Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Lombardia 9/2002

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

Normativa regionaleR.R. Lombardia 9/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, nelle acque interne navigabili della regione, definizioni, doveri di comando e equipaggio, segnalazioni ottiche e acustiche, regole di rotta e stazionamento, uso di ponti e conche, attività speciali, pesca e immersioni. Prevede deroghe e autorizzazioni delle autorità nautiche; le segnalazioni pregresse dovevano essere adeguate entro 3 anni dall’entrata in vigore.

Segnaletica e regole della navigazione interna

Segnaletica e vie di navigazione interna

Il regolamento disciplina la circolazione nelle acque interne navigabili della regione, fissando regole di comportamento, segnalazione delle unità nautiche e della via navigabile, nonché norme per manifestazioni, trasporti speciali, pesca e immersioni. Opera nell’ambito delle idrovie regionali e coordina la disciplina con la normativa statale richiamata.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina si applica alla navigazione nelle acque interne navigabili ai sensi della normativa vigente. Il testo definisce in modo puntuale le principali categorie di unità nautiche e di situazioni rilevanti: unità nautiche motorizzate, convogli rimorchiati o spinti, rimorchi di fianco, impianti e installazioni galleggianti, unità a vela, a remi, da diporto, minori, in navigazione o in stazionamento. Vengono inoltre precisati i significati di giorno, notte, luci intermittenti, lampeggianti e cadenzate, nonché le nozioni di monte/valle e di lato destro/sinistro del canale navigabile.

Responsabilità a bordo e doveri di prudenza

Ogni unità nautica o convoglio deve avere a bordo un comandante; per le installazioni galleggianti deve esservi una persona responsabile. Il comandante risponde dell’osservanza del regolamento e delle norme richiamate. Equipaggio e persone a bordo devono eseguire gli ordini del comandante per la sicurezza della navigazione e dell’ordine di bordo.

Il comandante deve verificare che la navigazione sia possibile senza pericolo e adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare danni a persone, unità, rive, opere idrauliche, pesca e ambiente. In caso di pericolo imminente può derogare alle regole del regolamento, adottando tutte le misure necessarie.

Carico, capacità e compatibilità con la via navigabile

L’unità nautica non deve superare le marche di bordo libero, ove presenti, e il carico va disposto senza compromettere sicurezza e visuale. Se numero di persone o carico ammissibili non sono predeterminati, l’unità deve comunque essere caricata in modo sicuro. Le unità destinate al trasporto passeggeri non possono superare il numero di passeggeri autorizzato nei documenti di bordo.

Le dimensioni e le prestazioni dell’unità o del convoglio devono essere compatibili con le caratteristiche tecniche della via navigabile e delle opere idrauliche. In caso di urto o danno a un’opera idraulica, il comandante deve avvisare immediatamente le autorità competenti.

Tutela della navigazione, dei segnali e delle acque

È vietato lasciare sporgere oggetti che compromettano la sicurezza, nonché togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via navigabile o ormeggiarsi ad essi. Se viene perso un oggetto pericoloso non recuperabile immediatamente, o se il comandante avvista un ostacolo pericoloso o d’intralcio, deve avvisare senza indugio le autorità competenti.

È vietato versare o immettere in acqua sostanze che possano inquinarla o alterarne le proprietà. In caso di caduta o rischio di caduta di sostanze pericolose o inquinanti, il comandante deve informare senza indugio le autorità, salvo che possa egli stesso eliminare il pericolo. Deve inoltre segnalare la presenza di carburante, lubrificanti o altre sostanze pericolose in quantità apprezzabile sulla via navigabile.

Rumori, fumo, gas di scarico e odori devono restare entro limiti compatibili con un corretto funzionamento dell’unità nautica.

Incidenti, assistenza e unità incagliate o affondate

In caso di incidente, il comandante deve adottare tutte le misure per proteggere o salvare le persone a bordo. Ogni persona coinvolta in un incidente deve restare a disposizione per l’identificazione e per la ricostruzione della propria partecipazione. Il comandante deve prestare assistenza immediata a persone o unità in pericolo, nei limiti della sicurezza della propria unità, chiedendo aiuto a terzi se necessario.

Se un’unità è incagliata o affondata e ciò comporta pericolo per la navigazione, il fatto deve essere segnalato e devono essere adottate immediatamente le misure necessarie; se ciò non è possibile, va avvisata senza indugio l’autorità nautica competente.

Ordini delle autorità e manifestazioni

Comandanti e responsabili di installazioni galleggianti devono eseguire gli ordini impartiti dalle autorità competenti per garantire sicurezza e fluidità del traffico, nonché le prescrizioni temporanee in caso di manifestazioni, lavori in acqua o sulle rive, o alto livello delle acque. Devono anche collaborare con le autorità di vigilanza.

Le manifestazioni sportive, feste nautiche e altre iniziative che interessano le vie navigabili sono soggette a permesso delle autorità nautiche territorialmente competenti; organizzazione, messa in sicurezza dei luoghi e sorveglianza competono agli organizzatori, che rispondono dei danni arrecati dai partecipanti.

Segnalazione visiva delle unità nautiche

Di notte o con scarsa visibilità le unità devono esporre i fanali prescritti; di giorno le tavole, bandiere e palloni previsti. Il regolamento disciplina posizione, visibilità, colori e dimensioni dei fanali e dei segnali diurni, vietando l’uso di segnali diversi o usati in condizioni non consentite.

Sono previste regole specifiche per le unità motorizzate, senza motore, a vela, a vela e motore, in stazionamento, in servizio regolare, al traino o in spinta, nei rimorchi di fianco, per il trasporto di merci pericolose, per capacità di manovra limitata, per il servizio di pilotaggio, per l’ancoraggio pericoloso, per le unità in difficoltà e per gli impianti galleggianti e le unità al lavoro. La disciplina distingue anche i segnali diurni e notturni per convogli, ponti, conche di navigazione e passaggi regolati.

Segnalazione della via navigabile

I comandanti devono attenersi a divieti, obblighi e raccomandazioni indicati dai segnali della via navigabile. Il regolamento disciplina la segnalazione di specchi d’acqua interdetti alla navigazione, di aree con divieti parziali, dei corridoi per sci nautico, dei passi navigabili verso porti e foci, delle entrate di porti e imbarcaderi, nonché dei segnali di riferimento emessi da installazioni fisse nelle ore notturne o con scarsa visibilità.

È previsto un rinvio specifico ai segnali in uso sul fiume Po, riportati in allegato.

Regole di rotta, precedenze e stazionamento

Il comandante deve regolare la velocità in modo da mantenere il controllo dell’unità e prevenire pericoli; le manovre devono essere tempestive e chiare. È vietata la navigazione alla deriva, cioè senza conducente. Le unità in servizio regolare devono seguire la rotta assegnata e mantenerla libera per quelle in avvicinamento.

Il regolamento stabilisce le priorità e gli obblighi di allontanamento in caso di incrocio, sorpasso e attraversamento, distinguendo tra fiumi e canali e altri specchi d’acqua. Le unità in servizio regolare godono di priorità specifiche; convogli rimorchiati e spinti sono assimilati, rispettivamente, alle unità in servizio regolare e a quelle per il trasporto di merci ai fini di alcune precedenze.

Sono disciplinati in modo dettagliato gli incroci e sorpassi tra unità a motore, tra unità a vela, i rapporti con unità a remi, le manovre in strettoia, l’attraversamento delle vie navigabili principali, le virate, il comportamento nei confronti dei sommozzatori e la prevenzione del moto ondoso.

Lo stazionamento deve essere scelto senza ostacolare la navigazione; è vietato nelle zone di vegetazione acquatica, in prossimità di impianti di pescatori professionisti, nelle strettoie, nei passi navigabili e sotto o vicino ai ponti. Fuori dagli spazi autorizzati, la permanenza ancorati o ormeggiati oltre 24 ore è consentita solo con persona a bordo; per merci pericolose è richiesto un servizio di guardia permanente.

Ponti, conche di navigazione e passaggi mobili

Il passaggio sotto i ponti e nelle immediate vicinanze è regolato da divieti, precedenze e segnali luminosi che indicano se l’incrocio è consentito, vietato o limitato, e la mezzeria della campata navigabile. È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti salvo sufficiente larghezza del passo o passaggi separati.

Per le conche di navigazione i comandanti devono attenersi alle istruzioni del manovratore, rallentare in avvicinamento, fermarsi ove necessario e seguire l’ordine di arrivo o le decisioni del manovratore. Le unità con merci pericolose devono passare singolarmente; è obbligatorio l’uso di parabordi inaffondabili. Accesso e uscita sono regolati da fanali rossi e verdi; in assenza di segnali, ingresso e uscita sono vietati senza ordine del manovratore.

Analoghe regole valgono per i ponti mobili: l’accesso è subordinato alle istruzioni del manovratore e al completamento della manovra di apertura; la chiusura può iniziare solo dopo il completo transito dell’unità. I segnali luminosi indicano divieto o autorizzazione al passaggio.

Sci nautico, attività subacquee e attività speciali

Lo sci nautico e attività analoghe sono consentiti solo di giorno e con buona visibilità, tra le ore 8 e le ore 21; sono vietati nelle zone rivierasche fuori dai corridoi di lancio autorizzati e dagli specchi d’acqua riservati. Il traino richiede un accompagnatore idoneo a sorvegliare il cavo e lo sciatore. Va rispettata la distanza minima di 50 metri da altre unità e bagnanti; è vietato trainare più di due sciatori simultaneamente. Il traino di attrezzature per il volo richiede specifica autorizzazione, salvo deroga autorizzata in casi particolari.

Sui fiumi e canali lo sci nautico è ammesso solo sui percorsi segnalati. Le immersioni devono essere segnalate con la bandiera internazionale “A”; se svolte al largo, la bandiera deve essere visibile da tutti i lati e illuminata di notte o con scarsa visibilità. Nelle immersioni sportive in fiumi o canali deve essere presente personale di accompagnamento capace di allertare e mettere in sicurezza i sommozzatori, e l’attività deve essere autorizzata.

Pesca e tutela delle attività demaniali

Reti, nasse e altri attrezzi da pesca devono essere collocati senza intralciare la navigazione e, se insistono nel canale o in prossimità, devono essere segnalati di giorno con corpi galleggianti gialli e di notte con luci bianche. In prossimità di porti, imbarcaderi passeggeri e strettoie la collocazione è ammessa solo se non ostacola la navigazione. È vietato ogni tipo di allevamento entro una fascia di 50 metri dai limiti della via navigabile segnalata in lagune, laghi e specchi acquei in genere.

Le immersioni sportive sono vietate sulla rotta delle unità in servizio regolare, nelle strettoie, alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze, nonché nei pressi dei luoghi di stazionamento ufficialmente autorizzati.

Regole speciali per le merci pericolose e per i trasporti speciali

Le unità che trasportano merci pericolose devono esporre segnali supplementari: fanale blu notturno visibile da ogni lato e cono blu diurno. Le unità in stazionamento che trasportano merci pericolose possono sostare solo in luoghi autorizzati e con sorveglianza permanente.

I trasporti che non possono rispettare le ordinarie disposizioni di circolazione devono essere autorizzati dalle autorità nautiche territorialmente competenti. Le gare di velocità, le feste nautiche e altre manifestazioni che possono creare concentrazioni o intralci sono anch’esse soggette ad autorizzazione.

Regime transitorio, deroghe e rinvii

Le segnalazioni della via navigabile già in vigore, se non conformi al nuovo regime, dovevano essere sostituite entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento; fino alla sostituzione conservavano il significato precedente, salvo i casi in cui il vecchio segnale avrebbe assunto un altro significato, nel qual caso andava rimosso subito.

L’Autorità di gestione della via navigabile può emanare regolamenti particolari non in contrasto con il testo. Le autorità nautiche territorialmente competenti possono autorizzare, se sicurezza e fluidità del traffico non sono compromesse, il traino simultaneo di più di due sciatori e di attrezzi da volo in determinati settori, nonché lo stazionamento in prossimità o sotto i ponti.

Per quanto non disciplinato dal regolamento, e per le sanzioni amministrative, si applicano il Codice della Navigazione, il D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 e la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, con successive modifiche.

Ambito residuo su acque lacuali

Le norme sulla segnaletica, sul comportamento e sulla precedenza si applicano a ogni idrovia. Restano ferme, per gli usi demaniali delle acque lacuali che includono forme speciali di navigazione come sport al traino o attività subacquee, le vigenti norme specifiche di settore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.