decisione di adeguatezza UE per il Regno Unito, in vigore fino al 27 giugno 2025;
  • del riconoscimento del Regno Unito dell’Italia come Paese adeguato.

Se tali presupposti vengono meno, l’accordo può essere sospeso fino alla definizione di nuove regole.

Per Gibilterra, Guernsey, Isola di Man e Jersey, l’articolo 15 è sostituito da discipline speciali, con richiami alle rispettive decisioni di adeguatezza e ai rispettivi riconoscimenti dell’Italia.

L’Allegato A, dedicato a Gibilterra, contiene inoltre una disciplina autonoma e molto dettagliata sul trasferimento di dati personali, con definizioni, finalità, limiti, misure di sicurezza, diritti dell’interessato, limitazioni, ulteriori comunicazioni, trasferimenti ulteriori, conservazione, rimedi e vigilanza.

Scambio di informazioni, sicurezza e difformità

L’articolo 13 disciplina lo scambio di informazioni tra autorità quando vi siano dubbi sulla validità, autenticità o sui dati della patente.

L’articolo 14 regola le difformità riscontrate dalla Parte che riceve la patente restituita dopo conversione. Le comunicazioni avvengono per e-mail con adeguato livello di protezione.

Le Parti devono inoltre scambiarsi gli indirizzi e-mail delle autorità competenti per dare attuazione a tali articoli.

Spese

Le spese di attuazione sono a carico delle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e del Regno Unito.

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia sull’interpretazione o applicazione dell’accordo deve essere risolta amichevolmente tramite consultazioni e discussioni dirette tra le Parti.

Durata, entrata in vigore, modifiche e denuncia

L’accordo entra in vigore 30 giorni dopo la seconda notifica diplomatica di completamento delle procedure interne.

La durata è di 5 anni dalla data di entrata in vigore, con rinnovo automatico per successivi periodi quinquennali. Le Parti avviano consultazioni per la revisione un anno prima di ogni proroga.

Le modifiche:

  • dell’accordo e degli allegati A-D richiedono consenso scritto reciproco e seguono la procedura di entrata in vigore prevista dall’articolo 19;
  • dell’Allegato K possono avvenire tramite scambio di note per via diplomatica, con efficacia dopo 30 giorni dalla nota di risposta.

Ciascuna Parte può denunciare l’accordo in qualsiasi momento con notifica scritta per via diplomatica; in tal caso l’accordo cessa di avere effetto dopo 6 mesi.

Applicazione territoriale e allegati speciali

L’accordo si applica:

  • al territorio del Regno Unito;
  • a Gibilterra;
  • alle Isole del Canale, inclusi Guernsey e Jersey;
  • all’Isola di Man;
  • al territorio della Repubblica Italiana.

Per Gibilterra, Guernsey, Isola di Man e Jersey valgono allegati specifici che modificano alcune clausole, in particolare:

  • il concetto di residenza;
  • la disciplina delle patenti scadute;
  • l’autorità competente locale;
  • la protezione dei dati personali.

L’Allegato K contiene le tabelle di equipollenza e l’elenco dei modelli di patenti per tutti i territori interessati, oltre al modello di scambio informativo per patenti smarrite o rubate.

Punti principali

Parti e finalità

Le parti sono la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. L’intesa mira a garantire il riconoscimento reciproco delle patenti di guida ai fini della conversione per i titolari che acquisiscono residenza nel territorio dell’altra Parte.

Regola generale di conversione

Le patenti complete, non provvisorie e in corso di validità sono convertibili senza esami teorici o pratici. L’accordo include anche, per l’Italia, il riconoscimento di patenti britanniche scadute da non oltre cinque anni; il Regno Unito riconosce invece tutte le patenti italiane scadute ai fini della conversione.

Autorità e procedure

In Italia operano il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile e gli UMC; nel Regno Unito il Department for Transport, la DVLA per la Gran Bretagna e la DVA per l’Irlanda del Nord. La conversione segue le procedure interne della Parte ricevente, con eventuale certificato medico, verifiche sanitarie e pagamento dei diritti.

Tabelle di equipollenza e modelli di patente

L’Allegato K contiene le tabelle di equipollenza tra categorie e l’elenco dei modelli di patente ammessi per Italia, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Gibilterra, Jersey, Guernsey e Isola di Man. Sono previsti casi particolari, come il codice 110 per le conversioni verso l’Italia e verifiche ulteriori per alcune categorie equivalenti.

Dati personali, scambio informazioni e restituzione documenti

L’accordo disciplina il trattamento dei dati personali scambiati per la conversione, vietando profilazione, uso di procedure automatizzate e scambio di dati penali. Regola inoltre la richiesta di informazioni, le traduzioni ufficiali, la gestione delle patenti smarrite o rubate e la restituzione dell’originale entro 40 giorni dalla conversione.

Durata, modifiche e applicazione territoriale

L’accordo entra in vigore 30 giorni dopo la seconda notifica diplomatica, dura 5 anni e si rinnova automaticamente per ulteriori periodi quinquennali, salvo denuncia con preavviso di 6 mesi. L’applicazione territoriale comprende il territorio del Regno Unito e, con discipline speciali, Gibilterra, Guernsey, Jersey e l’Isola di Man.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionesicurezza stradalemobilità internazionaleprotezione dei dati personaliamministrazione pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.